Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10085 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 30236 del R.G. anno 2005 proposto da:

V.S. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Cassazione con l’avvocato CANNELLINI Edoardo del

Foro di Napoli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco in carica elett.te dom.to in

Roma Via A. Catalani 26 presso l’avv. D’ANNIBALE Enrico con l’avv.

Edoardo Barone del Foro di Napoli che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57 della Corte d’Appello di Napoli depositata

il 14.01.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/4/2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.S. con atto 6.9.1999 convenne innanzi al Tribunale di Napoli il Comune esponendo che il suo nonno Ve.Vi. – assegnatario di alloggio IACP a Napoli – aveva presentato domanda di cessione dell’alloggio in proprietà e che aveva confermato la domanda L. n. 513 del 1977, ex art. 27, comma 2, come integrata dalla L. n. 457 del 1978, che il Ve. era deceduto nel (OMISSIS) lasciando esso attore quale unico erede convivente, che l’IACP aveva accettato la domanda ma il Comune subentrante aveva richiesto ulteriore documentazione, che esso deducente riteneva il contratto perfezionato per accettazione avvenuta. Il Tribunale di Napoli con sentenza 18.06.2002 ebbe a rigettare la domanda non avendo l’attore provato di essere il solo erede legittimato alla richiesta della cessione.

La Corte di Appello con sentenza 14.1.2005 ha rigettato il gravame del V. sul rilievo, che assorbiva ogni questione afferente la carenza di prova della legittimazione (o della legittimazione esclusiva) di esso appellante alla cessione, rilievo sollecitato da eccezione dell’appellato Comune, per il quale ai sensi del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 10, comma 4, come modificato dalla L. n. 231 del 1962, gli eredi, legittimati al subingresso nella domanda del de cuius assegnatario alla cessione, dovevano confermare tale domanda, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’evento. Ad avviso della Corte tale disposizione, avente indubbia ragionevolezza nell’imporre una immediata dichiarazione di intendimento di subentro, nell’interesse dell’Ente, non era stata nella specie osservata. Per la cassazione di tale sentenza il V. ha proposto ricorso l’11.11.2005, resistito da controricorso del Comune, nel quale si deduce la violazione di legge commessa dalla Corte nel non aver considerato che la L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, aveva escluso la rilevanza di alcuna conferma con riguardo a tutte le disposizioni sul diritto di riscatto in evasione di una domanda fatta dal soggetto avente titolo e deceduto, sì che l’Amministrazione aveva comunque l’obbligo di provvedere. Diversamente opinando, e quindi non applicando l’art. 2, comma 3 a tutte le domande e non solo a quelle di cui all’art. 27, comma 3, si sarebbe attinto, ad avviso del ricorrente, un risultato incostituzionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita piena condivisione avendo la Corte di merito commesso le denunziate violazioni di legge.

La Corte di Napoli, infatti, ha ritenuto che la domanda del V. non fosse esaminabile nel merito, essendo egli incorso nella decadenza dal diritto di istare per la cessione dell’alloggio non avendo proposto la domanda entro i trenta giorni dal decesso del de cuius di cui al D.P.R. n. 2 del 1959, art. 10, comma 2. Il ricorso imputa a tale statuizione l’omessa considerazione della esistenza di una previsione sanante di natura generale, quella di cui alla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3.

Ritiene il Collegio che la indiscutibile disattenzione della Corte di merito sia stata, in realtà, diversa ma più rilevante di quella denunziata (la norma del 2001 essendo hinc et inde ritenuta applicabile od estranea alla vicenda in discorso), essendo stata sanzionata di decadenza una omissione inesistente, per la semplice ragione che la previsione del 1959 applicata era stata abrogata dalla L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, comma 1 (in vigore dal 18.8.1977) alcuni anni prima del decesso dell’assegnatario Ve.

((OMISSIS)) e quindi molti anni prima della decisione in disamina.

Tale abrogazione, come rammentano le S.U. di questa Corte nella sentenza 11334 del 2007, venne posta all’atto stesso della fissazione di un più ampio termine (sei mesi dal 18.8.1977), operativo ex nunc, per la “conferma” delle pregresse e non esaminate domande, termine che venne quindi prorogato sino al 31.10.1978 dalla L. n. 457 del 1978, art. 52, comma 3.

Ma non è solo la comminazione di una decadenza in base a norma abrogata che emerge nella specie, sì da poter lasciare spazio all’esame della tempestività della domanda alla stregua di altre, applicabili, norme: nessuna decadenza era ed è infatti predicabile posto che la disposizione di cui alla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3 – esattamente invocata dal ricorrente – inibisce, con la sua chiara e ragionevole disposizione, che l’Amministrazione possa esimersi dall’esaminare nel merito la domanda dell’erede dell’avente titolo al riscatto sol perchè tale erede abbia omesso di proporre, o ritardato di proporre , la “conferma” della domanda del de cuius, restando quindi indiscutibile, come affermato dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite n. 11334 del 2007, che l’Amministrazione debba provvedere su tale domanda fatta propria dall’erede, sia o non sia stata essa “confermata”, e che tale obbligo si attesta al livello dell’esame necessario della domanda stessa non essendo stato previsto “….il necessario accoglimento della domanda indipendentemente da ogni valutazione dei requisiti di parentela e di convivenza che, non essendo stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa” (S.U. citata).

Cassato il provvedimento che ha erroneamente applicato la decadenza, va quindi disposto rinvio allo stesso Ufficio perchè esamini nel merito i requisiti tutti della domanda del V., requisiti sui quali nessun accertamento è stato effettuato dalla Corte di Napoli.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA