Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10090 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11789/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Battaglin Cicli Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto

Pozzobon e dall’Avv. Paolo Panariti, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, Via Celimontana n. 38, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 133/1/11, depositata il 7 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– nei confronti di Battaglin Cicli Srl, esportatore abituale, veniva emesso avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell’Iva non versata in conseguenza dello “sforamento” del “plafond” per l’anno 2004 per acquisti operati in sospensione d’imposta;

– la CTR del Veneto, ritenuta la violazione meramente formale avendo la contribuente, sia pure tardivamente, regolarizzato la sua posizione con autofattura, in applicazione dei principi di cui alla sentenza Corte di Giustizia, 8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C96/07, annullava l’avviso di accertamento;

– l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la decisione della CTR e censura, con un unico motivo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, art. 17, comma 3, artt. 19 e segg., artt. 25 e 27, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis e art. 7, per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che il superamento del plafond costituisse violazione meramente formale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il motivo è fondato poichè, per consolidata giurisprudenza, il cessionario o committente che, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta in eccedenza rispetto al plafond disponibile è tenuto al pagamento dell’IVA (Cass. n. 28184 del 2008; Cass. n. 12774 del 2011; Cass. n. 7695 del 2013);

– l’inadempimento degli obblighi di versamento dell’imposta dovuta per acquisti eccedenti i limiti del plafond di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), non costituisce violazione meramente formale, in quanto non rispondente ai due concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle operazioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 22430 del 2014, rv. 632737);

– infatti, lo sforamento del plafond per l’anno 2004, dovuto ad un presunto errore formale, ha comportato il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, sicchè gli obblighi sostanziali – che la stessa sentenza Ecotrade, invocata dalla contribuente, esige siano rispettati ai fini della detrazione – risultano violati, essendo stata alterata l’ordinaria sequenza della rivalsa e della detrazione, indefettibile nel sistema dell’IVA;

– in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso originario del contribuente, con condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA