Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1009 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1009 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: DI AMATO SERGIO

Data pubblicazione: 20/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 2871-2013 proposto da:
ADJEI CHRITSOPHER, elettivamente domiciliato in ROMA,
2013

VIALE ANGELICO

654

ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato

78,

presso lo studio dell’avvocato

FERRARA SILVIO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;
– intimati –

per revocazione dell’ordinanza n. 22790/2012 della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMATO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 22790 del 12 dicembre 2012 questa Corte a
sezioni unite, accogliendo il regolamento proposto da Christopher
Adjei, cittadino extracomunitario assistito dall’avv. Silvio Ferrara e
domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Ferrara, ha
affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da detenzione

illegittima, in relazione al periodo di proroga del restringimento
presso il C.T.P. di Roma a seguito di richiesta del Questore di
Roma, accolta dal Giudice di pace con decisione annullata da
questa Corte di cassazione. Nell’ordinanza, per quanto interessa in
questa sede, si escludeva la distrazione delle spese invocata dal
difensore, rilevando che il ricorrente era stato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato; pertanto, l’ordinanza disponeva
condanna dell’Amministrazione soccombente a versare all’Erario le
spese sostenute dalla parte vittoriosa, la cui liquidazione non
competeva alla Corte di legittimità.
Avverso detta ordinanza Christopher Adjei propone ricorso per
revocazione deducendo di non avere chiesto e di non essere stato
ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126 del d.p.r. n. 115/2002,
nonché di non avere mai allegato e/o documentato tale
circostanza, come risultava dal fascicolo di parte ricorrente e dal
medesimo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione;
pertanto, assumendo che questa Corte era incorsa in un errore di
fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. per l’erronea percezione degli atti di
causa, chiedeva la riformulazione della statuizione sulle spese del
regolamento preventivo di giurisdizione.
Poiché agli atti della revocazione ed a quelli del ricorso deciso
non esisteva copia della citazione (atto ritirato dal ricorrente dopo
l’ordinanza citata), la cancelleria di questa Corte chiedeva
informazioni al Tribunale di Roma che le rendeva con nota del 5
aprile 2013, allegando copia della citazione introduttiva del giudizio
in pendenza del quale era stato proposto il regolamento nonché
copia della nota con cui il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
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Roma comunicava l’ammissione dello straniero, in via anticipata e
provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha
presentato memoria. Il Ministero degli interni ed il Questore di
Roma non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla citazione introduttiva del giudizio risulta che Christopher
Adjei era assistito dall’avv. Alessandro Ferrara ed era stato

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma con nota del 3 marzo
2011. Il regolamento preventivo di giurisdizione, tuttavia, è stato
proposto con il patrocinio dell’avv. Silvio Ferrara del Foro di
Benevento, senza menzione dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, e soltanto il domicilio è stato eletto presso lo studio
dell’avv. Alessandro Ferrara del Foro di Roma. Con la memoria ex
art. 378 c.p.c., presentata nel giudizio per il regolamento di
giurisdizione, il difensore del ricorrente ha chiesto la distrazione
delle spese, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Peraltro, dalla consultazione
dell’elenco degli avvocati del Foro di Benevento «ammessi al
gratuito patrocinio» è risultato il seguente nominativo: “avv.
FERRARA Silvio Via Coduti, 12 Benevento 0824-28526 civile,
amministrativo e volontaria giurisdizione”. Tali indicazioni
corrispondono con quelle della carta intestata usata per il ricorso,
dalla quale, inoltre, risulta anche il nominativo dell’avv. Alessandro
Ferrara.
Tanto premesso, si deve osservare che l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’art. 75 del
d.p.r. n. 115/2002, «per ogni grado e per ogni fase del processo e
per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque
connesse». Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il
successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a
conoscere del merito o davanti al quale pende il processo. Infine,
l’ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la
conseguenza che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati, nella metà dell’ordinario, dall’autorità giudiziaria con
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decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può
essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85).
Naturalmente, come si desume dalla riferita disciplina, la
fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa con la
scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell’elenco degli
avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell’ordine di
appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività. Tale

elemento rappresenta circostanza meramente obiettiva,
indipendente da qualsiasi volontà manifestata dalle parti del
mandato professionale, ed opera per il solo fatto che lo stesso sia
conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e
ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento
non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del
giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.D.A. la comunicazione
dell’ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la
scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che,
come precisa l’art. 81, comma quarto, è pubblico.
Per quanto concerne, in particolare, il regolamento di
giurisdizione si deve tenere conto del fatto che la relativa istanza,
ai sensi dell’art. 41, primo comma, ultima parte, c.p.c. «si propone
con ricorso a norma degli artt. 364 ss.», con conseguente
applicabilità dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., che al n. 1 indica
«il decreto di concessione del gratuito patrocinio» tra i documenti
che, a pena di improcedibilità, devono essere depositati insieme al
ricorso. Tuttavia, poiché l’istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione introduce una fase incidentale del procedimento nel
corso del quale viene proposta, l’onere di deposito deve ritenersi
assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito,
si trovi nel fascicolo di quelle fasi e nel ricorso siano specificate
l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia
rinvenibile (Cass. s.u. ord. 7 novembre 2013, n. 25038, con
riferimento al deposito, previsto dal n. 4 dell’art. 369, secondo
comma, c.p.c., degli atti processuali, dei documenti e dei contratti
o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso).
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Nella specie l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione,
risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo
provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati ed il
patrocinio, inoltre, era stato assunto da avvocato iscritto
nell’apposito elenco degli avvocati abilitati. In tale situazione si
deve escludere la sussistenza di un errore revocatorio circa la

potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per
la mancata attribuzione di rilievo all’omessa menzione, nel ricorso,
dell’avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di
ammissione.
In conclusione, la causa, introdotta dall’avv. Alessandro Ferrara
in regime di patrocinio a spese dello Stato è stata proseguita, nella
fase del regolamento di giurisdizione, dall’avv. Silvio Ferrara non
solo appartenente allo stesso studio legale o quantomeno a studio
collegato, presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche
iscritto, nel foro di appartenenza, nell’elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la sentenza
impugnata non è incorsa in un errore revocatorio laddove, sulla
base di quanto risultava dalla citazione introduttiva del giudizio di
merito, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di patrocinio a spese
dello Stato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013.

ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato,

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