Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 17/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10085 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 1857-2011 proposto da:
DI MATTIA LAURA (c.f. DMTLRA42A57A271U), elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso
l’avvocato FEDERICO MARIA FERRARA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SARA MIGLIOLI,

Data pubblicazione: 17/05/2016

giusta procura a margine del ricdrso;
– ricorrente –

2016
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contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLAZIA 2-F,
presso l’avvocato FEDERICO CANALINI, che lo

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rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI
FRATICELLI, giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 04/06/2010;

udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FEDERICO MARIA
FERRARA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per

il controricorrente, l’Avvocato FEDERICO

CANALINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.09.1996 Laura Di Mattia conveniva in giudizio il

era l’unica proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno occupati abusivamente
dall’ente e che fosse accertata e dichiarata la nullità dell’atto di impegno a rogito notaio
Rucci da lei sottoscritto il 10.09.1985; b) in via subordinata che fosse accertato e
dichiarato che ogni eventuale diritto sorto per effetto del menzionato atto di impegno si
era estinto per intervenuta prescrizione; in ogni caso domandava la condanna del
convenuto al rilascio delle aree medesime e alla loro rimessa in pristino stato oltre al
risarcimento del danno per l’occupazione abusiva da quantificarsi in corso di causa. Si
costituiva il Comune di Ancona che invocava la reiezione delle domande attoree e, in
subordine, considerata l’irreversibile trasformazione dei terreni in questione mediante
la realizzazione di un parco pubblico, chiedeva che fosse determinato un equo
indennizzo a favore dell’istante.
Con sentenza del 22.01-10.02.2004 il Tribunale di Ancona. in composizione
monocratica. succeduto ex lege all’adito Pretore, rigettava le domande proposte dalla
Di Mania, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al
risarcimento del danno, essendo emerso che l’irreversibile trasformazione del fondo in
questione era avvenuta tra il 1986 ed il 1990.
Avverso tale decisione la Di Mattia proponeva appello resistito dal Comune di Aneona,
che in subordine instava per la reiezione della domanda di restituzione delle aree
occupate e. in via ulteriormente gradata. per la determinazione di un equo e giusto
indennizzo per il sacrificio economico patito dall’attrice e. da ultimo. per la
determinazione del risarcimento del danno da accessionc invertita in base al valore
venale agricolo del fondo.

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Comune di Ancona chiedendo a) in via principale che fosse accertato e dichiarato che

Con sentenza del 10.02-4.06.2010 la Corte di appello di Ancona, in riforma della
sentenza del Tribunale di Ancona, condannava il Comune al risarcimento del danno per

4.053,36 con rivalutazione sulla base degli indici Istat lino alla sentenza ed interessi.
per io stesso periodo. al tasso legale computati per il primo anno sull’importo
originariamente dovuto e per i successivi su quelli via via annualmente rivalutati. oltre
agli interessi legali dalla predetta sentenza al saldo.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
era fondato il primo motivo d’appello con cui la Di Mattia aveva denunciato l’omessa
pronuncia da parte dei Tribunale dorico in ordine alla domanda relativa alla – insanabile
nullità” dell’atto d’impegno in data 10.09.1985, da intendersi comunque revocato -con
l’atto di citazione che aveva avviato

presente giudizio, atto palesemente affetto da

nullità stante l’inconciliabilità logica e giuridica fra

l’obbligo a donare che ne

discendeva e la spontaneità, invece, che doveva caratterizzare la donazione; d’altronde
la promessa unilaterale di una prestazione non produceva effetti obbligatori al di fuori
dei casi arnrnessi dalla legge così come prescritto dall’articolo 1987 c.c. con la
conseguenza, sulla base di tale principio, che l’impegno come sopra formulato non
aveva rilevanza nel campo del diritto non essendo inquadrabile in qualche specifico
schema giuridico nella materia delle obbligazioni (ara. 1988 e seguenti c.c.); a ciò
aggiungevasi che la promessa unilaterale di cessione della proprietà immobiliare così
manifestata non aveva alcun effetto obbligatorio se non si rosse accertata la traduzione
in iscritto. contestuale o successiva, dei consenso manifestato dal soggetto destinato a
ricevere la prestazione senza la cui accettazione non potevano derivare a suo favore gli
effetti reali negoziali secondo il disposto dell’articolo 1376 c.c.:

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l’occupazione abusiva del terreno per cui era causa. liquidandolo nella misura di E.

