Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1009 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18979-2019 proposto da:
FUNIVIA DEL TERMINILLO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,
11, presso lo studio dell’avvocato SARA TESTA MARCELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ARCANGELI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA, 9, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO BARBERINI, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8791/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONLAE del LAZIO, depositata il 13/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1.La soc. Funivia del Terminillo srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del 10.3.2017 con il quale si richiedeva il versamento della differenza dell’ICI per l’anno di imposta 2011 non tenendosi conto della riduzione del 50% prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3.
2.La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto dell’intervenuta decadenza del Comune di Rieti dall’accertamento essendo decorsi i termini previsti dalla legge con assorbimento di tutti gli altri motivi relativi al merito della pretesa tributaria.
3.Proponeva appello il Comune di Rieti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame sul presupposto che la soc. Funivia del Terminillo srl non aveva provveduto a depositare presso il Comune la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari impedendo, quindi, all’Ufficio Tecnico ogni verifica sulla asserita inagibilità ed inabitabilità.
4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Rieti si costituiva tardivamente chiedendo che fosse fissata l’udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente “violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 “; per avere l’impugnata sentenza ritenuto meritevoli di accoglimento le censure mosse dall’Ente impositore, ivi compresa quella relativa alla decadenza dall’accertamento dell’ICI 2011 di cui al primo motivo di appello senza nulla motivare al riguardo.
1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.lgs. n. 504 del 1992, art. 8 nonchè essa motivazione in riferimento al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si argomenta che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili oggetto dell’accertamento, documentato dalla perizia non esaminata dalla CTR, per avere, nell’ambito del procedimento di autotutela sui provvedimenti impositivi per gli anni 2006-2010, effettuato sopralluoghi e verifiche che determinarono l’annullamento degli atti di accertamento in quanto non prevedevano la riduzione dell’imposta del 50%
2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.
2.2 Come si evince dalla lettura della sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente riconoscendo l’operatività dell’eccepita decadenza dall’accertamento ICI per l’anno 2011 e ritenendo assorbite tutte le altre questioni di merito sollevate con il ricorso introduttivo dalla società Funivia del Terminillo srl.
2.3 La statuizione dei giudici di primo grado sul vizio formale dell’avviso di accertamento è stata oggetto di specifica doglianza da parte del Comune con il primo motivo di appello., 2.4 Il thema decidendum devoluto ai giudici di secondo grado era dunque in primo luogo quello di valutare la correttezza dell’applicazione da parte della CTP della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 in materia di decadenza dell’ente dall’avviso di accertamento.
2.5 La CTR ha completamente omesso di trattare tale questione limitandosi a ritenere “meritevoli di accoglimento le censure mosse dall’Ente Impositore avverso l’impugnata sentenza”.
3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021