Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10093 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 27483-2012 proposto da:
PREZIOSO VITO PRZVTI55L07C424R, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio
dell’avvocato PALMA STEFANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAROCCA FRANCESCO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
ALLIANZ SPA (già Riunione Adriatica di Sicurtà) in qualità di
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/05/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 858/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 4.7.2011, depositata l’11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

AMENDOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Palma (per delega avv.
Francesco Larocca) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Maria Letizia spasari (per
delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata in data 11 ottobre 2001 Vito Prezioso
convenne innanzi al Tribunale di Brindisi RAS s.p.a., quale impresa
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., e, premesso
che in data 30 ottobre del 2000, alle ore 6 del mattino, nel mentre era
alla guida della propria autovettura, era rimasto coinvolto in un sinistro
verificatosi per colpa esclusiva di un veicolo non identificato che,
provenendo dall’opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia dove
egli si trovava, chiese di essere risarcito dei danni subiti.
Costituitasi in giudizio, la società contestò le avverse pretese.
2. Con sentenza del 16 aprile 2007 il giudice adito accolse la domanda.

Ric. 2012 n. 27483 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, con sentenza
in data 11 ottobre 2011, l’ha invece rigettata.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Vito
Prezioso, formulando un solo, articolato motivo.
Resiste con controricorso Allianz s.p.a. (già RAS s.p.a.).

successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Il decidente, nel motivare la scelta decisoria adottata, ha rilevato: a)
che la dinamica dell’incidente descritta dall’attore — il quale aveva
riferito che vi era stato un impatto tra la sua autovettura e il mezzo non
identificato — era smentita dalle fotografie versate in atti, nelle quali
non vi erano tracce di collisione, così come delle stesse non si parlava
nel rapporto redatto dai Carabinieri; b) che la deposizione dell’unico
teste escusso era inattendibile, considerato che i verbalizzanti avevano
escluso la presenza, sul posto, di testimoni, al momento del loro arrivo
e che la versione dei fatti dallo stesso fornita era notevolmente
distonica sia rispetto a quanto riferito dall’attore medesimo sia rispetto
alle condizioni di assai scarsa visibilità pacificamente esistenti al
momento del sinistro.
5. Di tale valutazione si duole il ricorrente che, nell’unico motivo,
denunciando violazione dell’art. 2054 cod. civ. nonché vizi
motivazionali, sostiene, con articolate argomentazioni, che essa
sarebbe frutto di malgoverno del materiale istruttorio.
6. Le censure sono destituite di fondamento.
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3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

Occorre muovere dal rilievo che, in tema di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei
natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei
confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non

990), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta
dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che
questo è rimasto sconosciuto (confr. Cass. civ. 13 luglio 2011, n.
15367; Cass. civ. 3 settembre 2009, n. 18532; Cass. civ. 8 marzo 1990,
n. 1860).

7. Ciò posto, le censure con le quali il ricorrente contesta, sotto il
profilo della violazione di legge, la negativa valutazione, da parte del
giudice di merito, della idoneità delle prove da lui offerte al fine di
dimostrare la responsabilità del guidatore del veicolo rimasto
sconosciuto nell’eziologia del sinistro, evocano impropriamente degli
erro res in indicando, considerato che la violazione di legge involge la
ricognizione della fattispecie astratta prevista da una disposizione, e
quindi, implica necessariamente questioni di ermeneutica normativa,
laddove l’allegazione dell’erronea ricostruzione della fattispecie
concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è a queste esterna,
attenendo piuttosto all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, la cui
censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio
di motivazione.
Peraltro, da un lato, non può essere considerato vizio logico della
motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione
operata dal giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del
processo o una esposizione dei dati che non instauri tra gli stessi il
collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto
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identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n.

ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento del contesto
fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi
della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza
renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 26
febbraio 2003, n. 2869); dall’altro, in tema di sinistri derivanti dalla

ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della
condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa
dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari
dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di
causalità tra i comportamenti dei guidatori e l’evento dannoso, si
concreta in un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di
legittimità, ove congruamente motivato (confr. Cass. civ. 25 gennaio
2012, n. 1028).

8 Ora, il percorso motivazionale con il quale la Curia territoriale ha
giustificato la sua decisione è corretto sul piano logico e giuridico,
esente da lacune e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di
riferimento, conforme a massime di esperienza ampiamente
condivisibili.
Ne deriva che le critiche formulate in ricorso, attraverso la surrettizia
deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà
inesistenti, mirano solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle
prove, preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
alle quali il ricorrente non ha del resto neppure replicato, posto che
solo Allianz s.p.a. ha depositato memoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio.
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circolazione stradale, la valutazione del giudice di merito in ordine alla

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.400,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo

2014.

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