Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9127/2005 proposto da:

COMUNE DI CASTEL DI TORA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso

l’avvocato FIORDEPONTI Elena, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R. (c.f. (OMISSIS)), P.L. (C.F.

(OMISSIS)), P.S. (C.F. (OMISSIS)),

tutti nella qualità di eredi di P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso l’avvocato

CASTALDI Italo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverse la sentenza n. 1077/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CASTALDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

controricorso e accoglimento dei primi tre motivi del ricorso

principale con assorbimento del quarto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3 marzo 1994 il Comune di Castel di Tora convenne davanti al Tribunale di Rieti il sig. P.A., che aveva eseguito i lavori di costruzione del depuratore comunale. Chiese la condanna del convenuto alla fornitura delle apparecchiature necessarie per il funzionamento dell’impianto, già pagategli con il secondo stato di avanzamento; in subordine chiese la condanna alla restituzione del relativo prezzo di L. 12.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

Il P. resistette in giudizio. Eccepì l’inammissibilità della domanda, non essendo il rapporto fra le parti qualificabile come compravendita e rientrando, invece, nell’originario contratto di appalto; obiettò che l’esecuzione dell’appalto era rimasta sospesa per colpa del Comune, che non aveva fornito al cantiere l’energia elettrica necessaria per installare i macchinari in questione e verificarne il funzionamento; propose quindi domanda riconvenzionale di risoluzione dell’appalto per inadempimento dell’appaltante, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni per L. 24.000.000, oltre al pagamento dei lavori eseguiti extracontratto per L. 8.500.000.

Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale, risolvendo il contratto di appalto per inadempimento del Comune, che condannò al risarcimento del danno, liquidato in L. 8.000.000 per danno emergente e in pari somma per lucro cessante, oltre interessi.

La Corte d’appello di Roma respinse, poi, sia l’appello principale del Comune, che contestava la risoluzione del contratto e la condanna risarcitoria e chiedeva il rimborso del corrispettivo di L. 12.000.000, di cui si è detto, o la sua compensazione con eventuali debiti nei confronti dell’appaltatore; sia l’appello incidentale del P., che chiedeva la liquidazione di un maggior risarcimento e il pagamento dei lavori extracontratto.

Osservò che anche la fornitura delle apparecchiature in questione rientrava nel contratto di appalto e che questo andava risolto per inadempimento del Comune. Infatti, dopo una prima sospensione disposta dal direttore dei lavori, questi ultimi non poterono più essere ripresi, data l’assoluta inerzia del Comune e nonostante la disponibilità manifestata dall’appaltatore, a causa della mancata fornitura dell’energia elettrica indispensabile per il proseguimento e in particolare per il collaudo dell’impianto; e “se è ovvio che dovesse essere il P. a stipulare il contratto per la fornitura di detta energia, certamente non poteva il predetto farsi carico dell’installazione di una linea di derivazione dalla rete pubblica”.

Dichiarò, inoltre, inammissibile la domanda del Comune di risoluzione del contratto per inadempimento del P., non essendo stata formulata nel giudizio di primo grado, e confermò la liquidazione equitativa dei danni fatta dal Tribunale.

Il Comune di Castel di Tora ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I sigg. S.R. e P.L. e S., in qualità di eredi dell’intimato, hanno resistito con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Va preliminarmente osservato, confermando il rilievo del PM, che i controricorrenti, qualificatisi eredi dell’intimato P. A., non hanno documentato detta loro qualità, omettendo persino di provare il decesso dell’intimato. Conseguentemente, in mancanza di conferma della predetta qualità dei controricorrenti da parte del ricorrente, il controricorso va dichiarato inammissibile (Cass. 25344/2010, 22224/2006, 13685/2006).

1.2. – Va poi dato atto della tempestività del ricorso, nonostante l’inammissibilità del controricorso in cui viene negata, trattandosi di profilo da verificare d’ufficio.

La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 1 marzo 2004 e il ricorso è stato notificato dal difensore del ricorrente, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, con consegna del plico all’ufficio postale il 16 aprile 2005 e recapito il 19 aprile. Per il principio affermato da Corte Cost. n. 477/2002, secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario principio applicabile anche alle notificazioni eseguite dall’avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994, cit. (Cass. 17748/2009, 6402/2004, 709/2004) – la notifica è dunque tempestiva, essendo intervenuta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, maggiorato dei 46 giorni corrispondenti alla sospensione feriale dei termini processuali.

