Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10087 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10087 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 5091-2012 proposto da:
TUMIATI MASSIMILIANO TMTMSM66C12D969M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio
dell’avvocato COLOMBO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciàe in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BAIARDI MARIO BRDMRA37T12D969Z;
– intimato avverso l’ordinanza R.G. 2776/2011 del TRIBUNALE di GENOVA
del 17.1.2012, depositata il 18/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

Data pubblicazione: 09/05/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ricorso al Tribunale di Genova depositato il 4 luglio 2011 Mario
Baiardi, nella qualità di debitore esecutato nella procedura
espropriativa immobiliare n. 265 del 2009, propose opposizione, ex art.
170 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto in data 6 aprile 2011 con
il quale il giudice dell’esecuzione aveva liquidato a Massimiliano
Tumiati la somma di euro 5.248,41, quale onorario per l’attività di
custode e di delegato alla vendita, ponendo il relativo onere a carico di
Credito Artigiano s.p.a., creditore procedente.
Dedusse che la liquidazione dei compensi era eccessiva e ingiustificata
in quanto, subito dopo la nomina del professionista, la procedura
esecutiva era stata, prima sospesa, e poi dichiarata estinta.
Resistette il Tumiati.
2. Con ordinanza del 17 gennaio 2012 il giudice adito ha dichiarato la
nullità del decreto di liquidazione del compenso, sottoscritto dal Giudice
dell’esecuzione in data 6 aprile 2011 e mai depositato in cancelleria,
condannando Massimilano Tumiati a rimborsare a Mario Baiardi le
spese di lite.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Massimiliano
Tumiati, formulando quattro motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato Mario Baiardi.

Ric. 2012 n. 05091 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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“Il relatore, cons. Adelaide Amendola

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt.
100, 133 e 135 cod. proc. civ., 168 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ex art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito
affermato che la mancata pubblicazione del decreto di liquidazione dei
compensi all’ausiliario comportava l’accoglimento dell’opposizione
proposta dal Baiardi avverso il provvedimento stesso, piuttosto che
l’inammissibilità, e/o l’inesistenza del mezzo azionato, ovvero ancora il
difetto di interesse ad agire dell’opponente.
5. Le critiche sono fondate.
In punto di fatto è pacifico in causa che il decreto di liquidazione
impugnato dal debitore esecutato non è mai stato depositato in
cancelleria.
Da tanto, e dal connesso rilievo che lo stesso non era venuto a
giuridica esistenza, il decidente avrebbe dovuto desumere
l’inammissibilità del mezzo di tutela azionato, per insussistenza
dell’interesse ad agire (confr. Cass. civ. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass.
civ. 12 aprile 2013, n. 8934). E invero, posto che quod nullum est, nullum
producit effectum, nessuna concreta lesione poteva all’opponente derivare
da tale atto.
Nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, resterà assorbito
l’esame degli altri”.

Ric. 2012 n. 05091 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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accolto.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione.
Si ricorda in proposito che l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 del
codice di rito consiste nell’esigenza di ottenere un risultato
giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non)

sua esistenza è volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso
lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da
ogni esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità
della domanda sotto altri e diversi profili(confr. Cass. civ. 27 febbraio
2009, n. 4831; Cass. civ. 20 gennaio 1998, n. 486).
Nella fattispecie, la giuridica inesistenza del provvedimento impugnato
dall’opponente avrebbe dovuto indurre il decidente a dichiarare
inammissibile il mezzo azionato.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata ordinanza
deve essere cassata.
Non ostando alla decisione della causa nel merito la necessità di
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell’art. 384
cod. proc. civ., dichiara inammissibile l’opposizione.
Segue la condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, mentre le peculiarità processuali della vicenda inducono il
collegio a compensare integralmente tra le parti quelle del giudizio di
merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione. Compensa
tra le parti le spese del giudizio di merito. Condanna l’intimato al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in

Ric. 2012 n. 05091 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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mediante il ricorso all’autorità giurisdizionale, sì che l’indagine circa la

complessivi euro 8.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo

2014.

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