Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10088 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 17/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15839/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNION BECA COSTRUZIONI s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Domenico Gentile, con domicilio letto in Roma, via Virginio Orsini

19, presso lo studio del difensore;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, depositata il 4 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. Gianna Galluzzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di quella provinciale, che ha accolto il ricorso della società contro avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2005, furono accertato maggiori ricavi derivanti da vendite di immobili avvenute nello stesso anno, con le conseguenti rettifiche e variazioni del caso con riguardo alle singole imposte.

Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui reagisce con contro ricorso la contribuente.

Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, D.P.R. n 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, così come modificati dal D.L. n. 223 del 1006, art. 35, commi, 2, 3, 4, e 23, convertito con modificazione dalla L. n. 248 del 2006 e della Legge Comunitaria 7 luglio 2009, n. 28, art. 24, comma 4, lett. f. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è inammissibile. Il principio che la ricorrente intende evidenziare è quello secondo cui, seppure lo scostamento del valore dichiarato rispetto al valore normale non costituisca più presunzione legale, ciò non toglie che l’amministrazione finanziaria abbia pur sempre il potere di accertare maggiori ricavi anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. n. 20429/2014).

Fatto è però che nella sentenza non ci sono affermazioni che contrastino con tale principio, perchè la Commissione tributaria regionale, dopo avere correttamente rilevato l’inesistenza di presunzioni legali in favore dell’erario, non si è arrestata a tale rilievo, ma è andata a verificare gli elementi addotti dall’ufficio per suffragare l’ipotesi dei maggiori ricavi, ritenendoli insufficienti. In verità è palese che, sotto il profilo della violazione di legge, è censurata nella realtà la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale avrebbe “omesso di dare il giusto risalto a tutti gli elementi presuntivi emersi nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti della contribuente puntualmente riportati in motivazione dell’avviso e richiamati nell’atto di appello”.

Correlativamente non è ravvisabile neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., pure richiamato nella rubrica del motivo. Dal fatto che l’Amministrazione finanziaria possa dare la prova dei maggiori ricavi anche con presunzioni, non ne discende che, per ciò solo, si Sposti sul contribuente l’onere di dare la prova contraria, pure laddove il giudice abbia ritenuti gli elementi addotti dall’Erario privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Col secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si rimprovera alla Commissione tributaria regionale di non avere considerato adeguatamente che, in aggiunta allo scostamento del prezzo rispetto ai valori OMI, furono addotti ulteriori elementi per suffragare l’ipotesi dai maggiori ricavi.

Il motivo è inammissibile, perchè la Commissione tributaria regionale, come già anticipato, non si arrestò al rilievo che i valori OMI non bastassero a giustificare l’accertamento, ma andò oltre tale rilievo, soffermandosi anche su altri elementi dedotti nell’avviso: in particolare l’esistenza di vendite per immobili simili a prezzi superiori e un contratto di mutuo accordato dalla banca per importo superiore al prezzo di vendita. Quanto al primo elemento la Commissione tributaria regionale addebitò all’ufficio di non averne dato la prova; e sul secondo ritenne che tale elemento non potesse “per sè essere sufficiente ad accertare un maggior valore del prezzo stesso”.

Ebbene il difetto di prova riscontrato dai giudici d’appello con riferimento al primo di tali elementi (l’esistenza di vendite nella zona a prezzi superiori), non ha costituito oggetto di censura, mentre con riferimento al mutuo non è contestato che si trattava di un unico mutuo su tredici vendite, con una differenza di soli Euro 2.200,00, fra l’importo accordato all’acquirente (Euro 75.000,00) e il prezzo di vendita (Euro 72.800,00).

Secondo la ricorrente, la valutazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale non esauriva il complesso dei fatti dedotti dall’Erario. Al fine di suffragare la censura ha trascritto l’atto di appello, nel quale è però richiamata la generalità dei fatti dedotti dalla parte in fase di gravame, compresi quelli sopra indicati che hanno costituito oggetto di specifico esame da parte dei giudici d’appello. Così identificato il senso della censura, non resta in questa sede che ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, “il giudice del merito è tenuto a indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 9234/2016). In verità, da nessun passaggio del ricorso, si ha l’impressione che la ricorrente abbia denunciato il vizio di motivazione quasi in modo formale (il giudice aveva il dovere di esaminare il complesso dei fatti dedotti “sia pure al solo scopo di confutarli”), laddove il vizio di motivazione deve riguardare un fatto “decisivo”, tale cioè che, “qualora fosse stato esaminato, avrebbe giustificato una decisione diversa da quella poi assunta e non già la sola possibilità o probabilità di essa” (Cass. 3668/2013).

I motivi di ricorso, pertanto, vanno tutti dichiarati inammissibili.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 10.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA