Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10084 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10084 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 9497-2009 proposto da:
BORTOLIN

ARCANGELO

(CF.

BRTRNG52L09Z301Q),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO
1, presso l’avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
WALTER VEROI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
605

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., F.LLÌ – SANTIN S.A.S., AGGIO
ROBERTA, F.LLI DUS S.N.C., BERNARDI GIANCARLO,

Data pubblicazione: 18/05/2015

CUSIN GIORGIO, MERLO GIOVANNI, ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, VENDRAME MARIA, BANCA DEL CREDITO
COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L., AGENZIA DELLE
ENTRATE, DE LUCA MAURO;
intimati

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’UFFICIO LEGALE INPS, rappresentato e
difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO
LELIO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura in calce al
ricorso notificato;

resistente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositato il 26/01/20091h•Alo Lli0 g
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/04/2015 dal Consigliere

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il resistente, l’Avvocato SCIPLINO
ESTER, con delega orale, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

2

il rigetto del ricorso.
d

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con decreto depositato il
26/1/2009, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto
da Bortolin Arcangelo, atteso che il decreto del Tribunale

era stato notificato al reclamante, come da questi allegato
e documentato, presso il difensore domiciliatario il
13/8/2008, per cui, anche tenendo conto della sospensione
dei termini feriali, doveva ritenersi presentato il reclamo
fuori termine il 20/11/08.
Ricorre il Bortolin, sulla base di un solo motivo.
L’Inps ha partecipato alla discussione orale; gli altri
intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art.26 1.f.,
sostenendo che in forza del 4 ° , è ammissibile il reclamo
ove proposto entro 90 gg., anche in relazione al
provvedimento notificato.
2.1.- Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente si è limitato a depositare la copia conforme
all’originale del decreto impugnato, mentre avrebbe dovuto
depositare la copia autentica della decisione impugnata con
la relata di notificazione ex art.369 n.2 c.p.c., avendo la
z…

parte affermato in ricorso che il provvedimento sarebbe
..)

3

stato notificato il 9/2/2009, e ciò al fine di consentire a
questa di Corte di verificare la tempestività della
proposizione del ricorso nel termine breve ex art.325, 2 °
coma c.p.c.; né, pur in difetto dell’adempimento
prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod.

proc. civ.), il ricorso per cassazione può egualmente
ritenersi procedibile, atteso che la notificazione del
ricorso si è perfezionata, dal lato del ricorrente, il
6/4/2009, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione
del provvedimento avvenuta il 26/1/2009 ( sul principio,
secondo cui il collegamento tra la data di pubblicazione
della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della
notificazione del ricorso, emergente dalla relata di
notificazione, vale ad assicurare comunque lo scopo, cui
tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice
dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al
termine di cui all’art. 325, 2 0 comma, cod. proc. civ., si
richiama la pronuncia 17066 del 2013).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il
ricorrente alle spese a favore dell’Inps, liquidate in euro

4

7000,00,

otre euro 200,00 per esborsi; oltre spese

forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 8 aprile 2015

Il Consigliere est.

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