2. – Sotto il primo motivo di ricorso sono raggruppate sei censure tutte rivolte contro la conferma della risoluzione del contratto per inadempimento colpevole del Comune.

2.1. – Con la prima, denunciando difetto assoluto e apparenza di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello, anzichè procedere all’interpretazione del contratto per accertare su quale dei due contraenti gravasse l’obbligo di approntare i mezzi per l’esecuzione dell’opera, ha ritenuto di risolvere la questione dando per scontato che l’appaltatore non poteva farsi carico dell’installazione di una linea di derivazione dell’energia elettrica dalla rete fino al cantiere. Siccome ciò non è affatto scontato, la ratio della decisione finisce con l’essere del tutto incomprensibile.

2.1.1. – La censura è fondata.

Stabilire quale dei due contraenti dovesse farsi carico di procurare la fornitura dell’energia elettrica e perchè – anzitutto se per previsione contrattuale o di legge – è il punto fondamentale della questione relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La Corte d’appello non ha affrontato nessuno dei predetti nodi e si è rifugiata in una sostanziale tautologia, limitandosi ad affermare che era “ovvio che dovesse essere il P. a stipulare il contratto” di fornitura dell’elettricità, ma che “certamente non poteva il predetto farsi carico dell’installazione di una linea di derivazione dalla rete pubblica”. Poichè nè è ovvia la prima affermazione, nè viene chiarito perchè sia certa la seconda, le ragioni della decisione risultano – come correttamente rileva il ricorrente – sostanzialmente incomprensibili, restando privi di risposta gli imprescindibili quesiti di cui sopra si è detto.

2.2. – Nell’accoglimento della predetta censura, e dunque nella declaratoria di nullità della sentenza, per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, seconda parte, nel capo relativo alla declaratoria della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltante, resta assorbito l’esame delle restanti censure di cui al primo motivo di ricorso.

3. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c., e vizio di motivazione, si censura la statuizione di inammissibilità, per novità, della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del P.. Si osserva che tale domanda era stata formulata già davanti al Tribunale, essendo implicita nella domanda subordinata di restituzione della prestazione eseguita dal Comune, ossia del prezzo delle apparecchiature non fornite di L. 12.000.000 già pagato con il secondo stato di avanzamento dei lavori.

3.1. – Il motivo è infondato.

Ben può la domanda di risoluzione del contratto essere ritenuta dal giudice implicita in quella di restituzione della prestazione eseguita (il ricorrente richiama al riguardo Cass. 1908/1991, cui potrebbero aggiungersene altre); ma, appunto, “può”, non deve.

Stabilire se l’una domanda sia o meno implicita nell’altra è questione di interpretazione dell’atto processuale.

Nella specie, la Corte d’appello non ha ritenuto che la domanda di risoluzione dell’appalto fosse implicata da quella di restituzione del prezzo delle apparecchiature non installate dall’appaltatore; nè il ricorrente offre alcuno spunto per una interpretazione diversa, limitandosi, invece, a considerare necessario ciò che è solo possibile ed eventuale, come sopra si è visto. Posta in questi termini, la sua tesi non può che essere respinta.

4. – Con il terzo motivo si censura la liquidazione del danno a carico del Comune.

4.1. – Il motivo è assorbito nell’accoglimento della censura di cui al primo motivo.

5. – Con il quarto motivo si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di provvedere, o comunque di motivare sulla domanda di restituzione del prezzo delle apparecchiature di L. 12.000.000 già versato con il secondo stato di avanzamento dei lavori, o sulla richiesta subordinata di compensare tale importo con ogni eventuale credito riconosciuto a favore dell’appaltatore.

5.1. – Il motivo è fondato, non contenendo la sentenza impugnata alcuna statuizione sulla domanda e la subordinata eccezione di cui trattasi.

6. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale motiverà sui punti evidenziati al par. 2.1.1, provvedere sulla domanda o sull’eccezione di cui si è appena detto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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