Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10091 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10091 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25267-2012 proposto da:
POSTA BARBARA PSTBBR75E60H501H, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato
PROSPERINI ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (già UGF Assicurazioni SpA) che
ha fuso per incorporazione l’Aurora Assicurazioni SpA in persona del
procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato SERRA MASSIMO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/05/2014

v

nonché contro
VIGLONGO STEFANIA;
– intimata avverso la sentenza n. 3560/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Massimo Serra che si riporta
agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Ti relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con sentenza depositata in data 22 settembre 1999 il Giudice di
Pace di Roma condannò Stefania Viglongo al risarcimento dei danni
subiti da Barbara Posta in un incidente stradale verificatosi in data 24
dicembre 1997 nonché al pagamento delle spese di causa in favore
del’avvocato Alberto Prosperini, procuratore antistatario.
Con citazione notificata il 20 dicembre 2000 Barbara Posta e Alberto
Prosperini, agendo in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ.,
convennero innanzi al Tribunale di Roma Meie Assicurazioni s.p.a. e
Stefania Viglongo al fine di sentire condannare la società assicuratrice
al pagamento delle di tali somme.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò le avverse pretese.
Ric. 2012 n. 25267 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-2-

ROMA del 18.7.2011, depositata 1’8/09/2011;

I

2. Con sentenza del’11 settembre 2003 il giudice adito rigettò la
domanda.
Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello, in data 18
luglio 2011,10 ha respinto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorro a questa Corte Barbara

Resiste con controricorso Unipol Assicurazioni s.p.a., già Meie
Assicurazioni s.p.a.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
accolto.
Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2952, quarto
comma, cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti
sostengono che erroneamente il giudice di merito aveva fatto decorrere
il termine di prescrizione dal momento del deposito del sentenza del
Giudice di Pace, piuttosto che dal momento in cui la stessa era passata
in giudicato, così facendo malgoverno della consolidata giurisprudenza
di legittimità.
5. Le critiche sono fondate.
Questa Corte ha a più riprese ribadito che, nei rapporti tra assicuratore
della responsabilità civile e assicurato, ai fini della cessazione della
sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato
medesimo, iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore
della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione dallo stesso proposta,
non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva,
Ric. 2012 n. 25267 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-3-

Posta e Alberto Prosperini, sulla base di un solo motivo.

dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo
danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione
quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la
sentenza sia passata in giudicato (confr. Cass. civ. sez. un. 2 aprile
2007, n. 8085; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15362; Cass. civ. 30 gennaio

novembre 2000, n. 15149).
Considerato allora che la richiesta di pagamento delle somme liquidate
dal Giudice di Pace risulta pacificamente inoltrata 1’8 novembre 2000, il
termine di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della
sentenza, non era certamente ancora decorso.
Il ricorso appare pertanto destinato ad essere accolto”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione.

6. Evidenziato, a integrazione delle argomentazioni in essa svolte, che i

principi innanzi riportati sono sicuramente applicabili anche laddove
l’azione nei confronti del garante sia esercitata, in via surrogatoria, dal
danneggiato, non può omettersi di rilevare che, nella fattispecie,
secondo quanto dedotto dalla ricorrente, e non contestato dalla
controparte, l’impugnante, dopo una prima comunicazione alla società
assicuratrice della pendenza del procedimento, effettuata con lettera
del 21 gennaio 1999, aveva chiesto il pagamento delle somme
liquidate dal Giudice di Pace con successiva missiva del giorno 8
novembre 2000.
Ne deriva che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che verificherà
la fondatezza o meno dell’eccezione di prescrizione alla luce delle
regole di diritto innanzi esposti.
Ric. 2012 n. 25267 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-4-

2006, n. 1872; Cass. civ. 10 agosto 2000, n. 10595; Cass. civ. 23

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo

2014.

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