Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 29^, n. 56, depositata il 10 ottobre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3 convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione i.n.p.s.

in esito a verifica del (OMISSIS), gli aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalso, dall’1.1.2002, dell’attivita’ di lavoratrice, in nero, non risultante dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all’appello del contribuente, la commissione regionale;

riformo’ la decisione impugnata, annullando l’accertamento;

– che, nel suo nucleo centrale, la decisione di appello risulta cosi’ motivata: “Cio’ che conta, nel caso che ne occupa, e’ la doverosa applicazione del principio di legalita’, cosi’ come sancito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 che recita: “…”. Non c’e’ dubbio che il P., in base alla legge attualmente in vigore, a parte la questione di merito, sarebbe assoggettato alle diverse piu’ favorevoli sanzioni di quelle previste dalla L. 23 aprile 2002, n. 73. Conseguentemente, appare a questa Commissione iniquo che, per una situazione non ancora divenuta definitiva, il contribuente debba essere assoggettato ad una sanzione che la legge in vigore ha reso meno grave. Obbietta l’Agenzia delle Entrate che, in ogni caso, in base al vigente sistema legislativo, essa non ha piu’ la competenza, per applicare la nuova piu’ favorevole normativa, onde l’atto da essa emanato non puo’ essere caducato. Ritiene questa Commissione che, indipendentemente da cio’, debba avere la prevalenza nella decisione quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 111 onde l’atto impugnato deve essere annullato. Potra’ essere, poi, altro organo a decidere nell’ipotesi fattuale in discussione, posto che questa Commissione non puo’ certo sostituirsi all’organo competente.

Ogni altra questione resta assorbita”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, in due motivi;

– che il contribuente non si e’ costituito;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per motivi attinenti alla, giurisdizione” e formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte, se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli Uffici Finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario e, conseguentemente, alla Commissione Tributaria Regionale non spetti piu’ la giurisdizione a decidere sulla presente controversia”;

considerato:

– che il mezzo e’ inammissibile, giacche’ l’Agenzia propone in questa sede di legittimita’ eccezione di difetto di giurisdizione senza che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per Cassazione emergano elementi tali da escludere l’intervenuta preclusione della questione nella prospettiva di cui a Cass. 24883/08 e 26019/08;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3 – nel testo vigente ratione temporis – del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni in L. 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e formula il seguente quesito di diritto: “Dica, codesta Suprema Corte se all’atto di irrogazione di sanzioni del 1/3/2005 scaturito a seguito di processo verbale di constatazione I.n.p.s. del 13/8/2003, debba ritenersi applicabile la disciplina di cui al D.L n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 conv. in L. n. 73 del 2002, nella versione vigente ratione temporis, ossia prima della modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a) e b) convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ed entrata in vigore in data 12/8/2006. Dica inoltre se la presunzione legale di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 conv. in L. n. 73 del 2002 comporti la legittimita’ della sanzione amministrativa emanata dall’Agenzia delle Entrate per ciascun lavoratore irregolare sulla base del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, salvo prova contraria a carico della parte datoriale che non puo’ consistere nelle indicazioni fornite in sede di verifica e raccolte nel verbale di accertamento”;

considerato:

– che il mezzo e’ inammissibile;

– che, infatti, il quesito e, del resto, l’intero motivo, non colgono il nucleo della ratio della decisione impugnata, identificabile nel convincimento dell’applicabilita’ in concreto, ai sensi della previsione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 del piu’ favorevole ius superveniens di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 7 e cio’ nonostante l’intervenuta sostituzione della Direzione provinciale del lavoro all’Agenzia delle Entrate quale organo competente all’adozione delle sanzioni in rassegna;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimato, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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