Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10086 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10086 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9532-2009 proposto da:
ETR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato EMANUELE CARLONI,
rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MARIA
PIETROSANTI, ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO
2015
624

PIETROSANTI, giusta procura a margine del ricorso;
0.4’3050g°
– ricorrente contro

TRADE IMPEX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

Data pubblicazione: 18/05/2015

PREVENTIVO (C.F. 00922790241), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso
l’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE MORGIA, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente contro
GIARETTA CINZIA,

GEA S.R.L.;
– intimati

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositato il 04/02/2009/

D8 “- i

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott.

ANTONIO

DIDONE;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato CARLONI

EMANUELE, con delega, che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

e

rigetto del ricorso.

2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Con il decreto impugnato (depositato il 4.2.2009) la
Corte di appello di Venezia ha rigettato il reclamo,
proposto ai sensi dell’art. 183 1. fall., dalla s.p.a.
“Etr” – creditore opponente – contro il decreto del 10

aprile 2008 con il quale il tribunale di Bassano del Grappa
aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla
s.p.a. Trade Impex, in liquidazione (procedura avviata con
ricorso depositato il 5 novembre 2007).
La corte di merito, in sintesi, ha disatteso le doglianze
della reclamante in relazione:
a)

all’omessa formulazione di un giudizio di

inammissibilità della proposta, sensi degli artt. 161 e 162
1. fall. considerato che – diversamente da quanto ritenuto
dal tribunale – il sindacato del giudice non è limitato
alla verifica delle maggioranze ma attiene anche alla
verifica sulla fattibilità della proposta, in relazione ad
un controllo di ordine pubblico, ed essendo emersa dalla
stessa relazione del commissario l’impossibilità di
qualsiasi pagamento dei crediti in chirografo (e
probabilmente anche della totalità dei crediti
privilegiati), avendo la stessa società debitrice finito
per prospettare da ultimo un soddisfo dei chirografari
nella misura dell’11,94% (in luogo della percentuale del
25,41% esposta in ricorso ed oggetto di votazione);
a

3

Perché la reclamante non aveva tenuto conto della relazione
t

depositata dal commissario il quale “riteneva probabile un
soddisfo dei creditori chirografari nella percentuale tra
il 5,39% ed il 9,79%, ossia in una misura non molto
difforme da quella dell’11,94% da ultimo ipotizzata dalla

soc. Trade Impex nelle note depositate in sede di adunanza
dei creditori (che ebbero ad esprimere voto favorevole)”.

b) al mancato raggiungimento della prescritta maggioranza
per

l’approvazione

del

concordato

(pari

ad

euro

12.408.000.00), posto che dai voti favorevoli (euro
13.000.896.26) doveva essere escluso il voto espresso da
Banca Ifis (euro 1.286.696,39), non legittimata al voto
(essendo stato il relativo credito pagato dalla deducente
Etr);
perché si trattava di questione nuova non dedotta in sede
di opposizione all’omologazione;
c) all’erroneo computo del voto espresso dalle banche Veneto Banca, Banca San Giorgio, Banco di Brescia, Mps e
Banca Popolare di Vicenza, i cui crediti erano stati in
parte soddisfatti da Wintec S.r.l., socia di Trade Impex
le quali dovevano essere escluse (atteso l’interesse di
Wintec e del Gruppo Gostner di indirizzare il voto a favore
della proposta), essendovi stata violazione dell’art. 233
1. fall., così come non era certamente ammissibile il voto
espresso dalla “Wintec e dall’amministratore Zordan”, alla
luce di quanto dichiarato nello stesso ricorso iniziale di
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Trade Impex (circa il controllo esercitato a suo tempo dal
Gruppo Gostner, con nomina di Alexander Gostner a
procuratore generale della società), avuto riguardo alla
ratio dell’art. 177, ult. co., 1. fall.;
perché la questione del mercato di voto era stata soltanto

