Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10091 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LATTEBUSCHE LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA S.C.A. (quale

incorporante della LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA CENTRO ISOLA

VICENTINA S.C.A.R.L), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Parioli n. 48,

presso lo studio dell’avv. MARINI Giuseppe, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Carlo Amato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISOLA VICENTINA, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. 27^, n. 63, depositata il 3 ottobre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la societa’ contribuente, l’avv. Ulisse Corea;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

in adesione alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la cooperativa contribuente propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale il Comune di Isola Vicentina – constatato che fabbricati di proprieta’ della cooperativa, accatastati in cat.

(OMISSIS), non erano stati assoggettati al pagamento dell’imposta – le aveva intimato il pagamento dell’ici sugli immobile medesimi, per l’anno 2001;

che, a fondamento del ricorso, la cooperativa deduceva che gli immobili non erano suscettibili di imposizione ici, dovendo essere considerati immobili “rurali”, in quanto destinati a funzione strumentale dell’attivita’ agricola dei soci;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, la cooperativa ha proposto ricorso per Cassazione in unico motivo, deducendo “violazione di legge, violazione o falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, introdotto dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32 e 51 (vigente 73) in merito all’errata classificazione dei beni immobili indicati nell’avviso di liquidazione relativo all’anno 1999. Non assoggettabilita’ ad ici dei beni immobili considerati stante l’attivita’ svolta dalla lattebusche latteria della vallata feltrina s.c.a.” e formulando il seguente quesito di diritto: “… se il compendio immobiliare di proprieta’ della Lattebusche Latteria della Vallata Feltrino s.c.a. – stante l’accatastamento del compendio immobiliare in parola nella categoria (OMISSIS) parificata alla categoria (OMISSIS), stante la natura di immobile strumentale all’attivita’ agricola svolta dalla cooperativa e stante la portata e gli effetti del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis (convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994), introdotto dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2 – sia assoggettatile ad ici relativamente all’annualita’ 1999”;

– che il Comune intimato non si e’ costituito;

osservato:

che la controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 18566/09), che – intervenendo sulla questione anche alla luce dell’ulteriore ius superveniens a natura interpretativa costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. n. 14 del 2009 – ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e’ soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralita’ del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ici: allo stesso modo il Comune dovra’ impugnare l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS) al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta e’ condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralita’ del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che puo’ essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;

considerato:

che, nel caso di specie, l’applicazione dell’enunciato principio conduce all’affermazione della manifesta infondatezza del ricorso, in quanto gli immobili in questione risultano pacificamente non accatastati in categoria (OMISSIS), e la cooperativa non risulta aver impugnato tale accatastamento, nei confronti dell’Agenzia del Territorio;

che le decisioni di questa Corte, richiamate dalla societa’ contribuente in sede di discussione orale, non conducono ad una soluzione della controversia diversa rispetto a quella prospettata nella relazione, giacche’, pur pervenendo, in concreto, all’affermazione dell’illegittimita’ dell’imposizione, non si pongono in contrasto con il criterio indicato dal richiamato arresto delle SS.UU., ma, anzi, lo attuano puntualmente, riguardando (diversamente dal presente giudizio, avente ad oggetto fabbricati accatastati in cat. (OMISSIS)), Cass. 24399/09, fabbricati non accatastati nell’annualita’ in contestazione e, Cass. 24300/09, fabbricato accatastato in cat. “(OMISSIS)”;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva del Comune intimato, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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