Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.M., elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. FERRARA RAFFAELE per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4786/2008 della GORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

E.M., lavoratrice iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS dinanzi al giudice del lavoro di S.M. Capua Vetere per conseguire l’indennita’ di maternita’ per l’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.

Rigettata la domanda per mancata prova del rapporto e proposto appello dall’assicurata, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 25.6 – 12.8.08 rigettava l’impugnazione, non ritenendo sufficiente l’iscrizione negli elenchi in quanto era necessaria la prova ulteriore dell’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione del R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, e del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, artt. 3 e 4, nonche’ della L. n. 1204 del 1971, art. 15, e dell’art. 2697 c.c., e lamenta la mancata considerazione dell’efficacia probatoria dell’iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricola, esclusa dal giudice di merito.

L’INPS non svolgeva attivita’ difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata al difensore costituito.

Il ricorso e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, al momento del verificarsi dell’evento “e’ condizionato, sul piano sostanziale, dall’esistenza di una complessa fattispecie, che e’ costituita dallo svolgimento di una attivita’ di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall’iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, il quale, a norma del D.L.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4, puo’ essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall’ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non puo’ limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione (anche perche’ quest’ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attivita’ di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell’atto dal pubblico funzionario e della veridicita’ degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o dall’interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.(Cass. S.u. 1133/2000 e 1186/2000; conformi ex plurimis, Cass. 10209/2004, 11463/2004, 16667/2004, 17584/2004).

Deve rilevarsi che il giudice di merito, pur richiamando detto principio, non ne ha poi fatto applicazione, atteso che pur mancando la produzione di verbali ispettivi – i quali per dette sentenze possono integrare quel principio di prova della illegittimita’ della iscrizione negli elenchi, a seguito della quale il lavoratore e’ onerato di fornire ulteriori elementi di prova, in vista della valutazione del complessivo quadro probatorio a cui in tale evenienza il giudice e’ chiamato – non ha assegnato all’iscrizione negli elenchi nominativi il suddetto valore asseverativo.

Il ricorso e’, dunque, fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame, facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato.

Allo stesso giudice va rimessa la statuizione circa le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA