Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10090 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., R.A., E.C.,

elettivamente domiciliate in Roma, Viale Pinturicchio, n. 21, presso

l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che le rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 1149 cron.,

pubblicato il 9 febbraio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. Rossana TEBALDI per delega dell’avv. Ferdinando Emilio

Abbate e l’avvocato dello Stato Francesco SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 giugno 2006 – 9 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 3.000,00 rispettivamente in favore di C. F., R.A. e E.C. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso nel maggio del 1997 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale e definito con sentenza del 5 ottobre 2004.

Contro il decreto ricorrono per cassazione C.F., R.A. e E.C. con tre motivi.

Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le ricorrenti hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo decreto.

Con il primo motivo del ricorso principale le ricorrenti si dolgono che il decreto impugnato, nel determinare l’importo dell’equa riparazione, si sia discostato immotivatamente dai parametri ai quali si attiene la Corte europea.

La censura merita accoglimento poichè nei giudizi amministrativi e contabili la giurisprudenza di questa Corte, facendo proprio l’insegnamento del la Corte europea (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754, e successiva giurisprudenza conforme) liquida l’indennizzo spettante ai ricorrenti in misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo, con la conseguenza che nella specie va liquidato a ciascuna delle ricorrenti l’importo di Euro 3.500,00.

Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per aver attribuito alle ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data del decreto e non dal la domanda.

Anche tale censura merita accoglimento in ossequio al principio generale che la durata del processo non deve risolversi in pregiudizio per le ragioni dell’attore.

L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dell’esame del terzo motivo con il quale si lamenta la violazione delle tariffe professionali in relazione alla liquidazione delle spese giudiziali.

Con il ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce il vizio di motivazione in ordine all’eccezione secondo cui le ricorrenti erano pienamente consapevoli dell’infondatezza della domanda azionata dinanzi al giudice amministrativo a causa della pacifica costante giurisprudenza contraria all’assunto sul quale si fondava la domanda stessa.

Il ricorso è inammissibile non avendo la controricorrente indicato in modo chiaro e sintetico, all’esito del suo svolgimento, il fatto controverso rispetto al quale si lamenta l’insufficienza della motivazione e le ragioni per le quali la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione individuando il percorso logico attraverso il quale si sarebbe dovuto pervenire ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

In conclusione il ricorso principale merita accoglimento e, conseguentemente, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, il decreto impugnato dev’essere cassato limitatamente ai mezzi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della maggior somma di Euro 3.500,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e, pronunziando nel merito, ferma ogni altra statuizione, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della maggior somma di Euro 3.500,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti con gli interessi dalla domanda nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 950,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 50 per spese per il giudizio di merito ed in ulteriori complessivi Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorar, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge per il giudizio di cassazione, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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