Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10091 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12005/2014 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Bartolomei

n. 23, presso lo studio dell’avvocato Stefania Saraceni,

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonietta Platania, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M. & FIGLI DI S. E L.L. S.n.c., in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Costantino Francesco, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Parioli n. 93, presso lo studio dell’avvocato Damiano Comito,

rappresentata e difesa da sè medesima unitamente all’avvocato

Nunziatina Starvaggi, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.C.A.; FALLIMENTO (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. in

liquidazione; L.G.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ENNA, depositato il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2019 dal consigliere Paola Vella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Enna ha respinto l’impugnazione proposta da V.D. – creditore ammesso allo stato passivo del Fallimento “(OMISSIS) a r.l. in Liquidazione”, in via postergata, per il credito di Euro 65.916,00 derivante da finanziamento effettuato nella qualità di socio della società poi fallita – contro l’ammissione al passivo dei crediti dell’avv. C.M., della società L.M. & figli di S. e L.L. S.n.c., dell’arch. A.C.A. e del geom. L.G., ritenendo che il ricorrente non avesse “assolto il proprio onere probatorio (…) di fornire positivo riscontro dell’erroneità dell’ammissione e dell’insussistenza della posizione creditoria”, peraltro da assolversi ai sensi dell’art. 99 L. Fall. “con produzione dei documenti ed indicazione dei mezzi probatori da effettuare – a pena di decadenza – con la presentazione del ricorso impugnatorio”, che invece nel caso di specie recava “solo una esigua ed inidonea documentazione”; ha poi svolto ulteriori e specifici rilievi riguardo a ciascuno dei crediti impugnati.

2. Avverso tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui solo l’avv. C.M. e la società L.M. & figli di S. e L.L. S.n.c. hanno resistito con controricorso, mentre gli intimati A.C.A. e L.G. non hanno svolto difese. Il ricorrente ha poi depositato memoria contenente nuove deduzioni e allegazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del documento prodotto da parte ricorrente in allegato alla “memoria ex art. 378 c.p.c.” (copia sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 411 del 18/06/2019) – e, di conseguenza, delle deduzioni che su di esso si fondano – dal momento che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, a meno che attengano alla nullità della sentenza impugnata, all’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Cass. 28999/2018, 7515/2011); pertanto, non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, (Cass. 18464/2018; cfr. Cass. 1534/2018, 14883/2019).

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., nonchè artt. 98 e 99 L. Fall., per avere la corte d’appello “ritenuto erroneamente assolto l’onere della prova da parte dei creditori insinuati, i quali a suo dire non avrebbero dovuto fornire nuovamente la prova del proprio credito ma sarebbe stato onere dell’impugnante dimostrare l’erroneità dell’ammissione al passivo dei crediti insinuati”.

4.1. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. da 2423 a 2429,2435, 2435bis e 2364 c.c., nonchè degli artt. 93,95, 96 e 99 L. Fall. e dell’art. 2709 c.c., “per avere il Collegio fondato la propria decisione su bilanci giuridicamente inesistenti”, poichè “il bilancio formato dagli amministratori della società è un progetto (…) che solo con l’approvazione dell’assemblea acquista esistenza giuridica di bilancio in senso tecnico”.

4.2. Il terzo motivo prospetta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale “omesso del tutto di pronunciarsi sulla validità del presunto bilancio del 2012 e, dunque, su una eccezione rilevata dal ricorrente”.

5. Le censure non meritano accoglimento.

6. In particolare, il primo motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza.

6.1. Esso risulta inammissibile per difetto di decisività, poichè la corte d’appello non si è limitata ad affermare che il V. non avrebbe assolto l’onere della prova su di lui gravante in sede di impugnazione dello stato passivo, ma è scesa ad esaminare ciascuna delle posizioni creditorie, sulla base delle eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente.

6.2. In ogni caso, la statuizione censurata è conforme all’indirizzo richiamato nel decreto impugnato (Cass. 11948/1998, 10613/1994), cui questa Corte ha di recente dato continuità anche con riguardo alla legge fallimentare riformata, affermando che “nell’impugnazione dei crediti ammessi, di cui all’art. 98 L. Fall. – nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell’onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l’impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l’impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poichè il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato)” (Cass. 25066/2018).

7. Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato ad elencare la lunga serie di norme che sarebbero state violate o falsamente applicate, in uno ai principi di diritto tratti da precedenti giurisprudenziali, per poi aggiungere, genericamente, che la corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su bilanci giuridicamente inesistenti.

8. Anche il terzo motivo è affetto da genericità, mancando il ricorrente di precisare in cosa consistesse l’eccezione di nullità del bilancio asseritamente sollevata davanti al tribunale. La censura difetta anche di decisività, poichè la conferma della posizione creditoria dell’avv. C. è stata condotta dal giudice a quo sulla base non solo del bilancio 2012, ma anche di altri documenti (tra i quali copia di atti difensivi, verbali di udienza e riscontri contabili).

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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