Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10087 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 17/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15378/2013 R.G. proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall’avv. Stanislao Lucarelli,

con domicilio eletto in Roma, via Fonte Buona 19, presso avv.

Guglielmo Pepe;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, depositata il 10 dicembre 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate notificava a M.P. avviso di accertamento, a mezzo del quale, sulla base dei parametri reddituali introdotti dalla L. n. 549 del 1995, accertava, per l’anno di imposta 2005, il maggior reddito imponibile per Lire 155.049.000, con le conseguenti determinazioni del caso ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi, oltre a una diversa e maggiore quantificazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e di quello straordinario per l’Europa.

Contro l’avviso il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, la cui sentenza, favorevole per il contribuente, fu poi riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza che fu poi cassata con rinvio per motivi formali dalla Suprema Corte.

Il contribuente ha riassunto il giudizio che è stato definito con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, che il contribuente affida a cinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sull’eccezione del contribuente – proposta in primo grado, in appello e nell’atto di riassunzione – del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è infondato. Costituisce principio acquisito che per “integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Il principio è perfettamente applicabile nel caso in esame, tenuto conto che il supposto vizio di omessa pronuncia riguarda la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento della L. n. 212 del 2000, ex art. 7. Ed invero tale vizio, ove riscontrato, è causa di nullità insanabile dell’atto con il consequenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l’invalidità, astenendosi dall’esame sul merito del rapporto. Ebbene, chiarita in questi termini la relazione esistente fra difetto di motivazione dell’avviso e verifica della pretesa impositiva, ne consegue che, sulla relativa eccezione, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per definizione, qualora, come è avvenuto nel caso in esame, il giudice tributario, pure in assenza di una specifica argomentazione, abbia pronunciato sul merito di quella stessa pretesa. La decisione sul merito implica il rigetto dell’eccezione.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 549, art. 3, commi 181, 183 e 186 e dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente si duole del fatto che la Commissione tributaria regionale aveva attribuito ai parametri reddituali, per ciò solo, il valore di presunzioni semplici, in contrasto con il principio secondo cui lo strumento dei parametri rappresenta un supporto per l’attività accertatrice ma non può costituire invece uno strumento autonomo di quantificazione dei ricavi.

Il motivo è infondato. I parametri non sono, per sè stessi, presunzioni semplici, ma lo divengono solo a seguito del contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass. n. 2014/ 17646).

Ora risulta che nel caso in esame il contraddittorio fu instaurato, ma si concluse con esito negativo. Quindi la statuizione del giudice, nella parte in cui ha attributo il rilievo della presunzione allo scostamento del reddito dal parametro, non incorre nella violazione di legge indicata nel motivo.

Il terzo motivo deduce violazione del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2, nonchè insufficienza e illogicità della motivazione.

Il motivo, nel quale sono mescolati censure per violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è inammissibile. Il punto della sentenza investito dalla censura è quello in cui la Commissione tributaria regionale, dinanzi ai rilievi del contribuente fondati sulla duplice attività da lui esercitata, opinò che la duplicità non era riscontrabile, “perchè trattasi di un’unica azienda gestita sotto forma di impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio con un’unica contabilità, il cui reddito viene denunciato con un’unica dichiarazione”.

Come anticipato, in relazione a tale affermazione il ricorrente deduce contemporaneamente errori di diritto e vizi motivazionali, in un coacervo di censure e argomentazioni, riferite pur sempre a un medesimo contenuto della decisione, nell’ambito del quale non è possibile scindere e separare ciò che attiene all’applicazione delle norme da ciò che attiene alla valutazione dei fatti (Cass. n. 2017/3554; Cass. S.U. n. 2015/9100). Si può aggiungere che in presenza di due distinte attività per le quali non sia stata tenuta una contabilità separata, l’art. 1, comma 2, del suddetto Decreto 29 gennaio 1996 prevede che siano applicati i parametri relativi alla attività prevalente, da identificarsi in quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi o compensi. Sotto questo profilo la Commissione tributaria regionale non è incorsa in alcuna violazione di legge, essendo incontroverso che l’attività prevalente esercitata dal contribuente fosse proprio quella cui si riferivano i parametri in concreto applicati. Quanto ai rilievi del ricorrente fondati sulla circolare del Ministero delle Finanze 117/E del 13 maggio 1996, deve rammentarsi che le istruzioni impartite dall’amministrazione operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono “influenzare il giudizio di legittimità dell’azione accertatrice, allorchè sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge” (Cass. n. 10915/2015), che nella specie sono state correttamente applicate con riferimento all’attività pacificamente prevalente.

Con il quarto motivo deduce vizio o difetto di motivazione. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il punto che costituisce oggetto di censura riguarda il criterio e, utilizzato per la determinazione del valore dei beni strumentali, che secondo il ricorrente non doveva essere il costo storico, come ritenuto dalla sentenza, ma il costo effettivo al momento dell’accertamento. Il vizio di motivazione è identificato nel fatto che i giudici d’appello, nel motivare in quel modo, hanno reiterato il giudizio già espresso nella precedente sentenza intervenuta sulla vicenda, ch’era stata privata di qualsiasi rilevanza a seguito della sua cassazione da parte della Suprema corte. Il motivo è infondato, perchè la sentenza d’appello fu cassata vizi di forma, il che non impediva al giudice di rinvio di definire il merito nello stesso modo. Del resto il rilievo dei giudici d’appello costituisce puntuale applicazione della norma di riferimento.

L’art. 5, comma 2, del citato decreto prevede: “Ai fini della determinazione della voce “Valore dei beni strumentali” va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell’art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del T.U. Imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti (…)”.

Il quinto motivo deduce violazione della L. n. 400 del 1998, art. 17, comma 4 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa decisione sulla domanda di disapplicazione della norma regolamentare che aveva approvato i parametri reddituali, ritenendo la stessa norma illegittima perchè emanata senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Il motivo è infondato. E’ ovvio che nel momento in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto illegittimo l’accertamento fondato sui parametri, ha per forza di cosa implicitamente rigettato la istanza di disapplicazione del regolamento che li prevedeva.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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