Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10092 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato n in Roma, Via Giulia

di Colloredo, n. 46/48, presso l’avv. DI PAOLA Gabriele che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia n.

160p^pubblicato il 9 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avvocato dello Stato Francesco SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18 marzo – 9 aprile 2008 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il ricorso proposto da B.G. per il riconoscimento di un’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso con ricorso del 28 gennaio 1997 dinanzi alla Corte dei Conti nei confronti del Ministero della Difesa per la corresponsione di un’indennità di ausiliaria pari all’80% della differenza fra il trattamento retributivo corrisposto ai pari grado ancora in servizio con anzianità corrispondente a quella da loro posseduta all’epoca del collocamento in ausiliaria e definito con sentenza del 23 agosto 2005. Osservava la Corte che il ricorrente era pienamente consapevole dell’infondatezza della pretesa azionata la quale era in contra sto con una precisa disposizione di legge che all’epoca del ricorso era stata più volte dichiarata conforme a Costituzione dal giudice delle leggi.

Contro il decreto ricorre per cassazione B.G. con un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 Cost., dell’art. 6 Conv. CEDU e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e sostiene che il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla non ragionevole durata del processo prescinde dall’esito della lite e normalmente si presume salvo che da gli atti non risulti un abuso del processo con la proposizione di una lite temeraria – che non si identifica peraltro con la mera consapevolezza della infondatezza della domanda non potendo escludersi, in considerazione della durata del processo l’intervento di una diversa normativa o di un diverso orientamento giurisprudenziale in relazione alla pretesa dedotta in giudizio – ovvero quando il protrarsi del processo non si risolva addirittura in un vantaggio per il soccombente.

La censura è fondata e merita accoglimento in adesione ai principi fondamentali enunciati da questa Corte (SS.UU. 26 gennaio 2004, n. 1338 e successiva giurisprudenza conforme) secondo cui il danno non patrimoniale può escludersi solo quando ricorra no nel caso concreto circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, al quale non può addebitarsi la mera consapevolezza che la sua pretesa non ha fondamento.

E pertanto il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione del decreto impugnato alla quale segue la pronuncia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanza al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 4.291,00 in applicazione del parametro di Euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno per la durata dell’intero processo, in applicazione dei criteri adottati dalla Corte Europea in relazione ai giudizi promossi dinanzi alla magistratura amministrativa e contabile, cui si è uniformata la giurisprudenza di questa corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14753 e successiva giurisprudenza conforme).

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di B.G. della somma di Euro 4.291,00 con gli interessi dalla domanda nonchè al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado che liquida in complessivi Euro 1.678,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorar per il giudizio di merito e in ulteriori complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorar, per il giudizio di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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