Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 17/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13483/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Caruso s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Nitrato Izzo,
con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 69, presso lo studio
dell’avv. Mario Capone;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, depositata il 7 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017
dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
uditi gli avv. Gianna Galluzzo e Sergio Nitrato Izzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo
l’improcedibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza della dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che ha confermato la sentenza di quella provinciale, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro due avvisi di accertamento, con i quali, sulla base di studi di settore, fu rettificato il reddito dichiarato per gli anni di imposta 2006 e 2007.
La contribuente ha reagito con controricorso.
Il collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva la Corte che la ricorrente, pur assumendo che la sentenza impugnata è stata notificata il 22 marzo 2013, non ha depositato la copia autentica della stessa sentenza con la relazione di notificazione, così come prescrive a pena di improcedibilità, l’art. 369 c.p.c., comma 2, ma una copia autentica priva di tale relazione.
Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è pertanto improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cit. (Cass. n. 20883 del 2015; Cass. n. 6706 2013; Cass. n. 25070 del 2010; Cass. 9005 del 2009).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 13.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017