Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10092 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TABACCHI POJANA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITA’ PREVALENTE

A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’avv. Panariti Paolo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Lelio Limoni;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POJANA MAGGIORE, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. 4^, n. 13, depositata il 10 maggio 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la cooperativa contribuente propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, con il quale il Comune di Pojana Maggiore – constatato che fabbricato di proprieta’ della cooperativa, accatastato in cat.

(OMISSIS), non era stato dichiarato ai fini ici ne’ assoggettato al pagamento dell’imposta – le aveva intimato il pagamento dell’imposta, per l’anno 1999, aumentata degli interessi, nonche’ quello delle correlative sanzioni;

che, a fondamento del ricorso, la cooperativa deduceva che l’immobile non era suscettibile d’imposizione ici, dovendo essere considerato immobile “rurale” in quanto destinato a funzione strumentale dell’attivita’ di coltivazione del tabacco conferito dai soci;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza che, in esito all’appello del Comune, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che la disciplina ici (che, in forza della previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 assoggetta a imposizione tutti fabbricati strumentali iscritti al N.C.E.U.) non prevedeva alcuna esplicita forma di esonero o esclusione da imposizione per i fabbricati strumentali delle cooperative, i quali, peraltro, non potevano annoverarsi tra i fabbricati “rurali”, poiche’ la L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3, come modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, riconosce la qualifica alle costruzioni strumentali alla attivita’ agricole, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, solo se tali attivita’ abbiano per oggetto prodotti derivanti, almeno per la meta’, da terreno che appartenga allo stesso proprietario del fabbricato strumentale (condizione nella fattispecie non sussistente); aggiunsero che, in tale situazione, la qualifica in (OMISSIS) dei fabbricati non giustificava l’esclusione dall’imposta;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, la cooperativa ha proposto ricorso per Cassazione in unico motivo, deducendo “violazione/falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2 che ha sostituito il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis convertito con mod. in L. 26 febbraio 1994 n. 133” e formulando il seguente quesito di diritto: “se il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2 che ha modificato il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 1994, escluda dalla assoggettabilita’ a fini dell’ici, per l’anno 1999, i fabbricati della cooperativa agricola (nella fattispecie:

Tabacchi Pojana Societa’ Cooperativa Agricola a Mutualita’ Prevalente a r.l.), adibiti e destinati alla manipolazione e trasformazione della produzione agricola (nella fattispecie: tabacco) dei soci della cooperativa stessa, in ragione della loro qualificazione come rurale, ancorche’ la produzione sia svolta sui terreni dei soci”;

– che il Comune intimato non si e’ costituito;

osservato:

che la controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 18566/09), che – intervenendo sulla questione anche alla luce dell’ulteriore ius superveniens a natura interpretativa costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis convertito con modificazioni in L. n. 14 del 2009 – ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e’ soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralita’ del fabbricato, restando altrimenti, quest’ultimo assoggettato ad ici: allo stesso modo il Comune dovra’ impugnare l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS) al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta e’ condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralita’ del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che puo’ essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;

considerato:

che, nel caso di specie, l’applicazione dell’enunciato principio conduce all’affermazione della manifesta fondatezza del ricorso, in quanto l’immobile in questione risulta pacificamente accatastato nella categoria (OMISSIS), ed il Comune non risulta aver impugnato tale accatastamento, nei confronti dell’Agenzia del Territorio;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della cooperativa contribuente;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della societa’ contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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