Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10092 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10092 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25452-2012 proposto da:
PREDIERI IDA PRDDIA51C71A726F, TAGLIAZUCCHI
ANSELMO TGLNLM48T12E905Y, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio
dell’avvocato ZUCCALA’ GIAN PIERO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA TESTI, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro
GALLI DECENZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 68, presso lo studio dell’avvocato
RINALDI GALLICANI SIMONA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIGHI MAURIZIO, giusta delega a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 09/05/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 524/2012 della Corte d’Appello di BOLOGNA
del 16.12.2011, depositata il 02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 12 ottobre 2000 Decenzio Galli convenne
innanzi al Tribunale di Modena Anselmo Tagliazucchi e Ida Predieri
per ivi sentir dichiarare il suo diritto di riscattare il fondo dagli stessi
acquistato in violazione del diritto di prelazione a lui spettante per
legge.
Resistettero i convenuti.
2. Con sentenza del 17 dicembre 2008 il giudice adito accolse la
domanda.
Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Bologna, in
data 2 aprile 2012, lo ha dichiarato inammissibile.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte Anselmo
Tagliazucchi e Ida Predieri, formulando un solo motivo.
Resiste con controricorso Decenzio Galli.

Ric. 2012 n. 25452 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo l’impugnante, denunciando violazione degli artt.
149 cod. proc. civ. e delle disposizioni della legge n. 53 del 1994, critica
l’assunto della Corte territoriale secondo cui il criterio della scissione
tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e
per il destinatario — nel senso che la stessa si perfeziona, nei confronti
del primo, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e, nei
confronti del secondo, alla data della ricezione — non si applica in caso
di notifica effettuata dal difensore, ai sensi della legge n. 53 del 1994, a
mezzo del servizio postale. Tale affermazione, secondo l’esponente,
sarebbe frutto di un error in indicando in ordine alla portata dell’anzidetto
principio.
5. Il ricorso è fondato.
Costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa
Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che, in tema di
notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la
notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il
notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche
nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché
dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva
Ric. 2012 n. 25452 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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accolto.

dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data
di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il
riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità
richieste presso l’Ufficio postale, posto che il potere di certificazione,

dell’avvenuta spedizione (confr. Cass. civ. 5 luglio 2012, n. 11319;
Cass. civ. 30 luglio 2009, n. 17748).
In tale contesto il ricorso appare destinato all’accoglimento”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale il resistente non ha del resto neppure
replicato.
L’impugnata sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna
in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Bologna
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

attribuito al difensore dall’art. 83 cod. proc. civ. non si estende alla data

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