“criticamente adombrata” mentre non sussistevano le
incapacità al voto alla luce del testo dell’art. 177 1.
fall., da interpretare restrittivamente;
d) alla sottovalutazione di quanto segnalato dal “verbale
della Guardia di Finanza”, ritenuto “degno di seguito”,
sotto il profilo della regolarità gestoria e contabile
(evidenziandosi – tra l’altro – che a fronte di passività
dichiarate per circa euro 16 milioni, il Commissario
giudiziale aveva accertato debiti per circa euro 24
milioni);
perché non erano stati adottati provvedimenti di sorta ed
erano “in definitiva del tutto apodittiche le allegazioni
circa la sussistenza di irregolarità contabili e
gestionali”.
1.1.- Contro il decreto della Corte di appello la s.p.a.
ETR ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Trade Impex.
Non hanno svolto difese gli altri intimati.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto lamentando che la corte di
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merito abbia ritenuto ammissibile una proposta peggiorativa
presentata nelle forme di note di udienza mentre l’unica
domanda ammissibile che doveva essere valutata ai fini
della fattibilità era quella originaria, prevedente una
percentuale di soddisfacimento dei privilegiati al 100% e

dei chirografari al 25,41%.
2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione
in ordine all’omessa valutazione dell’accertamento della
Guardia di Finanza e delle conclusioni del commissario,
quanto a regolarità contabile e gestionale nonché alla
fattibilità.
Deduce che il ruolo del tribunale in sede di omologazione
non è limitato alla verifica del raggiungimento delle
maggioranze e della regolarità della procedura ma si
estende alla valutazione della fattibilità del piano.
2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione
di norme di diritto nonché vizio di motivazione lamentando
che erroneamente la questione relativa al raggiungimento
delle

prescritte

maggioranze

sia

stata

ritenuta

inammissibile perché nuova, trattandosi di questione già
sollevata in sede di opposizione di adunanza. Deduce, poi,
che, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, la
corte di merito avrebbe dovuto comunque esaminarla, essendo
insussistente la maggioranza di cui «all’art. 176 1.
fall.>> tenuto conto delle circostanze indicate sub § 1,
6

lett. b). Deduce che in caso di cessione di crediti il
diritto di voto non spetta al cedente (Banca Ifis) ma al
ceduto (ETR).
2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia

nonché vizio

di motivazione lamentando che la corte di

merito abbia omesso di valutare il mercato di voto
descritto sub § 1, lett. c) nonché il difetto di
legittimazione al voto della cessionaria Wintec,
considerato che si trattava di cessioni realizzate in vista
del voto nel concordato e che i creditori cedenti avevano
espresso il voto per il credito residuo.
3.- Osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere
esaminati in due gruppi omogenei: i primi due, perché
attinenti all’ammissibilità della proposta c.d.
peggiorativa e alla fattibilità del piano; il terzo e il
quarto le maggioranze nel concordato.
3.1.- I primi due motivi – là dove non sono inammissibili
perché veicolano censure in fatto – sono infondati.
La corte di merito non ha affatto detto che sia ammissibile
una proposta “peggiorativa”, tra l’altro presentata senza i
prescritti requisiti, come sostiene la ricorrente, ma ha
solo evidenziato che con le note di udienza la società
debitrice ha condiviso le osservazioni del commissario
giudiziale quanto a percentuale distribuibile.

violazione di norme di diritto (artt. 177 e 233 1. fall.)

Ciò posto, va evidenziato che, trattandosi di concordato
preventivo con cessione dei beni, è applicabile il
principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale
non rientra nell’ambito del controllo sul giudizio di

sull’aspetto pratico – economico della proposta, e quindi
sulla correttezza della indicazione della misura di
soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai
creditori. La causa della procedura di concordato esclude
infatti che l’indicazione di una percentuale di
soddisfacimento dei creditori da parte del debitore possa
in qualche modo incidere sull’ammissione del concordato e
d’altro canto, come questa Corte ha pure avuto modo di
precisare con recente decisione, quando si tratti di
proposta concordatizia con cessione dei beni la percentuale
di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante,
non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa
allegazione ed essendo al contrario sufficiente l’impegno a
mettere a disposizione dei creditori i beni
dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne
impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente
il valore, salva l’assunzione di una specifica obbligazione
in tal senso (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 2013).
La decisione impugnata non si è discostata da tali principi
mentre per ciò che attiene alla regolarità contabile e agli
accertamenti della Guardia di Finanza le censure sono

fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato

inammissibili perché dirette ad ottenere una diversa
valutazione rispetto a quella motivatamente espressa dal
giudice di merito.
3.2.- Quanto alle censure relative alla verifica del
raggiungimento delle maggioranze va subito detto che mentre

il quarto motivo si basa su premesse di fatto non accertate
nel giudizio di merito ed è in questa parte inammissibile
(non avendo il giudice del merito ritenuto sufficienti le
circostanze dedotte per valutare come integrata un’ipotesi
di mercato di voto) ed è infondato nella parte in cui
presuppone un’interpretazione estensiva dell’art. 177 1.
fall. (il quale non prevede espressamente, come l’art. 127,

comma 6, per il concordato fallimentare, l’esclusione dal
voto per le società controllanti, controllate e sottoposte
a comune controllo) a diversa conclusione occorre pervenire
quanto al terzo motivo.
In

proposito

non

è

condivisibile

l’eccezione

di

inammissibilità del motivo come prospettata dal P.G., posto
che il ricorso, in ossequio al principio di
autosufficienza, indica sia gli importi necessari alla
verifica della prova di resistenza (importi – trascritti
sub § l/b – che, d’altra parte, sono riportati nel
provvedimento impugnato e sono stati verificati dal
Collegio, stante la possibilità di accesso agli atti

consentita dalla natura processuale del vizio) sia il
contenuto, sul punto, del reclamo proposto.
9

La corte di merito non ha esaminato la censura relativa al
mancato raggiungimento delle maggioranze a causa
dell’erronea valutazione nel calcolo del credito non più
attribuibile a Banca Ifis s.p.a., rilevando che si trattava
di questione nuova non dedotta in sede di opposizione

all’omologazione.
La ricorrente giustamente sottolinea che, dovendo il
giudice, in sede di omologazione, verificare d’ufficio il
raggiungimento delle maggioranze, non poteva eludere
l’esame della questione ritualmente sollevata in sede di
reclamo e, comunque, già sollevata in sede di adunanza. Il
Collegio, peraltro, ha potuto verificare che in sede di
adunanza dei creditori sia il credito della ricorrente che
quello della Banca Ifis s.p.a. sono stati contestati e con
tale natura inseriti nel prospetto riepilogativo delle
votazioni.
Va rilevato, in proposito, che il ricorso concerne
l’omologazione di concordato preventivo aperto con decreto
emesso dopo la riforma del 2005 (1. n. 80/2005) ma prima
dell’entrata in vigore del d.dlgs. correttivo del 2007 (l °
gennaio 2008), ma l’esame delle norme pertinenti
succedutesi nel tempo induce a ritenere che la questione
relativa al raggiungimento delle maggioranze ha sempre
costituito oggetto di esame del tribunale sia in presenza
che in assenza di opposizioni (v. art. 181, comma 1, n. 2,
testo originario).
10

Sul punto è da segnalare solo che, secondo la disciplina
del 1942, i creditori dissenzienti, quelli esclusi dal voto
(a condizione che la loro ,
ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle
maggioranze: art. 176 1. fall.) e qualunque interessato

potevano opporsi all’omologazione e l’art. 180, comma 2, 1.
fall. si limitava a richiedere la notificazione dell’atto
di opposizione che doveva contenerne “i motivi” (a pena di
nullità, secondo una parte della dottrina) e il giudizio
era regolato dagli artt. 183 e ss. C.p.c.
Con la riforma del 2005 e, successivamente, con quella
attuata con il d.lgs. n. 169/2007, il procedimento di
omologazione è stato “cameralizzato” e si conclude con
decreto anziché con sentenza sia in presenza che in assenza
di opposizioni.
Queste, secondo la disciplina introdotta nel 2005, erano
proposte con memoria «contenente le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio» (precisazione
eliminata dal d.lgs. correttivo) ma, in ogni caso, la
verifica del raggiungimento della maggioranza (come quella
della regolarità della procedura) è rimasta questione
rilevabile d’ufficio dal tribunale (in presenza o in
assenza di opposizioni).
Talché le questioni relative alle maggioranze di cui
all’art. 177 1. fall. non possono mai essere ritenute
precluse in sede di reclamo, proprio perché si tratta di
11

_

questioni rilevabili d’ufficio, né è possibile ipotizzare
una non prevista, dalla norma, “preclusione” alla deduzione
di fatti, concernenti il raggiungimento delle maggioranze,
nel giudizio di omologazione dinanzi al tribunale.

impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e
per il regolamento delle spese alla Corte di appello di
Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta

i

rimanenti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia per
nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Venezia
in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile
2015

In accoglimento del terzo motivo, dunque, il provvedimento

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