Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1009 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. II, 21/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 21/01/2010), n.1009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27333/2004 proposto da:

C.V. (OMISSIS), M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio

dell’avvocato DE GREGORIO Maddalena, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SEMINARA FILIPPO NERI;

– ricorrenti –

contro

R.V. (OMISSIS), ME.FR.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTABELLA

23, presso lo studio dell’avvocato LIBERTI MARINA C/O ST LAVITOLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CATANZARO Vincenzo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 936/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. e M.R., quali proprietari in agro di (OMISSIS) di un fondo con sovrastante fabbricato, sul quale esisteva una stradella larga m. 3, che assumevano essere stata realizzata a loro esclusivo servizio e della quale, solo per mera cortesia, era stato consentito l’uso a R.V. e Me.Fr., proprietari di un fondo limitrofo, i quali tuttavia avevano iniziato a vantare diritti sulla stessa, con atto notificato in data 16.9.92 citarono questi ultimi al giudizio del Tribunale di Trapani, al fine di sentir dichiarare l’inesistenza della servitù ex adverso pretesa.

Costituitisi i convenuti, sostennero di aver conseguito il negato diritto con atto di compravendita del (OMISSIS), chiedendo in via riconvenzionale la relativa dichiarazione, previo rigetto della negatoria attrice; i medesimi ottenevano, nelle more del giudizio,un provvedimento di reintegra dal locale Pretore, con rimessione delle parti al Tribunale, dito in petitorio.

Con sentenza del giudice onorario aggregato della “sezione stralcio” del Tribunale di Trapani in data 24.3.00 la negatoria servitutis veniva accolta e la riconvenzionale respinta, ritenendosi, sulla scorta delle risultanze documentali e dell’espletata consulenza tecnica di ufficio, che i convenuti non avessero più diritto ad usufruire della stradina in contestazione,avendo acquisito la diversa possibilità di accesso al loro fondo, dal lato nord, in occasione dell’acquisto di un terreno con annesso fabbricato avvenuto con atto del (OMISSIS), circostanza quest’ultima integrante la condizione estintiva prevista nell’atto pubblico del (OMISSIS), richiamato in quello del (OMISSIS) (sul quale i convenuti avevano basato la loro pretesa), espressamente prevedente che il diritto di passaggio,con quell’atto accordato, sarebbe venuto meno qualora il compratore avesse acquistato la possibilità ed il diritto di raggiungere la propria casa da altra via.

Proposto appello dai soccombenti, resistito dagli appellati, con sentenza del 18.6-28.7.04 la Corte di Palermo ribaltava la decisione, rigettando la domanda attrice ed accogliendo la riconvenzionale dei convenuti, con conferma dell’interdetto pretorile e condanna degli appellati alle spese del doppio grado del giudizio.

A tale decisione la corte di merito perveniva sulla base di diversi, interpretazione delle risultanze documentali e ricostruzione delle vicende dei fondi ritenendo in particolare, che la stradina in contestazione fosse comune agli attuali contendenti e che la condizione risolutiva prevista nell’atto del (OMISSIS), richiamato da quello del (OMISSIS), non si fosse verificata, poichè solo di fatto i R.- Me. avevano la possibilità di raggiungere da altra via la loro casa, non avendo anche acquisito il relativo titolo, in quanto la servitù di passaggio acquistata con l’atto del (OMISSIS) non riguardava detta casa, ma altro fabbricato.

Per la cassazione di tale sentenza il C. e la M. hanno proposto ricorso affidato a due motivi d’impugnazione.

Hanno resistito il R. e la Me. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte “insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione di legge”.

Premesso che “il succedersi degli atti di compravendita “riportato nella sentenza “è assolutamente corretto”, si lamenta tuttavia che le conclusioni, cui è pervenuta la corte territoriale, sarebbero “del tutto distoniche con il predicato”.

