Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10089 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.P., D.L.G. e D.L.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio, n. 71, presso

l’avv. MARCHETTI Alessandro che li rappresenta e difende per procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 7820 cron.,

pubblicato il 23 ottobre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. Alessandro MARCHETTI e l’avvocato dello Stato Francesco

SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quando di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 marzo – 23 ottobre 2007 la Corte d’Appello di Roma quale giudice di rinvio con dannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 9.000,00 rispettivamente in favore di P., G. e D.L.A. quali eredi di D.L.C. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso con ricorso del 7 marzo 1975 dal loro dante causa dinanzi alla Corte dei Conti per la retrodatazione della pensione di guerra e definito con sentenza del 18 settembre 2000.

Va premesso che con decreto del 28 luglio 2003 la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto un’eccedenza temporanea di venti anni accordando a D.L.C. un equo indennizzo di Euro 4.000,00.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 novembre 2005, n. 24754, aveva cassato con rinvio il decreto per l’erronea determinazione della misura del l’eccedenza temporale e per l’esiguità dell’indennizzo liquidato.

Il giudizio veniva riassunto dagli eredi di D.L.C., frattanto deceduto, e la Corte di Appello di Roma determinava in circa quindici anni la durata del processo pensionistico e, detratti tre anni, liquidava un equo indennizzo in favore di ciascuno degli eredi nella misura dei Euro 9.000,00, pari ad Euro 750,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorrono per cassazione D.L.P., G. e A. con tre motivi.

Non hanno presentato difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitandosi alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze poichè la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che ha attribuito al predetto Ministero la legittimazione residuale in precedenza spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all’entrata in vigore della modifica suddetta (art. 1, comma 1225) e non a quelli che, come nella specie – iniziato con ricorso depositato il 20 maggio 2003 – sono iniziati e si sono svolti legittimamente in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cass. 6 ottobre 2009, n. 21352).

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del giudicato per avere il giudice di rinvio proceduto al riesame dell’intera vicenda calcolando in quindici anni il ritardo irragionevole del processo presupposto nonostante sin dal primo giudizio di merito il ritardo fosse stato calcolato in venti anni, come ribadito altresì dalla pronuncia di cassazione.

La censura è inammissibile poichè investe un errore di fatto che si annida già nella sentenza di cassazione dove – come puntualmente evidenziato dai ricorrenti – si legge che già il giudice di merito aveva calcolato in quindici il periodo di durata irragionevole del processo; tale errore – che non è coperto da giudicato perchè non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato – avrebbe dovuto quindi esser fatto valere con l’impugnazione per revocazione in presenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, nei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’immotivato divario dell’indennizzo liquidato rispetto ai parametri cui si informa la giurisprudenza della Corte europea è inammissibile per l’assoluta genericità del quesito articolato dai ricorrenti i quali si limitano a proporre a questa Corte un interrogativo meramente teorico – che si risolve nel sottoporre la questione se il giudice possa discostarsi dai parametri anzidetti senza fornire congrua e coerente motivazione – la cui risoluzione non consente per ciò solo l’accoglimento della cen-sura e la riforma del provvedimento impugnato (Cass. 21 aprile 2009 n. 9477).

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia sugli interessi legali spettanti sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo.

La censura è fondata e conseguentemente il ricorso merita accoglimento limitatamente alla predetta censura, ferma ogni altra statuizione, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può pronunziarsi nel merito con la condanna della Presidenza del Consiglio a corrispondere gli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza previa compensazione nella misura della metà in considerazione dell’accoglimento del tutto parziale del ricorso e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara la carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, e, ferma ogni altra statuizione, cassa il decreto impugnato limitatamente al mezzo accolto; pronunziando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione nonchè al pagamento delle spese giudiziali che, previa compensazione nella misura della metà, liquida per la restante metà in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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