era invece infondato il secondo motivo d’appello della Di Mania. con cui era stata
contestata l’esistenza dei presupposti dell’intervenuta irrevcrsibile trasformazione dei

dell’ente comunale per cosiddetta accessione invertita. Andava rilevato, in proposito.
che poteva prescindersi dalla riconducibilità dell’intervenuta occupazione del terreno
da parte dell’ente comunale ad una dichiarazione di pubblica utilità dell’area ovvero
all’impegno di cessione gratuita formulata dalla proprietaria, poiché determinante per
l’irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità dì interesse generale appariva
la realizzazione di opere che avessero trasformato fisicamente l’immobile occupato
facendogli perdere i caratteri originari. Nel caso in esame l’irreversibile trasformazione
si era concrctizzata nella destinazione impressa dal Comune in modo durevole e stabile
al fondo attraverso la creazione di aree attrezzate per giochi dei bambini ed altre
destinate ad attrezzature sportive “oltre che vialetti, panchine e più in generale arredi
urbani oltre ad opere di sostegno. cordolature in c.a. e recinzioni – : tale accertato
mutamento (seppure non necessariamente perpetuo e ineliminabile) del terreno
occupato – con la scomparsa della sua primigenia identità giuridica. confusasi
strutturalmente e funzionahnente. senza più possibilità di distinzione, con quella
dell’area pubblica – era sufficiente a configurare il concetto di irreversibilità delle
modifiche apportate al sito:
andava altresì accolto il terzo motivo con cui era stata censurata per più profili la
declaratoria di avvenuta prescrizione quinquennale dell’azionato diritto risarcitoti°.
posto che dalla lettura diretta degli atti della pregressa fase processuale emergeva come
l’Amministrazione comunale si fosse limitata a chiedere un generico rigetto delle
pretese dell’attrice senza formulare espressamente. se non in sede di comparsa
conclusionale e, dunque, tardivamente, l’eccezione di prescrizione in oggetto;

terreni di cui trattavasi e del contestuale acquisto del diritto a titolo originario a favore

con il quarto motivo si era reiterata la richiesta risareitoria per i danni subiti in relazione
all’occupazione .vine lindo riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte nella

terreno oggetto di illegittima occupazione e alla quantificazione dcl suo valore. I,a
svolta consulenza tecnica d’ufficio aveva evidenziato che l’area in questione era
ricompresa nell’ambito del piano regolatore generale del Comune di Ancona del 1973
prevedente per tale area una destinazione urbanistica in cui erano ammesse
esclusivamente destinazioni pubbliche e d’interesse generale. Conseguentemente
terreno andava riconosciuto inedificabile di diritto. indipendentemente da ogni
valutazione circa la cosiddetta edificabilita di fano. Per le esposte considerazioni
l’indennità (le qua andava stabilita sulla base del valore agricolo espropriativo.
determinato dal nominato consulente tecnico d’ufficio in C 4.053.36. importo da
assoggettare a rivalutazione in base agli indici ISTAT fino alla sentenza e da
maggiorare degli interessi al saggio legale computati per il primo anno sull’importo
originariamente dovuto e per i successivi. su quelli via via annualmente rivalutati.
Dovevano, infine. essere riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Avverso questa sentenza notificata il 18.11.2010 la Di Mattia ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi. illustrato da memoria e notificato il 17.01.2011 al
Comune di Ancona che il 24.02- l “.03.201 I ha resistito con controrieoiso,
MOTIVI
[VI DI I,I.A DFCISIONU
A sostegno del ricorso la Di Mania denunzia:

Violazione dell ari. 2 DPIZ 327/2001. del l’ari. 834 c.c. e dell’art. 42 Cosi. in relazione

al l’ari. 360 n. 3 c.p.c,. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 5 e.p.c.). – .

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precedente grado di giudizio con particolare ril’erimento alla natura edificabile del

.a ricorrente si duole che la Corte di appello nell’affermare l’intervenuta acquisizione
del terreno da parte dei Comune abbia ritenuto di potere prescindere da una declaratoria

usurpato.
11 motivo è inammissibile per difetto d’interesse.
dedotte questioni appaiono irritualmente prospettate in forma meramente teorica: se
da un canto. infatti, in questa sede non risultano di nuovo espressamente correlate con
la persistenza dello specifico intento di conseguire raccoglin -tento delle domande di
restituzione del terreno occupato e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, già
proposte in sede di merito, dall’altro tale intento non appare altrimenti e per implicito
desumibile. Anche nella memoria illustrativa depositata dalla Di Mattia. non si
fa alcun cenno a domande restitutorie e ripristinatorie del terreno privato adibito a
parco pubblico e di contro !a loro conferma non può nemmeno indirettamente trarsi
dalle ulteriori censure prospettate nel secondo motivo, che non solo non sono state
subordinate al rigetto del primo motivo di ricorso. ma che comunque involgono
soltanto i criteri applicati dai giudici di merito nella liquidazione del risarcimento del
danno da perdita definitiva di quel fondo, e che perciò implicano la riparazione
integrale per equivalente del sofferto pregiudizio, ossia tramite il controvalore
economico sostitutivo del bene. tutela giuridicamente e ragionevolmente incompatibile
con quella reale volta al recupero del medesimo immobile.
2. “Violazione dell’art. 5 bis comma 3 D.L. 11.7.1992 n. 333 convertito in legge 8.8.19C
n. 359 ed art. 37 comma 3 DPR 327/2001. art. 42 Cost. ed art 116 c.p.e. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motiva/ione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). –

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di pubblica utilità dell opera realizzanda e dalla opzione dismissiva del proprietario

I ai Di Mattia sostiene che i! terreno è stato erroneamente qualificato come legai niente
non edificabile_ nonostante che nel PRG del 1973 fosse stato incluso in tona M-Scuola

l’attribuzione di vocazione edilicatoria, e nonostante che per la nota sentenza n. 179
del 1999 della Corte Costituzionale tale tipologia di vincolo lo sottraesse allo
schema espropriativo solo se la destinazione non rosse stata realizzabile
(anche) da privati, ma solo dalla RA,
Il motivo =rri e Conciato sotto tutti E proti li dedotti.
In primo luogo la riconduzione del terreno della De Mattia all’ambito dei suoli non
editicabili appare aderente al dettato norrnativo ( art. 5 bis 3 0 comma della legge n. 359
del I 9)2: crr pure art. 37 collima 4 del DPR n. 3 9 7 del 2001) ed alla relativa
elaborazione giurisprudenziale di legittimità,
1:: ormai. inlatti. consolidato anche il principio (cfr . «v p/urimis Cass. no. 15389 e
15616 dei 2007: nn. 8231 e 14347 del 2012) secondo cui « Ai fini della
determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da
occupazione appropri ulivo) la destinazione di aree a edilizia scolastica (nella specie.
istituto tecnico per geometri), nell’ambito della pianificazione urbanistica coni umile, ne
determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo
conCormativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone
circoscritte. ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio. nel
quadro della ripartizione tonale in base a criteri generali ed astratti. né può esserne
ritenuta per altro verso l’editicabilita. sotto i I profilo di una realiz/abilita della
destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata. giacche l’edilizia
scolastica C riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico. connesso al
perscguimento di un line proprio ed istituzionale dello tato. D’altra pane le

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materna e perciò specificamente vincolato a edilizia scolastica, in tesi implicante

questioni della decadenza-indennizzabilità

dei

vincoli espropriativi. di cui alla

richiamata sentenza n. 179 del 1999 del Giudice delle let,Ti. vanno non confuse e

suoli assoggettati ad espropriazione, discendente dalla destinazione urbanistica ad essi
impressa, che se implicante la loro soggezione ad una zonizzazione meramente
pubblicistica e non rientrallIC nelle zone A-I) del dan. 1444/68. in ogni caso
preclude l’attribuzione della natura edilicabile tcrr anche e da ultiino cass, n. 3620 del
2 01(:

n. 11322 dei 2005).

Nella specie poi non si vene in tema d’indennità di espropriazione di suoli ineclificabili,
per cui non assume diretto rilievo la sopravvenuta sentenza n. 181 del 2011 della Corte
Costituzionale che ha ris/uardato quei diverso ambito (eri’ (‘ass.Sl’ n. 17868 dei 2013:
cass. n. 21386 del 201 1 ). Inoltre in materia di determinazione del risarcimento del
danno da perdita del terreno inedificabile Ina nei gradi di merito doveva essere
applicata la regola che imponeva di commisurarlo al valore venale e di tenere conto
delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del bene, in relazione alle
utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di piani ricazione dcl territorio (eh – cass n. 6296
del 2014: n. 7174 del 2013: n. 14783 del 2007: n. 9683 del 2000): dunque, il l’atto che
la ricorrente non abbia censurato il liquidato ristoro per l’utilizzo parametrico dei valori
agricoli medi tabellari ne preclude la riconsideratione in questa sede. invocata in
memoria.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente f)i
Mania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di
Ancona. liquidate come in dispositivo.

mantenute distinte da quelle inerenti alla qualificazione legale come ediricabili o no dei

1.a Corte rigetta il ricorso e condanna la Di Muoia al pagamento, in fa ■ …ore dei Comune
di Ancona, delle spese del uiudizio di eassazione. liquidate in {- 7.000.00 per compenso

Così deciso in Roma. 1 . 8 aprile 2016

ed in E 200,00 per eshorsi, oltre alle spese Ibrletarie ed agli accessori come per legge.

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