Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 26/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10093 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 26/04/2013

ORDINANZA
sul ricorso 8471-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FISH & MEAT SRL 01164150193 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO, LUIGI
ODINO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

(7/

- controricorrente e ricorrrente Incidentale avverso la sentenza n. 22/07/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 4.12.09, depositata il 09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Andrea Bodrito che insiste per il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’ Agenzia delle Dogane ricorre contro la società Fish & Meat srl per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando la
pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle
dogane aveva proceduto al recupero del maggior dazio dovuto dalla contribuente a fronte di
una importazione di carne bovina congelata dal Brasile; importazione che la contribuente
aveva effettuato utilizzando – secondo l’Ufficio, indebitamente – un titolo AGRIM rilasciato
nell’ambito del sottocontingente II previsto dal Reg. Com . n. 780/03 e, quindi, pagando il
minor dazio previsto da detto Regolamento.
L’avviso di accertamento si fondava sull’assunto che la società Fish & Meat srl non avesse il
diritto di giovarsi del minor dazio fissato per il sottocontingente II di cui al Reg. Com . n.
780/03 in quanto la stessa non poteva considerarsi un vero importatore, essendo invece un
operatore fittizio, costituito – insieme con altre società tutte controllate dal sig. Lorenzo Signori
e facenti capo alla società Euromeat spa – al solo scopo di gestire a favore della capofila
Euromeat spa le sottoquote dei contingenti tariffari previsti dalla disciplina comunitaria per
l’importazione di carni bovine congelate.
La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso la prospettazione dell’Ufficio sul rilievo
che il tribunale penale di Piacenza aveva dichiarato non esservi luogo a procedere sui reati di
cui agli articolo 110 cp e 292 e 295 dpr 43/73 contestati ai membri della famiglia Signori
sulla scorta dei medesimi accertamenti della Guardia di Finanza da cui era derivato l’atto
impositivo impugnato, aggiungendo: “S’è rilevato che le società c. d. fittizie risultano in realtà
ancora operative sul mercato e che lo stesso Ministero per le Attività Produttive, per gli stessi
fatti, non ha revocato le agevolazioni. Sicché risulta smentita nei fatti la pretesa fiscale
effettivamente fondatasi su mere ipotesi espresse nel verbale acriticamente trasfuse nell’atto
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14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

I

impugnato che non hanno trovato alcun conforto probatorio”.
Il ricorso dell’Agenzia delle dogane si fonda su due motivi.
Col primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc), si censura la
violazione degli artt. 654 cpp e 116 cpc in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe
incorsa facendo acritico recepimento delle motivazioni poste a base della sentenza del
tribunale penale di Piacenza e, in tal modo, violando il principio, desumibile dalle disposizioni
sopra richiamate, per il quale l’efficacia del giudicato penale non opera automaticamente in

Con il secondo motivo, riferito al vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso
decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc), si censura la sentenza gravata perché si fonda su due
ragioni – la circostanza che le società c.d. fittizie risultavano in realtà ancora operative sul
mercato e la circostanza che il Ministero per le attività produttive non aveva revocato le
agevolazioni concesse dalla contribuente — entrambe inidonee a sorreggere la decisione.
La Fish & Meat srl si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale
condizionato con cui censura la violazione dell’articolo 11 D.Lgs. 374/90 e del principio di
obbligatorietà del contraddittorio amministrativo doganale in cui la sentenza gravata sarebbe
incorsa omettendo di annullare l’atto impositivo per essere stato il medesimo emesso in
assenza di contraddittorio tra l’Ufficio e la società contribuente.
Il primo motivo di ricorso va disatteso, perché non risulta pertinente alla ratio decidendi della
sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha annullato l’atto
impositivo impugnato per aver ritenuto che la propria potestà decisoria subisse il vincolo
dell’accertamento contenuto del giudicato penale del tribunale piacentino, bensì per ragioni di
merito – sopra riportate nello stralcio della sentenza gravata trascritto in caratteri corsivi coincidenti (in parte) con quelle poste a base della decisione del tribunale penale.
Il secondo motivo di ricorso si sostanzia nel rilievo di irrilevanza (vale a dire, di inidoneità a
sorreggere il decisum, con conseguente insufficienza della motivazione) delle due affermazioni
svolte nella sentenza gravata secondo cui:
a)

le società c.d. fittizie risultavano in realtà ancora operative sul mercato;

b) il Ministero per le attività produttive non aveva revocato le agevolazioni concesse alla
contribuente.
Al riguardo si devono svolgere le seguenti considerazioni.
– Quanto all’affermazione di cui sub a), la ricorrente censura l’errore in cui sarebbe
caduta la Commissione Tributaria Regionale (e, prima di lei, il giudice penale) nella
individuazione della fattispecie astratta di operatore fittizio prevista dal Regolamento
CEE 780/03. Secondo la difesa erariale, infatti, per operatore fittizio non dovrebbe
intendersi quello costituito al solo scopo di partecipare ad un sottocontingente
previsto dal suddetto Regolamento comunitario (come ha fatto la Commissione
Tributaria Regionale, che dalla circostanza che la Fish & Meat srl era ancora
operativa sul mercato ha desunto la natura non fittizia della stessa), bensì l’operatore

