Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10086 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 31685 del R.G. anno 2005 proposto da:

L.M.G. e L.M.S. elettivamente domiciliati

in ROMA, Via del Carovita 5 presso l’avv. SARDO Gaetano Massino con

l’avvocato Giovanni Francesco Passanisi del Foro di Catania dal quale

sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPES (Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di

Bolzano) già IPEAA elett.te dom.to in Roma Via Giulio Cesare 1-A4

presso l’avv. PAFUNDI Gabriele con l’avv. Otto Tiefenbrunner del Foro

di Bolzano che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine

del controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 330 della Corte d’Appello di Trento depositata

il 21.10.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/4/2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. M. Sardo che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito per l’IPES l’avv. G. Pafundi, che ne ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel Dicembre 1973 L.M.V., assegnatario di alloggio IPEAA, chiese il riscatto dell’alloggio e, avverso il rifiuto, nel 1977 convenne innanzi al Tribunale di Bolzano l’Istituto ma il giudice adito rigettò la domanda. La Corte di Trento accolse l’appello dell’interessato e venne da IPEAA proposto ricorso per cassazione, in pendenza del quale la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo la L.P. Bz. n. 13 del 1977, art. 20, che ostava all’accoglimento delle domande di riscatto successive al 6.9.1972. La Corte di legittimità respinse il ricorso di IPEAA. Entrata in vigore una nuova normativa ma deceduto, in data (OMISSIS), il L.M., gli eredi G. e S. proposero domanda innanzi al Tribunale di Bolzano, con atto 17.4.1990, chiedendo il risarcimento dei danni per l’illegittimo comportamento dell’Istituto. La domanda venne accolta dal primo giudice ma respinta dalla Corte di Trento con sentenza che venne cassata, con rinvio, dalla sentenza n. 14698 del 2003 della Corte di Cassazione. La Corte di legittimità ha al proposito affermato che è indiscutibile il diritto dell’assegnatario, fatto segno ad atto di diniego od a tardivo accoglimento di una domanda di cessione in proprietà dell’alloggio, al risarcimento del danno patito per effetto del comportamento imputabile alla P.A., che tale diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi jure successionis, che resta fermo che l’accoglimento della pretesa risarcitoria presuppone che il mancato trasferimento sia “imputabile” alla P.A. ex art. 1218 c.c..

I L.M. pertanto, con citazione del 19.1.2004, riassunsero il giudizio e chiesero, indiscutibile essendo l’an, il riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni subiti dal padre per effetto del ritardato trasferimento dell’alloggio al quale aveva diritto e che pertanto aveva indebitamente occupato come conduttore.

Costituitosi l’IPES (già IPEAA), la Corte di Appello di Trento con sentenza 21.10.2004 ha respinto le domande, osservando che sino alla dichiarazione di incostituzionalità della n. 13 del 1977, art. 20 (20.5.1987) l’IPEAA non era tenuto a trasferire la proprietà essendovi impedito dalla cogenza della norma imperativa, che il richiedente era deceduto il (OMISSIS), che i sette mesi di ritardo rilevante non davano luogo ad alcun credito risarcitorio dato che occorreva che venisse determinato il prezzo della cessione e che in tal senso venisse attivato l’operato delle Commissioni esterne alla stregua delle nuove norme dettate dopo la pronunzia di incostituzionalità, che del resto IPEAA aveva completato la procedura ed offerto la cessione il 15.3.1990 ma la vedova del L. M. con nota 2.4.1990 vi aveva rinunciato, che peraltro nella indicata rinunzia proveniente dalla vedova era lecito scorgere rinunzia anche al risarcimento del danno da ritardo, avendo ella optato per la protrazione del rapporto di locazione, una rinunzia che non poteva non coinvolgere anche la posizione degli altri coeredi dato che il diritto al risarcimento sarebbe potuto insorgere solo in ipotesi di indebito diniego della cessione e che proprio tale cessione era stata rinuziata dall’unico erede avente titolo ad essa.

Per la cassazione di tale sentenza i L.M. hanno proposto ricorso con tre motivi il 2.12.2005 al quale si è opposto PIPES con controricorso del 10.1.2006.

Entrambi i difensori hanno illustrato con memorie finali le loro ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, all’esito della complessiva disamina dei tre motivi (disamina congiunta imposta dalla stretta connessione delle doglianze), che il ricorso non meriti condivisione, dovendosi ritenere in parte immune da censure, ed in parte neanche fatta segno a censure pertinenti, la articolata motivazione che la Corte di merito ha posto a sostegno della sua valutazione di inesistenza di un danno imputabile ad IPEAA ed azionabile dai ricorrenti, attori jure successionis.

