Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10088 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 10088 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA
sul ricorso 3355-2014 proposto da:
BONACCHI FIORETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2015

VIA VENTI SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato

127

ANDREA COLLETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANGELO FOGGIA, PIER LUIGI NOVELLI, per delega in calce
al ricorso;

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– ricorrente –

contro

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro-9e, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

BAZOLI, per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1574/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/0312015 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
uditi gli avvocati Andrea COLLETTI per delega
dell’avvocato Angelo Foggia, Guido Francesco ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

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rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2006 la sig.ra
Fioretta Bonacchi conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca il Banco di
Brescia San Paolo CAB s.p.a., esponendo

condizioni generali prevedevano l’applicazione della legge dei
Lussemburgo e la giurisdizione del relativo tribunale;
– che, su suggerimento di funzionari dell’istituto bancario,
aveva acquistato, in più riprese, obbligazioni della Repubblica
Argentina – rispettivamente, per il valore di marchi tedeschi
277.000,00, 81,000,00 e 75.000,00 – dietro rinnovate assicurazioni
sull’assenza di rischi e sulla solidità dei titoli;
– che, per contro, il rimborso delle obbligazioni era stato
sospeso a causa della grave crisi finanziaria che aveva colpito la
Repubblica Argentina, con la definitiva perdita delle somme
investite.
Tutto ciò

premesso,

chiedeva,

in via

preliminare,

l’accertamento della vessatorietà della clausola n. 51, sulla
giurisdizione e sulla legge applicabile, del contratto-tipo stipulato e,
, nel merito, la dichiarazione di nullità degli ordini e delle operazioni,
, con la conseguente condanna della banca alla restituzione della
complessiva somma di euro 213.299,23, oltre interessi legali,
eventualmente a titolo di risarcimento del danno; ed via gradata, la
dichiarazione di nullità dello specifico ordine posto in esecuzione nel
febbraio 1998, con rimborso del controvalore di euro 141.687,97,
dedotta la somma percepita di € 21.192,91.

1

– che aveva stipulato un contratto di deposito di titoli, le cui

Costituitosi ritualmente, il Banco di Brescia San Paolo CAB
s.p.a. eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e nel
merito resisteva alla domanda.
Con sentenza 1 dicembre 2007 il Tribunale di Lucca, in
accoglimento dell’eccezione pregiudiziale, dichiarava
compensazione delle spese di giudizio.
Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di
Firenze con sentenza 10 dicembre 2012.
La corte territoriale motivava
– che l’individuazione della giurisdizione su base convenzionale
era ammessa dall’art. 23 del Regolamento CE 44/2001;
– che il contratto, redatto in lingua francese, recava alla
clausola n. 51 la deroga alla giurisdizione italiana, specificamente
approvata per iscritto con l’indicazione, aggiunta di pugno della
sig.ra Bonacchi, “lu et approuveur”, che, nonostante l’errore
ortografico, dimostrava la sua comprensione del significato
testuale;
– che non era applicabile, nella specie, il foro inderogabile del
consumatore, giacché non vi era prova che la

succursale

lussemburghese del Banco di Brescia avesse indirizzato l’offerta dei
propri servizi finanziari – specificamente assoggettati al diritto del
Lussemburgo – verso altri Stati-membri, tra cui l’Italia: fattispecie
prevista dall’art.15, primo comma, lett. C) del Regolamento del
Consiglio 22 dicembre 2000 n.44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (” la competenza in materia di

contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che

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l’improcedibilità delle domande per difetto di giurisdizione, con

Avverso la sentenza, non notificata, la sig.ra Bonacchi
proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e
notificato il 27 gennaio 2014.
Deduceva
1) la violazione del Regolamento CEE 44/2001 e delle norme
sulla competenza in tema di contratti conclusi dai consumatori;
2) la violazione dell’ad. 112 cod. proc. civ. e la disciplina
legale in tema di prove, per aver ritenuto esclusa dalla censura di
nullità la clausola contrattuale che prevedeva l’applicazione della
legge sostanziale lussemburghese.
Resisteva con controricorso il Banco di Brescia San Paolo CAB
S.p.A., che eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità, per
tardività, del ricorso.
i

,

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex
art.378 cod. proc. civile.
All’udienza del 24 marzo 2015 il Procuratore generale e i
difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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.. possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è
regolata dalla presente sezione… qualora il contratto sia stato
concluso con una persona le cui attività commerciali o
professionali.., si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il
consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato
membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato
membro…”).

È infondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per
tardività, del ricorso.
La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata infatti
pubblicata in data 10 dicembre 2012; onde, il termine lungo per la
, proposizione del ricorso, ex art.327, primo comma cod. proc. civ. –

2014: e cioè, il giorno di effettivo perfezionamento del
procedimento di notificazione, per la ricorrente, mediante consegna
di copia del ricorso all’ufficiale giudiziario ed ultimo giorno utile per
l’impugnazione (dies ad quem computatur in termino).
Alla base del diverso calcolo operato dal Banco di Brescia sta il
presupposto erroneo che la sospensione estiva del termine
processuale, decorrente dall’i agosto al 15 settembre, fosse invece,
nel complesso, di un anno e 45 giorni, benché il mese di agosto
abbia trentuno giorni.
Con il primo ricorso la Bonacchi deduce la violazione del
Regolamento CEE 44/2001 e delle norme sulla competenza in tema
di contratti conclusi dai consumatori.
Il motivo è fondato.
La stessa Corte d’appello di Firenze ha negato che la
‘ succursale lussemburghese del Banco di Brescia – ove la Bonacchi
aveva instaurato il rapporto di conto corrente la cui provvista era
stata utilizzata per l’acquisto dei titoli obbligazionari – avesse una
propria struttura e autonomia gestionale, tale da renderla
autonomo soggetto giuridico (cfr. sent., pag.3).
Tale statuizione vale, di per sé, ad escludere la giurisdizione
dello Stato del Lussemburgo, per effetto dell’applicazione
necessaria del foro del consumatore: prevalente sul foro

4

all’epoca, di un anno e 46 giorni – scadeva, dunque, il 25 gennaio

convenzionale, nonostante l’approvazione specifica, da parte della
sig.ra Bonacchi, della clausola di proroga della giurisdizione (art.15
Regolamento CEE 22 dicembre 2000 n.44): a nulla rilevando che i
servizi finanziari fossero gestiti, di fatto, fuori del territorio italiano
presso la predetta succursale lussemburghese.

giuridico, ne deriva che la controparte contrattuale della signora
Bonacchi era il Banco di Brescia CAB S.p.A., avente sede legale e
operativa in Italia, pur se le operazioni di acquisto di obbligazioni
della Repubblica Argentina sia stata effettuata all’estero, per vere o
supposte garanzie di riservatezza della cliente. L’attività posta in
essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di
personalità giuridica, così come indicato nella direttiva CEE n.780
del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall’articolo 1,
lettera E) d. Igs. 1 settembre 1993 n.385 (Testo unico bancario),
dev’essere imputata, infatti, all’istituto di credito, di cui
costituiscono un’emanazione periferica: non essendo tali
stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle
imprese operanti in forma societaria (Cass., sez.3, 19 aprile 2011,
n. 8976; Cass., sez.2, 8 giugno 2006 n.13350).
Viene dunque meno la stessa premessa di fatto dell’estraneità
.,

della banca allo Stato italiano che giustificava le diffuse
argomentazioni spese dalla corte territoriale sull’inapplicabilità
dell’art.15 Reg CE 44/2001, relativo alla competenza in materia di
contratti conclusi da consumatori.
Resta assorbito ed impregiudicato il secondo motivo, relativo
all’eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva
l’applicazione della legge sostanziale lussemburghese.

5

Se infatti quest’ultima non costituiva distinto soggetto

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la
giurisdizione del giudice italiano e rinvia la causa al Tribunale di
Lucca, in diversa composizione, anche per le spese della fase di

Roma, 24 Marzo 2015

legittimità.

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