Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10092 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 10092 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA

sul ricorso 8965-2014 proposto da:
EUROTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE
2015

CATERINI, che la rappresenta e difende, per delega in

152

atti;
– ricorrente contro

RAI WAY S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore,

Data pubblicazione: 18/05/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI
44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE
VERGOTTINI, che la rappresenta e difende, per delega in
calce al controricorso;
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.,

in persona del legale

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANMARIA SCOFONE, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 36202/2013 del TRIBUNALE di ROMA;
uditi gli avvocati Paolo DE CATERINI, Giovanni DE
VERGOTTINI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede
che le Sezioni Unite della Corte dichiarino
inammissibile o manifestamente infondato il ricorso in
efigrafe specificato con condanna, oltre che alle spese,
anche ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa rubricata al n. di R.G. 36202 del 2013, incardinata innanzi al Tribunale
civile di Roma, Eurotel s.p.a. ha proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo
alle sezioni unite della Corte di cassazione di individuare, preso atto della pendenza
di due giudizi a identico contenuto appartenenti a giurisdizioni diverse — R. G. 36202

al giudice amministrativo — di individuare il giudice dotato di giurisdizione in
accordo con i principi comunitari applicabili.

Hanno replicato con due distinti scritti AXA Assicurazioni s.p.a. e Rai Way s.p.a.
Ravvisandosi una delle ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati
trasmessi al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione e all’esito del deposito
della requisitoria con la richiesta di declaratoria di inammissibilità o di manifesta
infondatezza del ricorso, nonché di condanna della ricorrente alle spese e al
risarcimento del danno, ex art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ., ne è stata disposta
la notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con un unico, articolato motivo, ha denunciato Eurotel violazione dell’art. 7 della
legge n. 205 del 2000 e della direttiva CE n. 66 del 2007.
Ha esposto, a sostegno del mezzo: a) che essa ebbe a impugnare innanzi al TAR la
sua esclusione dalla gara di appalto indetta da Rai Way per la fornitura di macchine
per la trasmissione di segnali in digitale di classe 1 e 2, precisando che il relativo
giudizio è stato rubricato al numero di R.G. 8551 del 2011; b) che reagì con analoga
iniziativa alla successiva esclusione da altra gara di appalto, per la fornitura di
strutture di diffusione di classe 3 e 4, incardinando il giudizio rubricato al numero
R.G. 8604 del 2011; c) che, avendo Rai Way provveduto ad escutere le cauzioni
prestate da AXA Assicurazioni s.p.a., in connessione alla partecipazione di Eurotel
alle predette procedure, pendono innanzi al Tribunale civile di Roma due giudizi di
i

del 2013, pendente dinanzi al giudice civile e R. G. 8604 del 2011, pendente dinanzi

opposizione a decreto ingiuntivo, uno dei quali rubricato al numero di R.G. 29736 del
2013, e l’altro al numero 36202 dello stesso anno; d) che, rigettata dal giudice
amministrativo la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e
concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, è intervenuto un provvedimento
in data 11 marzo 2014 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) la

come e più di Eurotel dei requisiti previsti dal bando, ha affermato che Rai Way ha
violato il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006;
e) che a tale delibera ha fatto seguito la proposizione di una domanda identica, sia

dinanzi al giudice amministrativo che a quello civile, volta alla declaratoria di nullità
per illiceità della causa della gara in oggetto.
Tanto premesso l’esponente si domanda se, nella situazione attuale, la stessa
domanda di nullità per illiceità della causa dell’intera gara — avente portata
pregiudiziale rispetto all’impugnativa del provvedimento di esclusione (azionata
davanti al giudice amministrativo) e alla escussione delle cauzioni (azionata davanti
al giudice civile) — non debba essere conosciuta dallo stesso giudice, in applicazione,
altresì, dei principi di concentrazione, di effettività e di ragionevole durata del giusto
processo enunciati nella Direttiva n. 66 del 2007, oltre che nella Costituzione
repubblicana.
2 H ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità.
Valga al riguardo considerare che dalla intestazione dell’atto si evince che il ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione risulta avanzato nel procedimento rubricato al
numero di R.G. 36202 del 2013, pendente innanzi al Tribunale civile di Roma,
identificato, nella ricostruzione del complesso iter processuale che ha preceduto
l’attivazione del regolamento, come una delle opposizioni ai decreti ingiuntivi chiesti e
ottenuti da Rai Way s.p.a. nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a. per escutere le
cauzioni prestate dalla offerente Eurotel.

2

quale, evidenziato che le aggiudicazioni erano avvenute in favore di soggetti privi

Peraltro dall’esposizione sommaria dei fatti di causa emerge (n. 1, lett. e) che, a seguito
della delibera della AVCP, è stata da Eurotel proposta, sia davanti al giudice
amministrativo che a quello ordinario, una domanda volta ad ottenere la declaratoria di
nullità per illiceità della causa “della gara in oggetto”, senza che peraltro neppure venga
specificato se si tratti di richiesta azionata nel giudizio in corso o in via autonoma. E
tanto a prescindere dal rilievo che, come rilevato dal Procuratore generale, la

contributo offerto dalle esposizioni contenute nei controricorsi.
3.1 Si ricorda, in proposito, che l’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo
un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva
ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può
anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice
avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a
pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da
consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli
elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della
controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (confr.
Cass. civ. Sez. un. 16 maggio 2013, n. 11826; Cass. civ. sez. un. 9 giugno 2004, n.
10980).
3.2 In particolare, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366,
primo comma n. 3, cod. proc. civ.), cui è soggetto a pena d’inammissibilità anche il
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deve ritenersi soddisfatto solo se
e quando l’atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione
della questione di giurisdizione, indicando le parti, l’oggetto e il titolo della domanda
e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui si trovi,
al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del
mezzo, imposte dall’art. 41 cod. proc. civ.
3

ricostruzione della vicenda processuale innanzi riportata si è molto giovata del

Nella fattispecie tali esplicitazioni erano poi tanto più necessarie in quanto, come è
del resto confermato dalla lettura della memoria difensiva di Axa (confi-. pagg. 1 e
19), il giudizio recante numero di R.G. 36202 del 2013, pendente innanzi al Tribunale
di Roma, è stato introdotto da Axa in via di opposizione al decreto ingiuntivo
azionato da Rai Way s.p.a., per il pagamento delle cauzioni da essa prestate, e che in

via di regresso nei confronti di Eurotel, debitrice principale.
4 In ogni caso non par dubbio che la competenza a conoscere della opposizione a
decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Rai Way spetta al giudice ordinario,
involgendo il giudizio questioni afferenti l’interpretazione e l’esecuzione di un
contratto privatistico, sottratto alla competenza del giudice amministrativo.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio in
favore di ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in
complessivi euro 3.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e
accessori, come per legge.
Roma, 24 marzo 2015

esso la società assicuratrice, oltre ad opporre l’abusività dell’escussione, ha agito in

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