Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18041/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Indygraf Sas di M.M. e C., M.M., R.L.,

S.C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 144/27/11, depositata il 22 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Dott. Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione censura la decisione della CTR della Lombardia in epigrafe per insufficiente motivazione e omesso esame sotto un duplice profilo:

a) (primo motivo) per aver ritenuto che l’attività prestata a favore di una società francese, oggetto del recupero fiscale, posta in essere dalla contribuente, la società Indygraf Sas, fosse una vendita di pellicole fotografiche e non una prestazione di servizi di fotocomposizione e altre lavorazioni, rispetto alle quali le pellicole costituivano un mero elemento strutturale, derivandone la non imponibilità e la legittimità della richiesta di rimborso del credito IVA del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, comma 3, lett. b);

b) (secondo motivo) per aver ritenuto deducibili le spese di viaggio sostenute dall’amministratore della società, risultando dalle fatture solo il nominativo del legale rappresentante della società stessa, il quale, peraltro, era titolare anche di una ditta individuale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che, quanto al primo profilo, la motivazione è assente, essendosi la CTR limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, “come da documentazione in atti, nella fattispecie si deve ritenere trattarsi di vendita avente ad oggetto pellicole fotografiche, e non di prestazione di servizi”, senza specificare in base a quali elementi avesse fondato detta affermazione, neppure avendo tenuto conto delle dichiarazioni – riprodotte in ricorso – dell’amministratore della società di precisazione dei “tipi di lavorazione richiesti dai clienti francesi nel periodo 2002-2003”, con indicazione delle varie attività svolte (riproduzione del materiale fornito, impaginazione grafica, preparazione pellicole e CD), e senza che sia evincibile il percorso logico in base al quale ha ritenuto tale qualificazione e, dunque, il conseguente regime d’imponibilità applicabile;

– che, invece, la seconda doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’Agenzia riprodotto nè le fatture, da cui risulterebbe la genericità dell’intestazione al legale rappresentante della società contribuente, nè la documentazione da cui emergerebbe la titolarità, da parte del medesimo, di altra ditta individuale;

– che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame, alla luce del principio sopra enunciato, alla CTR competente in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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