Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10086 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10086 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Castiglione Anita

Intimata

per la `..cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano n.
1025/2012/13

depositata 1’1/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 19/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv.

per il ricorrente/ per il controricorrente
Svolgimento del processo

La controversia promossa da CAstiglione Anita

contro l’Agenzia delle Entrate riguarda

l’assoggettabilità ad Irpef dell’indennità integrativa speciale
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/3/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

10840/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/05/2014

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione della L. 324/59, dell’art. 48 del dpr 597/73 e 42 del dpr
601/73 laddove la CTC ha escluso l’assoggettabilità ad irpef dell’indennità integrativa.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
4231 del 24/02/2006 ; Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 20/08/2004 ) secondo cui l’indennità

gettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti
nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi
titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1, lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che
prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non
concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato
abrogato per effetto della espressa previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
(cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Castiglione avverso il diniego di
rimborso.
La natura della controversia, i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del merito e deichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Castiglione avverso il diniego di rimborso, compensando tra le parti
le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Pestente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorr
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e tenuto a versare un efkre importo a titolo di contributo unifiper l’ impugnazione

Così deciso in Roma, 19/3/2014

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