Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10091 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., C.F. E S.A.M.,

elettivamente domiciliate in Roma, Via di Valle Viola, n. 38, presso

l’avv. RODA Elanieri, unitamente all’avv. ABBATE Ferdinando Emilio

che le rappresenta e difende per procura, a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 993 rep.,

pubblicato in data 8 febbraio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. Rossana TEBALDI per delega dell’avv. Ferdinando Emilio

Abbate e l’avvocato dello Stato Francesco SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 29 maggio 2006 – 8 febbraio 2 007 la Corte d’Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 4.000,00 rispettivamente in favore di P.C., C.F. e S.A.M. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso nel maggio del 1997 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale e definito con sentenza del 5 ottobre 2004.

Contro il decreto ricorrono per cassazione P.C., C.F. ed S.A.M. con tre motivi.

Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le ricorrenti hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo decreto.

Con il primo motivo del ricorso principale le ricorrenti si dolgono che il decreto impugnato, nel determinare la durata del processo presupposto, la abbia calcolato in sette anni senza tener conto degli ulteriori cinque mesi della sua durata.

La censura è inammissibile poichè, all’esito del suo svolgimento, le ricorrenti formulano un quesito del tutto generico limitandosi a porre a questo giudice in via di mera interrogazione la questione se dall’intero svolgimento del processo presupposto possano escludersi le frazioni inferiori all’anno, violando così il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè esso non consente per ciò solo, in accoglimento della censura, la riforma del decreto impugnato.

Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per aver attribuito alle ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data del decreto e non dalla domanda.

La censura merita accoglimento in ossequio al principio generale che la durata del processo non deve risolversi in pregiudizio per le ragioni dell’attore.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dell’esame del terzo motivo con il quale si lamenta la violazione delle tariffe professionali in relazione alla liquidazione delle spese giudiziali.

Con il ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce il vizio di motivazione in ordine all’eccezione secondo cui le ricorrenti erano pienamente consapevoli dell’infondatezza della domanda azionata dinanzi al giudice amministrativo a causa della pacifica costante giurisprudenza contraria all’assunto sul quale si fondava la domanda stessa.

Il ricorso è inammissibile non avendo la controricorrente indicato in modo chiaro e sintetico, all’esito del suo svolgimento, il fatto controverso rispetto al quale si lamenta l’insufficienza della motivazione e le ragioni per le quali la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione individuando il percorso logico attraverso il quale si sarebbe dovuto pervenire ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei limiti meglio innanzi specificati e, conseguentemente, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, il decreto impugnato dev’essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado, previa compensazione nella misura della metà delle spese del presente giudizio in considerazione del limitato accoglimento delle censure articolate dalle ricorrenti principali, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, assorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, pronunziando nel merito, ferma ogni altra statuizione, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento delle spese giudiziali che, previa compensazione nella misura duella metà, liquida per la restante metà in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 350,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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