Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10087 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. un., 28/05/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 28/05/2020), n.10087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 695-2019 proposto da:

SUA.CO.TEX. IMPORT – EXPORT S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALFREDO MARIA SERRA e LUCA TOZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

A.C.S.E. S.P.A. – AZIENDA COMUNALE SERVIZI PER IL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5547/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 27/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Alfredo Maria Serra ed Angelo Venturini per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 dicembre 2018, ha respinto l’appello proposto dalla s.r.l. Sua.Co.Tex Import-Export nei confronti della s.p.a. A.C.S.E. Azienda Comunale Servizi per il Territorio, e in contraddittorio con il Ministero dell’interno e la Prefettura di Napoli, avverso la sentenza del TAR Campania che aveva ritenuto legittimo il provvedimento adottato dalla predetta azienda comunale per la risoluzione dell’affidamento biennale sotto riserva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati provenienti dal territorio comunale della città di Scafati, e gli atti presupposti, fra cui le risultanze della banca Nazionale Antimafia recanti informativa in ordine alla sussistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67, art. 84, comma 4, art. 91, comma 6, e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4, lett. e con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale 1 alla CEDU, sollevata in riferimento alla sentenza De Tommaso.

2.Il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sul presupposto dell’analogia a quanto stabilito con la già richiamata sentenza CEDU De Tommaso c/Italia, per non essere tassativamente e oggettivamente individuabile la condotta a fondamento dell’adozione delle misure interdittive di cui al D.Lgs. n. 159 cit., art. 84 e tale da lasciare un margine di discrezionalità troppo ampio all’amministrazione di polizia, con lesione del diritto del cittadino di poter orientare le scelte e lo stile di vita al fine di evitare la misura afflittiva.

3. Per il Consiglio di Stato il metodo mafioso costituiva alterazione del principio di uguaglianza sostanziale, ancor prima che della concorrenza, nello svolgimento della libera iniziativa economica, come confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE in riferimento alla prassi dei cosiddetti protocolli di legalità (Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, in C-425/2014); l’apprezzamento discrezionale degli elementi di inquinamento e la valutazione giudiziale a fondamento dell’informativa sul serio rischio di condizionamento mafioso costituivano espressione di equilibrata ponderazione tra contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà d’impresa, da un lato, la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, teso ad assicurare il principio di buon andamento e di legalità sostanziale, dall’altro.

4.Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. SUA.CO.TEX. Import-Export s.r.l., con ricorso, ex art. 111 Cost. e art. 110 cod. proc. amm., affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Napoli.

5. La Società A.C.S.E. – Azienda Comunale Servizi per il Territorio s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.Con il motivo di ricorso la società lamenta la denegata giustizia derivante dalla violazione degli artt. 134 e 117 Cost., parametro intermedio art. 11 CEDU e art. 1 protocollo CEDU, concretizzatasi nell’omessa attivazione del controllo incidentale di costituzionalità sul contrasto, manifesto e rilevante, del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4, lett. d) ed e) con il principio convenzionale della necessaria accessibilità e prevedibilità delle norme interne costitutive di misure incidenti sui diritti convenzionalmente garantiti della proprietà e della libertà di circolazione.

7.In particolare, la società ricorrente chiede alle Sezioni unite della Corte di cassare, con rinvio, la sentenza impugnata affinchè il Consiglio di Stato valuti nuovamente la ricorrenza dei requisiti prescritti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale ovvero di cassare la decisione impugnata promuovendo l’incidente di costituzionalità; contrasta le argomentazioni nella sentenza gravata a sostegno della ritenuta estraneità della sentenza De Tommaso alla misura interdittiva antimafia assumendo, invece, la connotazione di detta misura come limite al diritto convenzionale di proprietà e al diritto di libera associazione, attraverso l’inattività che costringe l’imprenditore a cessare in via perpetua ogni rapporto con la PA e alla dismissione del complesso aziendale organizzato; assume l’eccessiva vaghezza e imprecisione del requisito applicativo dell’interdittiva antimafia (in ordine alle misure dalle quali desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa) come tale in contrasto con la normativa CEDU sì da richiedere il controllo di legittimità costituzionale del giudice delle leggi.

8.Il ricorso è inammissibile.

9. Fuori dei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione – che ricorrono, il primo, quando la giurisdizione sia stata affermata in materia riservata al legislatore o all’amministrazione o sia stata negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare in assoluto oggetto di cognizione giurisdizionale, ed il secondo, quando la giurisdizione sia stata affermata su materia attribuita ad altra giurisdizione o negata sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici – il ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione non è ammissibile neppure quando si alleghi, come nella specie, la violazione di principi costituzionali o di matrice Eurounitaria, poichè anche siffatte violazioni danno luogo ad un vizio di legittimità (e non ad un motivo inerente alla giurisdizione) che deve trovare la propria soluzione all’interno di ciascuna giurisdizione.

10. E’ sufficiente fare qui rinvio alla ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite, ed alla nota pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 6 del 2018), per ribadire come l’interpretazione delle norme di diritto costituisca il proprium della funzione giurisdizionale e non possa dunque integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., tantomeno sotto il profilo della omissione o rifiuto di giurisdizione, ove in tale ipotesi si intenda come nella specie intenderebbe la parte ricorrente – far rientrare la erronea negazione, in concreto, della tutela alla situazione soggettiva azionata per una erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o di principi propri della normativa Europea, e non piuttosto la sola affermazione da parte del giudice speciale – questa sì sindacabile da questa Corte – che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, in contrasto con la regula juris che attribuisce il potere di jus dicere sulla domanda (cfr., tra molte, Cass., Sez.U. nn. 29082,18829, 7926 del 2019; nn. 20168, 14437, 8047 del 2018; n. 30301 del 2017).

11. La delibazione compiuta dal Consiglio di Stato in ordine all’insussistenza dei presupposti per promuovere il giudizio incidentale di costituzionalità costituisce interpretazione del sistema normativo vigente e legittima estrinsecazione della potestà giurisdizionale del giudice amministrativo in termini che non comportano nè il diniego di tutela giurisdizionale nè la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

12. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone, dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

13. Non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte che non ha svolto attività difensiva.

14.In conformità con Cass., Sez. U. n. 4315 del 2020, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. b).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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