Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 10093 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA
sul ricorso 4206-2010 proposto da:
ZEMA

ZMEDNC43E19D746V,

DOMENICO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso
lo studio dell’Avvocato ORESTE VACCARO,

che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
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contro

– ricorrente –

EQUITALIA GERIT S.P.A. – AGENTE PER LA RISCOSSIONE DELLA
PROVINCIA DI ROMA;

intimata

avverso la sentenza n. 145/1/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata 1’8/04/2009.

udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO
GIUSTI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma Domenico Zema ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo disposto dalla s.p.a. Equitalia Gerit per il mancato pagamento di cartelle esattoriali emesse a suo carico.
La Commissione tributaria, in accoglimento del ricorso, ha annullato il

preavviso di fermo e ha ordinato la cancellazione della sua iscrizione al
PRA.
2. – Ha proposto appello Equitalia Gerit, eccependo in via preliminare il
difetto di giurisdizione del giudice adito.
La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata
in data 8 aprile 2009, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per il difetto di giurisdizione del giudice tributario, salva la facoltà di riassumere il giudizio innanzi al giudice competente.
2.1. – La Commissione tributaria regionale ha richiamato l’indirizzo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui vi è giurisdizione del
giudice tributario sulle controversie in materia di fermo amministrativo
solo nel caso che i provvedimenti in questione siano emessi per la violazione di norme tributarie; ed ha ricordato che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 2008), l’attribuzione al giudice tributario
di controversie in materie diverse si risolverebbe nell’introduzione di
una giurisdizione speciale non compatibile con l’ordinamento costituzionale.
Nel caso di specie – ha proseguito il giudice a quo – il fermo amministrativo è stato disposto per una serie di contravvenzioni al codice della
strada e per alcune violazioni in ordine al pagamento del canone, ma
non per violazioni in materia tributaria. Inoltre – ha sottolineato la
Commissione tributaria regionale – l’appellato, a fronte di una specifica
affermazione contenuta nell’appello in ordine alla natura non tributaria
della violazioni contestate, non ha fornito alcun elemento di informazione, né elementi sullo specifico punto si ricavano dall’atto introduttivo
-3-

0A,

del giudizio, con la conseguenza che, in base agli atti, si deve ritenere
che l’assunto della società appellante sia dimostrato.
3. – Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Domenico Zema ha proposto ricorso, con atto notificato il 9
febbraio 2010, sulla base di un motivo.

Considerato in diritto

1. – Con l’unico mezzo (violazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12, comma 2, della
legge 2001, n. 448) il ricorrente sostiene che la giurisdizione spetti alle commissioni tributarie là dove il credito per il quale l’agente della riscossione procede sia relativo in parte a tributi e in parte a contravvenzioni al codice della strada. Nel caso di specie dal contenuto delle cartelle esattoriali sulle quali si fondava il fermo amministrativo si ricaverebbe che le stesse erano afferenti sia a contravvenzioni al codice della
strada, sia al pagamento di tributi dovuti all’Amministrazione finanziaria. Infatti, sette cartelle esattoriali di quelle elencate nel preavviso di
fermo sarebbero relative a tributi dovuti all’Ufficio del registro – bollo
radio. Ad avviso del ricorrente, sarebbe quindi errata, in base a tale dato di fatto, documentalmente provato, l’affermazione della Commissione tributaria di secondo grado, secondo la quale il fermo non era stato
disposto per un debito tributario.
2. – Il motivo è inammissibile, per genericità.
Premesso, infatti, che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, appartiene al giudice tributario, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2, comma 1, e 19, comma 1, lettera e-ter, del d.lgs.
n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerne la
riscossione di tributi (Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14831), la censura
articolata dal ricorrente, nel dedurre che alcuni crediti elencati nel preavviso di fermo avrebbero natura tributaria, si fonda sul contenuto di
cartelle esattoriali, ma – in violazione dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ.
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L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

- non descrive quali sarebbero i tributi con esse pretesi
dall’Amministrazione finanziaria e non indica neppure dove tali documenti siano rinvenibili.
3. – Il ricorso è inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto at-

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

tività difensiva in questa sede.

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