Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10088 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10088 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 17469-2012 proposto da:
NICOLOSI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
VASSALLO GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INSANGUINE LUIGI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. MARCHESE SIMONE, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente nonché contro
CONDOMINIO DI VIA GAMBETTA 25

CATANIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 09/05/2014

avverso la sentenza n. 4320/2011 del TRIBUNALE di CATANIA del
9.12.2011, depositata 11 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2007 il Tribunale di Catania rigettò il
reclamo proposto dal Condominio di via Gambetta 25, avverso
l’ordinanza del giudice cautelare in data 27 novembre 2007,
condannando il reclamante a rifondere le spese del giudizio al
reclamato.
Per il pagamento della somma a tal fine liquidata dal decidente, il
Nicolosi notificò atto di precetto al Condominio e al condomino Luigi
Maurizio Insanguine.
Quest’ultimo, con atto notificato il 5 giugno 2009, propose
opposizione a precetto.
Resistette il Nicolosi.
2. Con sentenza del 23 dicembre 2011 il giudice adito ha dichiarato
nullo il precetto opposto.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Salvatore Nicolosi,
formulando tre motivi e notificando l’atto a Luigi Maurizio Insanguine
e al Condominio di via Gambetta 25.

Ric. 2012 n. 17469 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA

Solo il primo ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività
difensiva ha svolto l’altro intimato.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile o, comunque, per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 617,
primo comma, e 140 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di merito, l’avviso
di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario
aveva integrato la notifica dell’atto di precetto, ex art. 140 cod. proc.
civ., recava, quale data di consegna, quella del 15 maggio 2009, mentre
il 18 maggio era il giorno in cui era avvenuta la consegna dell’atto di
precetto alla Casa Comunale.
5. Le critiche sono inammissibili.
Il Tribunale ha affermato, sulla base dell’avviso di ricevimento
prodotto in atti, che l’opponente Insanguine aveva ritirato il plico alla
posta in data 18 maggio 2009, conseguentemente ritenendo tempestiva
l’opposizione notificata il 5 giungo 2009.
Ne deriva che il ricorrente, venendo ora a sostenere che,
contrariamente all’assunto del decidente, la consegna era avvenuta il
precedente giorno 15, denuncia un errore di fatto revocatorio, e cioè
un errore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa, il
che, tra l’altro, si verifica, allorché il giudice supponga inesistente un
documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (confr.
Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11453).
Ric. 2012 n. 17469 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in

Vale allora il principio per cui, qualora una parte assuma che la
sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per
cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del
giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato — al
di là della qualificazione come violazione di legge — un tipico vizio

solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art.
395 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10066)”.
6. Con il secondo mezzo, prospettando violazione dell’art. 480 cod.
proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante sostiene che
l’atto di precetto riportava esattamente la data e il numero cronologico
dell’ordinanza precettata, quello del procedimento nel quale la stessa
era stata resa, nonché le relative parti, di modo che, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di merito, non poteva esserne affermata la
nullità.
7. Le censure sono inammissibili in quanto gravemente carenti sul
piano dell’autosufficienza. Esse, invero, non riproducono, neppure
negli elementi essenziali, il contenuto dell’atto di precetto in
contestazione, né ne indicano l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio
e in quello di parte. Si ricorda, in proposito, che, ancorché l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così
come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di
produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i
documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è
soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di
parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della
richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di
Ric. 2012 n. 17469 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti,

visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., resta ferma, in
ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità
ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del contenuto degli atti e dei
documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro
reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).

l’impugnante lamenta violazione dell’art. 480 cod. proc. civ., ex art.
360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il decidente dichiarato tout court
nullo il precetto senza tener conto che lo stesso era stato intimato
anche nei confronti del Condominio, il quale non aveva mai fatto
opposizione.
È sufficiente al riguardo rilevare che il Tribunale si è pronunciato sul
solo precetto notificato a Luigi Maurizio Insanguine, a seguito di
opposizione dallo stesso proposta, di talché neppure è chiaro quale
statuizione il ricorrente abbia inteso qui censurare”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale l’impugnante non ha del resto neppure
replicato.
Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 ( di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

8. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale

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