Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10088 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. un., 28/05/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 28/05/2020), n.10088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1555-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA

TERESA 23 presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (già Provincia Regionale di

Ragusa), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO COSTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE MEZZASALMA;

– controricorrente –

e contro

M.A.S., M.M.R., MA.MA.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 03/08/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 3 agosto 2018, ha rigettato il gravame svolto da M.P. e altri litisconsorti avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia che aveva declinato la giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dagli attuali ricorrenti, quali eredi di C.B.M., nei confronti del Libero Consorzio comunale di Ragusa, invocando la L.R. n. 15 del 2015 e chiedendo la condanna del predetto consorzio al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della realizzazione di una strada provinciale che attraversava e divideva la loro proprietà, acquistata jure hereditatis.

2. Il TSAP, premesso che dal tenore dell’atto introduttivo, riportato nel gravame, i ricorrenti agivano per il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo ab origine – assumendo l’occupazione, per la realizzazione del progetto, di una estensione del terreno maggiore rispetto al progetto – rilevava che il progetto in questione veniva approvato ai sensi della legge della Regione siciliana 27 febbraio 1965, n. 4 e che, pertanto, si versava in tema di finanziamento dei lavori ad opera dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Riteneva, inoltre, il TSAP che, come esposto dagli appellanti, venisse in rilievo la trasformazione in rotabile di una trazzera senza la prospettazione di alcuna questione in ordine al governo delle acque e che il tema del riparto di competenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria, tra TRAP e G.O., non fosse stato devoluto con il gravame, con il quale si chiedeva affermarsi la giurisdizione ordinaria e del TRAP, senza distinzione tra competenza del TRAP e del G.O..

4. Il TSAP richiamava, in conclusione, l’orientamento delle Sezioni Unite dopo le decisioni nn. 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale e l’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme regolatrici e quelle in cui l’esercizio del potere si sia manifestato con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche in ipotesi di ingerenza nella proprietà privata e/o utilizzazione e irreversibile trasformazione avvenute senza alcun titolo ovvero malgrado l’annullamento di detto titolo (dalla stessa autorità amministrativa o dal giudice amministrativo).

5. Avverso tale sentenza ricorre M.P., con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, illustrato con memoria tardiva.

6. M.A.S., M.M.R., MA.MA.SI.

sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, il ricorrente assume l’erroneità della sentenza per la ritenuta allegazione della sussistenza di un’approvazione del progetto dell’opera pubblica e di un’implicita dichiarazione di pubblica utilità laddove, al contrario, con il motivo di gravame si affermava l’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, mai prodotta dalla controparte, e di ogni altro atto del procedimento espropriativo oltre alla mancata produzione del decreto assessoriale, in copia o in autentica, di approvazione del progetto, onde l’assenza, agli atti di causa, della produzione documentale della dichiarazione di pubblica utilità, nella forma sia dell’approvazione del progetto sia dell’implicita dichiarazione.

8. Il ricorrente assume, inoltre, l’omessa trattazione, nella sentenza impugnata, del punto decisivo inerente all’assenza del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità prospettate per sostenere l’illegittima occupazione sine titulo e la consequenziale devoluzione alla giurisdizione ordinaria (nella specie, del TRAP); attribuisce valore meramente narrativo, nel gravame, al riferimento alla lettera dell’amministrazione provinciale di Ragusa in riferimento all’approvazione del progetto ma ribadisce di non aver mai allegato l’esistenza dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità così risultando del tutto omessa, dal TSAP, la trattazione dell’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità.

9. Il motivo è inammissibile perchè non spendibile, ratione temporis, l’omessa motivazione su un punto decisivo, tenuto conto del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (così come interpretato da Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014 e numerose successive conformi) per cui rileva, ora, l’omesso esame di un fatto decisivo che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria).

10. Nè la doglianza può essere convertita nel diverso vizio contemplato dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 atteso che il fatto storico, incluso nel thema decidendum o nel thema probandum, non va confuso con i singoli aspetti della complessiva ricostruzione fattuale, idonei a inclinare in un senso piuttosto che in un altro la valutazione del medesimo fatto controverso, non configurandosi in tal caso un omesso esame del tema storico, ma solo un apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte ricorrente, apprezzamento insindacabile anche a mente del vecchio testo dell’art. 360, n. 5, codice di rito.

11. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., errata determinazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il ricorrente assume di avere devoluto, con il gravame, anche la questione di competenza del TRAP sul presupposto del ripetuto richiamo all’alterazione del regime delle acque posta in essere dalla realizzazione dell’opera pubblica, concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario adito e quindi del TRAP; assume che, una volta accertato lo sconfinamento e preso atto della richiesta di giurisdizione e di competenza del giudice adito in primo grado, il TSAP avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e, nella specie, la competenza del TRAP, versandosi in tema di alterazione della regolamentazione delle acque.

12. Anche il secondo mezzo d’impugnazione è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi a fondamento della sentenza impugnata che ha ritenuto incontestato in giudizio e, dunque, incontroverso, il finanziamento dei lavori da parte dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste, con la conseguente riconducibilità dell’opera nella previsione della L.R. n. 4 del 1965, alla stregua della quale le opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti della L. n. 2359 del 1865, art. 71 e ss. (L. n. 4 cit., art. 29, comma 1) e, con particolare riferimento al dedotto sconfinamento, ha escluso la prospettazione di vicende relative al governo delle acque, nei profili di competenza rispettivamente del G.O. e del TRAP (come delineati da Cass., Sez.U., n. 1616 del 2016).

13. Dunque la sentenza impugnata ha rimarcato l’oggetto della controversia nella trasformazione in rotabile di una trazzera, con esclusione della sussistenza sia di questioni incidenti, direttamente

o indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, sia di questioni pur solo occasionalmente connesse alle vicende relative al governo delle acque, senza alcun cenno di censura da parte del ricorrente che devolve, invece, a questa Corte un error in procedendo muovendo da premesse fattuali inerenti all’alterazione del regime delle acque.

14. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (v., fra le altre, Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016, nonchè nn. 7074 e 19406 del 2017).

15. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale si deduceva la violazione dell’art. 133, lett. g, codice del processo amministrativo, in attuazione della L. n. 69 del 2009, art. 44.

16. Il motivo è inammissibile alla luce dei principi che questa Corte ha già più volte enunciato (v., fra le altre, Cass., Sez. U, nn. 157 del 2020, 488 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) stabilendo che avverso l’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865 (ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza abbia pronunciato “su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”).

17. Infine è inammissibile anche il quarto mezzo d’impugnazione che attraverso la deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1965, artt. 1 e 29 si risolve nell’inammissibile richiesta di un riesame del merito assumendo l’asserita esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità.

18. In definitiva il ricorso è inammissibile.

19. Segue, coerente, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della parte che ha svolto attività difensiva.

20. Non si provvede alla regolazione delle spese in favore delle parti che non hanno svolto attività difensiva.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. b).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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