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modo vincolante nel processo tributario.

soggetto a controllo diretto o indiretto di altro operatore nel cui interesse (e non nel
proprio) esso partecipa ai sottocontingenti di importazione. La censura va giudicata
inammissibile, in quanto non è riconducibile al vizio di insufficiente motivazione ex
art. 360 n. 5 cpc, denunciato con il mezzo di ricorso in esame. Detta censura, infatti,
non ha ad oggetto alcun accertamento di fatto operato nella sentenza gravata (vedi
Cass. 2805/11: Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
così come modificato dall’ad 2 del dlgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia

‘fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente,
dovendosi intendere per ‘fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma
un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un
fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario
(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso
e decisivo.”), ma si risolve nella denuncia di un errore di diritto (ossia nella denuncia
della erronea interpretazione del significato da attribuire alla nozione di “operatore
fittizio” nell’ambito ed ai fini della disciplina comunitaria dei contingenti tariffari per
le importazioni), censurabile solo con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 3 cpc.
Quanto all’affermazione di cui sub b), la ricorrente censura l’omessa considerazione,
da parte della Commissione Tributaria Regionale, delle regioni per le quali il
Ministero per le attività produttive aveva deciso di non revocare le agevolazioni
concesse alla contribuente; ragioni – sintetizzabili nel rilievo che il contingente non
era più aperto e quindi non sarebbe stato possibile procedere ad alcuna riassegnazione
delle quote – esposte in una lettera del Ministero datata 17.10.2005 e altresì
desumibili dal verbale di una riunione congiunta svoltasi il 28.7.06 tra il Ministero, la
Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane (documenti entrambi prodotti dall’
Ufficio in allegato alla propria comparsa di costituzione in appello). La censura va
disattesa per difetto del requisito della decisività del fatto (le ragioni della mancata
revoca delle agevolazioni da parte del Ministero per le attività produttive) trascurato
nella motivazione della sentenza gravata. In proposito – premesso che, come questa
Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza 14973/06, “per poter configurare
il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario
un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse
stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il
mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento
della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di
certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle
quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di

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omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il

giuridico fondamento”

si deve considerare che la valutazione, da parte della

Commissione Tributaria Regionale, della circostanza che l’omessa revoca delle
agevolazioni alla società Fish & Meat srl non era dipesa da un contrasto tra il
Ministero per le attività produttive e l’Agenzia delle dogane in ordine alla
(in)sussistenza del diritto della contribuente a tali agevolazioni non avrebbe
necessariamente portato ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata
nella sentenza gravata. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, infatti,

Ministero per le attività produttive, ma anche sull’accertamento in fatto della
persistente operatività della società contribuente (non validamente censurato in questa
sede, come sopra precisato, dalla difesa erariale) e sulla ulteriore affermazione – non
specificamente censurata nel motivo di ricorso in esame – secondo la quale le ipotesi
poste a base della pretesa fiscale “non hanno trovato alcun conforto probatorio”
(pag. 3, rigo 3, della sentenza).
Anche il secondo motivo di ricorso va dunque disatteso.
Non vi è luogo a pronuncia sul ricorso incidentale condizionato, in quanto l’interesse della
contro ricorrente al tale pronuncia è eliso dal rigetto del ricorso principale.
In conclusione, si propone al Collegio il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di
inammissibilità sopravvenuta, per carenza di interesse, del ricorso incidentale condizionato..>>

che la parte intimata è costituita con controricorso ed ha altresì proposto
ricorso incidentale condizionato;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che l’Agenzia delle dogane ha depositato memoria difensiva.
Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione, non confutate dalle considerazioni
svolte nella memoria difensiva della ricorrente. In particolare, deve ribadirsi
che la prima censura proposta con il secondo mezzo di ricorso – di insufficiente
motivazione sul fatto controverso che la contribuente fosse, o meno, un
operatore fittizio (pag. 9, penultimo cpv., del ricorso) – non riguarda
l’accertamento di specifici fatti storici, ma il significato da attribuire alla
nozione di operatore fittizio (inteso dal giudice di merito come operatore
costituito ad hoc per partecipare ad un contingente di importazione a tariffa
agevolata e dalla difesa erariale come operatore collegato con altri operatori) e
quindi si risolve nella censura di un errore di sussunzione ossia, in ultima
analisi, di un errore nell’interpretazione della legge.

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non si fonda solo sulla considerazione della posizione assunta nella vicenda dal

In definitiva, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso principale va
respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione si compensano.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiira assorbito il ricorso incidentale

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2013.

condizionato; compensa le spese del giudizio di cassazione.

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