Riesposte le vicende traslative ed i contenuti salienti degli atti citati nella motivazione della sentenza impugnataci evidenzia che l’oggetto essenziale dell’indagine avrebbe dovuto essere l’accertamento della volontà delle parti contraenti l’atto di compravendita del (OMISSIS), nel quale era stabilito che l’esercizio della servitù attiva dell’acquirente, dante causa degli odierni ricorrenti, restava subordinato ad una duplice condizione, laddove era previsto che “tale ultimo tratto non sarà utilizzato, senza che ciò comporti la perdita del diritto, qualora al compratore sia di fatto permesso raggiungere la propria casa dalla parte di N, e che il diritto stesso in tale ultimo tratto venga meno, nel caso in cui il compratore acquisti il diritto di raggiungere la propria casa per altra via”. Tale ultima circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, si sarebbe verificata a seguito della stipula dell’atto del (OMISSIS), con il quale i R.- Me., acquistando la p.lla (OMISSIS) ed essendo già proprietari della p.lla (OMISSIS), avrebbero acquistato il diritto di raggiungere la casa sita nella prima da altra via allocata a (OMISSIS), essendo proprietari anche della secondatale a dire dell’unico lembo di terra interposto tra la p.lla (OMISSIS) e la stradella n. (OMISSIS), posta a (OMISSIS).

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1358 c.c., e art. 1362 c.c., e segg., per omessa applicazione, nell’interpretazione del principio di buona fede,imponente a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere dagli obblighi contrattuali, siano tali da non ledere gli interessi dell’altra parte, senza un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

Nella specie a tale principio sarebbe stata improntata la clausola di cui all’atto del (OMISSIS) in precedenza citato, diretta a consentire il venir meno della servitù di passaggio non appena il fondo di cui alla p.lla (OMISSIS) avesse avuto altro accesso; le controparti, acquistando la p.lla (OMISSIS) nel (OMISSIS) erano a consapevoli che contestualmente si sarebbe estinta la servitù di passaggio sulla stradella in contestazione,essendo già essi proprietari della p.lla (OMISSIS), ma ciò nonostante avrebbero preteso di continuare ad esercitare detta servitù.

I motivi di ricorso, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento, proponendo un’interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dai giudici di merito in secondo grado,senza tuttavia evidenziare alcun effettivo vizio o carenza logica della stessa, nè violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o, ancora, di norme e principi in materia di servitù prediali.

I giudici di appello, sulla base della disamina dei titoli che si sono succeduti nel tempo (che nello stesso ricorso si ammette essere stata fedele) e della situazione dei luoghi,così come rappresentata dalla consulenza tecnica, la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito,sono pervenuti alla conclusione che la servitù in contestazione, così come costituita e regolata nell’originario atto del (OMISSIS) tra i danti causa delle parti, non poteva ritenersi estinta, poichè la condizione prevista non si era realizzata ciò in quanto il successivo acquisto del diritto di diverso accesso non aveva riguardato il fondo dominante, bensì altro, sia pur contiguo a quello acquistato dagli appellanti convenuti, i quali, pur venendo così di fatto a trovarsi nella materiale possibilità di transitare su l’uno per accedere all’altro, non avevano tuttavia il diritto di estendere, favore anche dell’altra particella, il peso sull’altro fondo servente, per non incorrere, mediante un uso più intenso del diritto del passaggio conseguente all’accorpamento delle due unità immobiliari, ciascuna dotata di una distinta servitù di passaggio, nell’aggravamento vietato dall’art. 1067 c.c..

Coerentemente alla suddetta impostazione, l’apparato argomentativo della sentenza, nella parte essenziale in cui ha ritenuto che,in buona sostanza, i convenuti appellanti avessero conseguito solo una possibilità di fatto, transitando attraverso il fondo che già avevano acquistato nel (OMISSIS), di accedere a quello poi acquistato nel (OMISSIS) con la connessa servitù attiva, ma non anche il relativo diritto, si presenta immune da censure,sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello logico-interpretativo, considerato che la riportata clausola contrattuale faceva riferimento, nell’ultima parte, espressamente all’acquisto del “diritto di raggiungere la propria casa per altra via e che tale “casa” altra non poteva essere che quella insistente sul fondo oggetto dell’atto del (OMISSIS), poi richiamato in quello del (OMISSIS).

Nè miglior sorte merita il richiamo al principio della buona fede contrattuale, la cui violazione viene solo genericamente dedotta, sulla base di un’ evidente petizione di principio (postulante l’interpretazione della controversa clausola nel senso dell’acquisto di fatto della possibilità di accesso), quale mera doglianza stigmatizzante il comportamento delle controparti, senza il corredo di specifiche censure atte ad evidenziare il malgoverno, da parte dei giudici di merito di secondo grado, di specifiche norme o canoni interpretativi.

Il ricorso va pertanto respinto.

Giusti motivi, tuttavia, tenuto conto della particolarità della fattispecie e della non lineare formulazione delle pattuizioni contenute nel titolo costitutivo della servitù, che è stata all’origine della controversia, comportano la totale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA