Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10085 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 29680/08 proposto da:
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n.
43, presso lo Studio dell’Avv. Fabio Lorenzoni, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente –

Ac4:

;

contro
Camera del Lavoro di Lucca, in persona del Segretario
Generale Rosi Rosanna, elettivamente domiciliata in
Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo Studio
Grez & Associati S.r.l., rappresentata e difesa
dall’Avv. Mauro Giovannelli, giusta delega a margine

1

Data pubblicazione: 09/05/2014

del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 57/29/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 12
maggio 2008;

udienza del 19 marzo 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Fabio Lorenzoni, per il ricorrente;
udito l’Avv. Leonardo Masi, per delega dell’Avv. Mauro
Giovannelli, per la controricorrente
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 57/29/08, depositata il 12
maggio 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, accolto l’appello della contribuente Camera
del Lavoro di Lucca, in riforma della decisione n.
111/07/06 della Commissione Tributaria Provinciale
della stessa città, annullava l’avviso di accertamento
n. 04946 ICI 2000 emesso dal Comune di Lucca.
La CTR, dopo aver stabilito “che l’attività svolta
dalle Camere del Lavoro non può che essere considerata
di natura assistenziale essendo rivolta alla tutela dei
diritti dei lavoratori e dei pensionati”, dopo aver

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

accertato che la contribuente aveva “provato, con il
deposito della documentazione, che le attività di
natura commerciale erano state contrattualmente
demandate a soggetto esterno”, riteneva che i due
immobili della Camera del Lavoro fossero esenti ICI ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30

Contro la sentenza della CTR, il Comune di Lucca
proponeva ricorso per cassazione affidato a otto
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Lucca
censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, vizio di
“Violazione e falsa applicazione della disposizione
normativa di cui agli artt. 49 ss. d.lgs. 546/1992, in
relazione agli artt. 323 c.p.c. e ss.”. Questo perché,
osservava il Comune di Lucca, la ricorrente in primo
grado era stata la CGIL di Lucca, mentre l’appello era
stato proposto dalla Camera del Lavoro di Lucca che
“non aveva legittimazione né processuale né
sostanziale, non essendo nemmeno la proprietaria
dell’immobile in questione”, con il conseguente
passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla
CTP. Il quesito era: “Dica la Corte che la Camera del
Lavoro di Lucca non aveva legittimazione processuale né

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dicembre 1992, n. 504.

sostanziale a impugnare la sentenza resa in primo grado
su ricorso della CGIL di Lucca, soggetto diverso, unico
proprietario dell’immobile del cui assoggettamento
all’imposta ICI si controverte, in ciò violando gli
artt. 49 e ss. d.lgs. 546/1992 e gli artt. 323 e ss.
c.p.c.”.

profilo e infondato sotto il secondo profilo.
Con il mezzo il Comune di Lucca ha dapprima contestato
che la Camera del Lavoro sia titolare del rapporto
tributario dal lato passivo, in quanto “nemmeno
proprietaria dell’immobile in questione”. Trattasi
invero di una questione di merito, quella dell’eccepito
difetto di titolarità del rapporto in parola, che non
poteva esser rilevata d’ufficio dalla CTP. E che,
pertanto, non poteva esser per la prima volta dedotta
davanti a questa Corte (Cass. sez. trib. n. 8384 del
2013; Cass. sez. n. 4776 del 2007). E ciò a prescindere
dalla comunque evidente mancanza di autosufficienza.
Difatti, in assenza di opportune trascrizioni di atti
di proprietà, trascrizioni che avrebbero dovuto essere
contenute in ricorso, non è permesso a questa Corte di
legittimità di verificare in alcun modo il fatto della
proprietà aliena dell’immobile (Cass. sez. I n. 3218
del 2012; Cass. sez. III del 12970).
Il Comune di Lucca ha altresì contestato che la Camera
del Lavoro potesse proporre appello, in quanto
“soggetto diverso da quello che aveva proposto il
ricorso in primo grado”. E, cioè, dalla CGIL di Lucca.

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Il complesso motivo è inammissibile sotto il primo

Col che il Comune di Lucca ha contestato la cosiddetta
legitimatio ad causam

della Camera del Lavoro,

eccezione che questa Corte è tenuta ad affrontare anche
d’ufficio. E questo perché la violazione dell’art. 81
c.p.c., comporta una questione relativa all’integrità
del contraddittorio processuale (Cass. sez. VI n. 30246

del Lavoro ha però provato l’identità soggettiva,
giacché la partita IVA è la medesima utilizzata in
primo e secondo grado e nel presente. In pratica, come
del resto arcinoto, la Camera del Lavoro è il

nomen

dell’autonoma articolazione territoriale della CGIL.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Lucca
censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n.

3,

c.p.c.,

deducendo,

in rubrica,

vizio di

“Violazione e falsa applicazione della disposizione
normativa di cui all’art. 53 d.lgs. 546/1992”. A
giudizio del Comune di Lucca, l’appello sarebbe stato
inammissibile perché, “non essendo stato notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario”, “l’appellante avrebbe
dovuto depositare copia dell’appello presso l’ufficio
di segreteria della CTP”. Il quesito era: “Dica la
Corte che l’appello della Camera del Lavoro di Lucca è
inammissibile

giacché

l’appellante

in violazione

dell’articolo 53 d.lgs. 546/1992 non ha depositato
copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della
Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata, come doveva a pena di inammissibilità”.
Il motivo è infondato.

5

del 2011; Cass. sez. lav. n. 5912 del 2004). La Camera

Come noto, il rilievo della violazione dell’art. 53,
comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è anche
d’ufficio e non comporta preclusioni di stato e grado
(Cass. sez. trib. n. 7373 del 2011; Cass. sez. trib. n.
1025 del 2008). Peraltro, in atti, risulta invece che
vi fu tempestivo deposito della copia dell’atto

3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Lucca
censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, vizio di
“Violazione e falsa applicazione della disposizione
normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7
lett. i), in quanto il giudice tributario di secondo
grado avrebbe erroneamente ritenuto applicabile
l’esenzione

sancita

dalla

norma

senza

che

ne

sussistessero le condizioni”. A riguardo, dopo aver
evidenziato come l’esenzione ICI potesse essere
riconosciuta soltanto alla duplice condizione

ex lege

prevista che gli immobili fossero di proprietà di uno
dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c),
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e che gli stessi
dovessero essere esclusivamente destinati a attività
assistenziali,

previdenziali,

ecc.,

non potendosi

applicare se non per il futuro la norma contenuta
all’art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod.
in 1. 4 agosto 2006, n. 248, per cui “L’esenzione
disposta dall’articolo 7, coma l, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
intende applicabile alle attività indicate nella

6

d’appello.

a%

medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale”, il Comune di Lucca formulava il seguente
quesito: “Dica la Corte che la disposizione di cui al
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma l, lett. i)
individua due condizioni che devono sussistere entrambe
ai fini dell’esenzione dall’imposta comunale sugli

dei soggetti di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 87,
comma l, lett. c); b) la destinazione esclusiva
dell’immobile allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui alla 1. n. 222 del 1985, art. 16,
lett. a), mentre agli immobili di Lucca alla Via
Fillungo, n. 74, cat. A/10, foglio 130, numero 355,

sub

15 e 16, di proprietà della CGIL di Lucca, non è
applicabile l’esenzione di cui alla lettera

i) ,

primo

coma, art. 7, d.lgs. 504/1992”.
Il quesito è inammissibile.
In effetti, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il
quesito non evidenzia in quale errore sia caduta la
CTR, non individuando la
quella

in thesi

regula luris

alternativa a

erroneamente data. In realtà, il

quesito si risolve in una astratta interrogazione, che
prescinde del tutto dalla concreta fattispecie, ciò che
non permette a questa Corte di comprendere quale sia
l’attività nomofilattica richiesta; invero, alla ovvia
domanda se, ai fini dell’esenzione ICI, gli immobili
debbano rispettare le condizioni prescritte dalla

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immobili: a) l’utilizzo dell’immobile da parte di uno

legge,

non

può

che

ovviamente

rispondersi

affermativamente (Cass. sez. III n. 6549 del 2013;
Cass. sez. III n. 1200 del 2012).
4. Con il quarto motivo, il Comune di Lucca censurava
la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 5,
c.p.c., deducendo, in rubrica, vizio di “Omessa,

fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Secondo
il Comune di Lucca, così

in thesi,

la CTR avrebbe

“affermato la sussistenza, senza la necessaria prova da
parte del contribuente, dei due requisiti sopra visti,
uno oggettivo l’altro soggettivo, richiesti dalla
costante giurisprudenza”. Il quesito era: “Dica la
Corte che l’attività svolta dalla CGIL di Lucca non può
essere definita assistenziale senza adeguato supporto
di natura probatoria sui caratteri propri dell’attività
in concreto esercitata”.
Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366
bis c.p.c., perché l’illustrazione dello stesso e il
quesito non contengono alcuna specifica censura in
ordine alla motivazione della CTR circa l’affermazione
di esistenza della natura assistenziale della Camera
del Lavoro; peraltro, non solo mancano le ragioni per
cui viene criticata la motivazione di concludenza delle
prove sulle quali la CTR ha fondato l’affermazione in
parola, ma manca altresì la esatta indicazione delle
prove utilizzate dalla CTR (Cass. sez. 11 n. 8355 del
2012; Cass. sez. trib. n. 4589 del 2009).

8

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un

5. Con il quinto motivo, il Comune di Lucca censurava
la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c., denunciando, in rubrica, vizio di “Violazione e
falsa applicazione della disposizione normativa di cui
all’art. 53 d.lgs. 546/1992”. Peraltro,
nell’illustrazione del motivo, il Comune di Lucca

l’attività della Camera del Lavoro “come assistenza,
anziché servizi” sul presupposto dell’assenza di una
“finalità di lucro”, “ma che la carenza di finalità di
lucro supposta a base della qualificazione
dell’attività in questione non era da sé sufficiente a
escludere un utilizzo dell’immobile sul modello
imprenditoriale”. Il quesito era: “Dica la Corte che
l’attività svolta dalla CGIL di Lucca non può essere
definita assistenziale per il solo fatto che non è
perseguita finalità di lucro, essendo la carenza di
finalità di lucro non incompatibile con
l’organizzazione in forma d’impresa dei fattori
produttivi, tanto più nel settore dei servizi, cui è da
ascrivere l’attività sindacale”.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la
decidendi

ratio

dell’impugnata sentenza (Cass. sez. III n.

10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011), la
quale ratio non ha affatto fondato l’affermazione della
natura assistenziale dell’attività della Camera di
Lavoro, sulla assenza di un fine di lucro. In realtà,
la CTR ha ravvisato la natura assistenziale
dell’attività della Camera del Lavoro in quella

9

deduceva che la CTR aveva erroneamente qualificato

”rivolta alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei
pensionati”. Soltanto, la CTR ha accertato che le
attività commerciali erano del tutto estranee alla
Camera del lavoro, in quanto “demandate a soggetto
esterno”. Questo perché, secondo la CTR, un’attività
“esclusivamente” commerciale avrebbe escluso il

Camera del Lavoro.
6. Con il sesto motivo di ricorso, il Comune di Lucca
deduceva “Illegittimità costituzionale della normativa
per violazione degli artt. 3 (principio di eguaglianza)
e 53 (principio di capacità contributiva) della
Costituzione”, in quanto “l’esonero dal generale regime
impositivo si rivelerebbe manifestamente
irragionevole”. Il quesito era: Dica la Corte che è
rilevante e non manifestamente infondata la questione
d’illegittimità costituzionale della normativa di cui
alla lettera i), art. 7 d.lgs. n. 504/1992, secondo
comma

bis,

dell’art. 7 d.l. 203/2005, aggiunto alla

legge di conversione 2448/2005, modificato dal comma
133 dell’art. 1, 1. 266/2005, e infine sostituito
dall’art. 39 d.l. 223/2006, conv. con mod. dall’art. l
1. 248/2006, in relazione all’art. 87, primo comma,
lett. c), d.p.r. 917/1986 e all’art. 16, lett. a), 1.
222/1985, per violazione per violazione degli artt. 3
(principio di eguaglianza) e 53 (principio di capacità
contributiva) della Costituzione perché l’esenzione
verrebbe riconosciuta a favore dei proprietari o di
soggetti titolari di altro diritto reale, a prescindere

10

carattere assistenziale ai fini ICI dell’attività della

dalla manifestazione di ricchezza e di potenzialità
economica espressa dal bene posseduto e in quanto
l’esenzione risulterebbe irragionevolmente accordata
pur nel caso in cui il proprietario percepisca
ricchezza svolgendo attività che non abbiano
esclusivamente natura commerciale”.
è

manifestamente

infondata,

giacché

appartiene alla discrezionalità del legislatore
stabilire che taluni peculiari soggetti, che svolgono
attività di utilità sociale, possano esser esentati da
imposte che renderebbero più difficoltoso l’esercizio
della loro funzione di generale.
7. Col il settimo motivo di ricorso, il Comune di Lucca
deduceva “Illegittimità costituzionale della normativa
dell’art. 23 (principio della riserva di legge fiscale)
della Costituzione”, in quanto non era vero che il
potere impositivo in discorso era fondato su un
regolamento comunale, come aveva detto “in appello” la
Camera del Lavoro, invece che sulla legge. Il quesito
era: “Dica la Corte che è rilevante e non
manifestamente infondata la questione d’illegittimità
costituzionale della normativa di cui alla lett. i),
art. 7 d.lgs. n. 504/1992, secondo comma bis, dell’art.
7 d.l. 203/2005, aggiunto alla legge di conversione
2448/2005, modificato dal comma 133 dell’art. l, 1.
266/2005, e infine sostituito dall’art. 39 d.l.
223/2006, conv. con mod. dall’art. 1 1. 248/2006, in
relazione all’art. 87, primo comma, lett. c), d.p.r.
917/1986 e all’art. 16, lett. a), 1. 222/1985, per

11

L’eccezione

violazione dell’art. 23 (principio della riserva di
legge in materia fiscale) della Costituzione perché il
potere riconosciuto ai Comuni di restringere o ampliare
la portata delle esenzioni dell’imposta violerebbe la
riserva di legge in materia”.
L’eccezione è irrilevante nel presente giudizio,

delega in esponente.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, il Comune di Lucca
deduceva “Illegittimità costituzionale della normativa
per violazione degli artt. 76 e 77 (eccesso di delega)
della Costituzione”, in quanto “il Governo non si
sarebbe attenuto ai limiti posti dalla delega per avere
esonerato da imposizione soggetti che la legge aveva
espressamente escluso dal beneficio”. Il quesito era:
“Dica la Corte che è rilevante e non manifestamente
infondata la questione d’illegittimità costituzionale
della normativa di cui alla lett. i), art. 7 d.lgs. n.
504/1992, secondo comma bis, dell’art. 7 d.l. 203/2005,
aggiunto alla legge di conversione 2448/2005,
modificato dal comma 133 dell’art. 1, 1. 266/2005, e
infine sostituito dall’art. 39 d.l. 223/2006, conv. con
mod. dall’art. 1 1. 248/2006, in relazione all’art. 87,
primo comma, lett. c), d.p.r. 917/1986 e all’art. 16,
lett. a), 1. 222/1985, e in relazione ai commi 143 e
149 dell’art. 3 1. 662/1996, per violazione degli artt.
76 e 77 (eccesso di delega) della Costituzione per
eccesso di delega perché con l’art. 3, comma 143, 1.
662/1996, il Governo era stato delegato a semplificare

12

laddove non si fa affatto questione dell’eccesso di

iSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1916
131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti e
regolamentare le fonti delle entrate locali per quanto
attiene alle fattispecie imponibili e ai soggetti
passivi ma non anche dettare deroghe all’applicazione
dell’ICI”.
L’eccezione è manifestamente infondata, atteso che qui

questione di d.l. n. 223 cit. convertito in l. 248 cit.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di
Lucca a rimborsare alla Camera del Lavoro di Lucca le
spese processuali, liquidate in C 2.000,00 a titolo di
compenso, oltre a 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 marzo 2014

non è questione di legge delegata. Qui, diversamente, è

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