Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10085 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3951-2009 proposto da:
QUACIARI

RENZO

(C.F.

cicrrnz54m10i138p),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
4, presso l’avvocato ALFONSO PICONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO BONELLI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
623

contro

FALLIMENTO EUROLEASING GROUP S.P.A., QUAGLIA ALBINO,
FALLIMENTO
FALLIMENTO STRERI LORENZO ;

Data pubblicazione: 18/05/2015

- intimati –

Nonché da:
QUAGLIA

ALBINO

(c.f.

QGLLBN55H25H727D),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q.
VISCONTI 20, presso l’avvocato MAURIZIO PAGANELLI,

avvocati SILVANA BORELLI, DARIO POTO, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

FALLIMENTO

STRERI

LORENZO,

RENZO,

QUACIARI

FALLIMENTO EUROLEASING GROUP S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n.

841/2008 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

che lo rappresenta e difende unitamente agli

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PICONE che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

incidentale,

il

controricorrente

e

ricorrente

l’Avvocato MIRAGLIA GIACINTO,

con

delega, che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, inammissibilità del
secondo e terzo motivo, assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

3

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Quaciari Renzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – contro la sentenza della Corte di
appello di Torino (depositata il 18.6.2008) con la quale è
stato rigettato il suo appello contro la sentenza del

Tribunale di Cuneo che aveva respinto la sua opposizione
avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in
favore della s.p.a. Euroleasing Group – successivamente
dichiarata fallita – per la somma di lire 820.000.000
dovuta dal ricorrente in virtù di fideiussione prestata in
favore della Caluwa ltd. per un finanziamento a questa
concesso dalla società predetta.
Nel giudizio erano stati chiamati anche la società
t-

finanziata, Albino Quaglia e Lorenzo Streri, la prima quale
»

debitrice principale e gli altri quali confideiussori.
La Caluwa ltd. e Lorenzo Streri sono stati dichiarati
falliti ma il giudizio è stato riassunto solo nei confronti
del fallimento di quest’ultimo, oltre che del fallimento
della s.p.a. Euroleasing Group.
Le questioni poste con il ricorso riguardano l’opponibilità
o meno al fallimento della società opposta di una
transazione stipulata con lo Streri, priva di data certa,
non attribuibile alla scrittura, secondo la corte di
merito, per la mera circostanza della dichiarazione della
“scomparsa” dello Streri in epoca precedente al fallimento

4

né in forza di una transazione stipulata dallo Streri con

2

il Quaglia.
2

La sentenza impugnata, poi, ha confermato l’inammissibilità
della chiamata dei terzi operata dall’opponente
(sostanzialmente convenuto in giudizio) senza previa

autorizzazione del giudice.
Il ricorrente formula tre motivi con i quali denuncia
violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione.
Resiste con controricorso Albino Quaglia – il quale ha
proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un
solo motivo con il quale è denunciata la violazione
dell’art. 2704 c.c. in relazione all’opponibilità della
transazione stipulata con lo Streri – mentre non hanno
z.-.

svolto difese gli altri intimati.
..0

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il resistente ha
depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c. nonché vizio di
motivazione. Riproduce nel corpo del motivo i documenti
prodotti nel giudizio di merito e lamenta che erroneamente
la corte di merito abbia escluso che la nomina di curatore
allo scomparso Streri in data anteriore alla dichiarazione
di fallimento della società opposta fosse idonea a provarne
la data certa anteriore al fallimento.
Deduce che il Quaglia concluse analoga transazione con lo
Streri e che le rinunce agli atti del giudizio di
5

opposizione ad altro decreto ingiuntivo attuative di quella
transazione erano munite di data certa.
La censura è infondata.
Per l’art. 2704 c.c. la data della scrittura privata della
quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la

I

scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno
di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della
formazione del documento.
L’indagine se un fatto o un atto possa assumersi come
equipollente a quello della registrazione della scrittura,
cioè se sia tale da offrire ugualmente certezza della
anteriorità della formazione del documento ai sensi
dell’art 2704 cod. civ., implica un apprezzamento di fatto
incensurabile in Cassazione, se sia sorretto da motivazione
adeguata è immune da vizi logici e giuridici
(giurisprudenza consolidata).
Nella concreta fattispecie la corte

di

correttamente ritenuto che la scomparsa non

merito

ha

implica in

alcun modo, neppure in via di presunzione semplice la
morte, ma è un istituto a tutela di persone di cui non si
ha notizia, e non comporta alcuna successione. Talché la
6

2

v

censura è inammissibile nella parte in cui pretende di
sostituire tale apprezzamento di merito con la diversa
soluzione prospettata dal ricorrente mentre è infondata
nella parte in cui denuncia violazione di norme di diritto

correttamente applicato.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 2702, 2704 e 2697 c.c. nonché vizio
di motivazione. Riproduce copia di atti prodotti in
giudizio e lamenta che non sia stata attribuita data certa
alla transazione stipulata con lo Streri desumendola dalla
data certa attribuibile alla transazione stipulata da
quest’ultimo con Quaglia.
è

Il motivo è infondato.

Il quesito di diritto – si sostiene – sarebbe identico a
quello del primo motivo; perciò stesso è assorbito o
comunque deve avere identica risposta. La pretesa
contraddizione della motivazione è di ardua identificazione
e, in ogni caso, il giudice di merito ha accertato che la
certezza della data della transazione Quaglia non può
desumersi dalla rinuncia all’opposizione in quel giudizio,
per mancanza di un preciso riferimento al contenuto di
quella transazione, e che i rapporti garantiti dal Quaglia
e dal Quaciari erano diversi, e soprattutto diverse erano
le domande di Euroleasing.

perché l’art. 2704 c.c. (come l’art. 2702) è stato

In ciò non v’è alcuna contraddizione mentre il motivo è
inammissibile là dove veicola censure in fatto non
“4

deducibili in sede di legittimità e che presuppongono una
diversa lettura degli atti e dei documenti prodotti.

violazione dell’art. 269 c.p.c. lamentando che la corte di
merito abbia ritenuto che l’opponente a decreto ingiuntivo
non

possa chiamare direttamente, senza autorizzazione,

altre parti in giudizio.
Il motivo è infondato perché la corte di merito ha
correttamente applicato il principio per il quale, nel
procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione
non si verifica alcuna inversione della posizione
sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso
che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente
quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non
solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai
poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente
previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il
disposto dell’art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le
modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia
con l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso
l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto
detto provvedimento e non potendo le parti originariamente
essere altre che il soggetto istante per l’ingiunzione e il
soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la

l’opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con
l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in
giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla
base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni

4800/2007).
3.- Il ricorso principale, dunque, deve essere rigettato
con conseguente assorbimento dell’unico motivo del ricorso
incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
4

il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte
v

ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate
in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre
accessori e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile
2015

giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Sez. 3, n.

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