Non va mancato di rammentare, in premessa, che, essendo la sentenza impugnata una pronunzia resa in sede di rinvio dalla sentenza rescindente n. 14698 del 2003 di questa Corte, l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi va scrutinata in termini di applicazione- disapplicazione del principio di diritto formulato dalla sentenza stessa.

Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge commessa ignorando che la declaratoria di incostituzionalità aveva determinato la rimozione ex tunc della norma e pertanto aveva oggettivamente costituito come inadempiente l’agire dell’IPEAA. Con il secondo motivo si lamenta che sia stato escluso l’inadempimento sulla base della ipotesi di assenza di colpa per effetto della formulazione di una interpretazione restrittiva della norma (poi dichiarata incostituzionale).

Con il terzo motivo si lamenta la mancata considerazione del comportamento negativo dell’IPEAA come contrario alla buona fede nella esecuzione della prestazione dovuta.

Va in primo luogo rammentato, alla stregua delle precisazioni della citata sentenza rescindente, che il diritto dell’ing. L.M. alla conclusione di una cessione dell’alloggio del quale era assegnatario venne accertato con la sentenza 15.6.1979 della Corte di Trento, che acquisì autorità di cosa giudicata solo con il rigetto del ricorso per cassazione, e quindi dal 14.4.1989, a seguito della sentenza 1795 del 1989 di questa Corte, seguita alla rimozione della condizione ostativa al riconoscimento di cui alla sentenza n. 178 del maggio 1987 della Corte Costituzionale, che il diritto al risarcimento dei danni per il negato o tardivo accoglimento della domanda era trasmissibile agli eredi, che il riconoscimento del relativo credito jure successionis restava e resta condizionato all’assorbente accertamento di un comportamento dell’Istituto imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Orbene, ed in secondo luogo, la Corte di Trento, con la sua prima chiarissima argomentazione, ha fatto capo all’esistenza di un costante e prevalente indirizzo che nega l’imputabilità alla P.A. la quale, applicando una norma vigente e sino alla sua dichiarazione di incostituzionalità, neghi la prestazione richiesta (Cass. 15879 del 2002, n. 13731 del 2004, n. 23565 del 2007 ; contra n. 5586 del 2002). Da tal prospettiva la Corte ha desunto la non imputabilità del rifiuto-ritardo per tutto il periodo corrente dalla domanda dell’ing. L.M. alla data della sentenza dichiarativa della incostituzionalità della norma ostativa all’esame della domanda stessa, soggiungendo che anche per i mesi successivi e sino alla morte del L.M., nessuna “colpa” era ravvisabile stante la ristrettezza dello spatium operandi.

Ad avviso del Collegio, che ritiene di dare seguito al citato indirizzo prevalente, la valutazione appare coerente con il parametro “contrattuale” della imputabilità delineato dalla sentenza rescindente, non potendosi negare che il contraente Ente pubblico non possa, sol perchè segue modelli operativi privatistici, operare contra o praeter legem. Nè appare irragionevole la (neanche compresa) valutazione di adeguatezza dei sette mesi, correnti dalla rimozione dell’ostacolo e sino al decesso, per porre in essere gli atti di esecuzione dell’obbligo di procedere alla cessione, e tra essi in primo luogo quello afferente la determinazione del prezzo.

Venendo poi, ed in terzo luogo, alla questione dell’inadempimento nel periodo successivo al decesso e sino alla data nella quale venne fatta la reale e specifica offerta di cessione, vi è l’assorbente rilievo per il quale non risulta impugnata e neanche compresa la ratio completiva ma autonoma (pagg. 14 e 15 della sentenza) per la quale la rinunzia alla cessione da parte della vedova in data 2.4,1990 avrebbe comportato la rinunzia erga omnes del diritto al risarcimento, facendo venir meno il presupposto per azionarlo e cioè l’esistenza di un indebito rifiuto di IPEAA alla cessione. La Corte, a chiusura del suo ragionamento, perviene cioè ad affermare (con dubbia coerenza logica) che la rinunzia alla cessione dell’aprile 1990 avrebbe comportato – stante la sua provenienza dall’unico soggetto legittimato ad accettare – una sorta di convalida ex post della legittimità del ritardo e con effetti attingenti anche la posizione degli altri coeredi (coinvolti in una sorta di rinunzia per “estensione”). Ebbene di tale autonoma ratio decidendi non è traccia alcuna nè in ricorso nè in memoria finale, sì che per tal verso l’intero ricorso appare inidoneo a porre in discussione la tenuta complessiva della decisione che impugna.

La inusuale durata ed articolazione del processo, che ha visto per tre volte pronunziare questa Corte di legittimità, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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