Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10084 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10084 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 27055/08 proposto da:
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio
n. 3, presso lo Studio dell’Avv. Raffaele Izzo, che con
gli Avv.ti Rita Surano, Antonella Fraschini e Ruggero
Meroni, lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente,
giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

)(01i
Mahonia

contro
S.r.l.,

rappresentante

in
Campanati

persona

del

Giovanna,

suo

legale

elettivamente

domiciliata in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo Studio
dell’Avv. Emilio Battaglia, che con l’Avv. Luigi Decio

Data pubblicazione: 09/05/2014

I

la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta
delega a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 64/40/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 25

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 marzo 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Irma Marinelli, per delega dell’Avv.
Ruggero Meroni, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e assorbito
l’incidentale.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 64/40/07, depositata il 25
settembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, respinti i cinque riuniti appelli del
Comune di Milano, confermava le distinte decisioni n.
151-152-153-154-155/10/05 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano che aveva accolto gli autonomi
ricorsi proposti dalla contribuente Mahonia S.r.l.
avverso gli avvisi n. 2359/E ICI 1999, n. 2360/E ICI
2000, n. 2361/E ICI 2001, n. 2362/E ICI 2002 e n.
2363/E ICI 2003.

2

settembre 2007;

La CTR, dopo aver accertato che in capo all’immobile
ristrutturato adibito ad albergo di proprietà della
contribuente, persisteva il “vincolo di cui alla 1. l
giugno 1939 n. 1089 e del successivo d.lgs. 22 gennaio
2004 n. 42″, dopo aver affermato che eventuali
contestazioni circa la sussistenza del vincolo in

amministrativa ed eventualmente giudiziaria”, statuiva
che la più favorevole agevolazione ICI stabilita, a
favore degli immobili soggetti a vincolo storico
artistico, dall’art. 2, comma 5, 23 gennaio 1993, n.
16, conv. con mod. in 1. 24 marzo 1993, n. 75, come
autenticamente interpretato dall’art. 74, comma 6, 1.
21 novembre 2000, n. 342, applicabile

ratione temporis,

in quanto successivamente abrogato dall’art. 4, comma 5
ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con mod. in 1. 26
aprile 2012, n. 44, spettasse anche durante i lavori di
ristrutturazione dell’immobile e in luogo della
ordinaria e meno favorevole agevolazione ICI prevista
dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
norma, quest’ultima, per cui “In caso di utilizzazione
edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell’articolo 31,
comma l, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal
valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile
anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2,
senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

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parola avrebbero dovuto “essere sollevate in sede

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato”.
Contro la sentenza della CTR, il Comune di Milano
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

volta proponendo ricorso incidentale per unico mezzo.
Con controricorso, il Comune di Milano resisteva al
ricorso incidentale.
Diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la
sentenza veniva censurata ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 e 5, c.p.c., esponendo, in rubrica, vizi di
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 1.
20.3.1865 n. 2248, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115
c.c. Carente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso decisivo della controversia”. Questo
perché, secondo il Comune di Milano, la CTR aveva
erroneamente e senza adeguata spiegazione ritenuto di
non poter accertare “i limiti e l’efficacia” del
provvedimento della Sopraintendenza che aveva
sottoposto a vincolo storico artistico l’immobile
dedotto in lite; peraltro, aggiungeva il medesimo
Comune di Milano, dagli atti prodotti in lite,
segnatamente la “nota della Soprintendenza milanese del
27.11.1998”, la CTR avrebbe dovuto ricavare la prova
che l’immobile non aveva mantenuto il vincolo storico
artistico in parola. Il quesito sottoposto era il

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La contribuente resisteva con controricorso, a sua

seguente: “Se il giudice tributario debba accertare la
sussistenza del vincolo artistico storico su un
immobile – sulla base degli atti di giudizio – e, nel
caso in cui la parte che intende avvalersene non abbia
prodotto il vincolo trascritto nei registri
immobiliari, non adempiendo all’onere probatorio a suo

debba respingere la domanda”.
Il

motivo

è

preliminarmente

inammissibile

per

violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e per altro.
In disparte che i due vizi denunciati in rubrica, come
anche successivamente illustrati, relativi il primo
alla violazione di legge consistente nel non aver la
CTR ritenuto di poter sindacare la legittimità del
provvedimento amministrativo di attribuzione del
vincolo storico artistico, il secondo consistente nel
non avere la CTR accertato, sulla scorta dei documenti
depositati, che il provvedimento di vincolo in parola
non esisteva, sono tra di loro in palese conflitto. E
questo perché, il primo vizio presuppone che un
provvedimento di vincolo esistesse e che la CTR dovesse
giudicarlo

inefficace;

mentre

il

secondo vizio

presuppone che non esistesse un provvedimento di
vincolo e che la CTR fosse tenuta ad accertare la detta
inesistenza;

va soprattutto evidenziato, che il

contenuto del quesito nemmeno corrisponde ai vizi
denunciati; quesito che, in effetti, rimprovera invece
alla CTR di non aver accertato l’inesistenza del
vincolo in assenza di prova documentale contraria;

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carico ai sensi dell’art. 2697 e dell’art. 115 c.p.c.,

quest’ultima,

in thesi,

consistente nella trascrizione

del vincolo nei registri immobiliari e che sarebbe
spettato al contribuente offrire; ciò che, quindi,
introduce un vizio non solo diverso da quelli in
precedenza esposti, ma assolutamente connotato da un
evidente difetto di autosufficienza; questo perché,

d’ufficio, da nessun’altra parte emerge la non novità
della denuncia; in conseguenza, tutto quanto appena
esposto rende impossibile ogni tipo di esercizio
nomofilattico, non potendosi evincere in alcun modo
certo quale sia la regula iuris realmente richiesta in
alternativa a quella in thesi errata che sarebbe stata
data dalla CTR; e non potendosi, inoltre, evincere in
alcun modo sicuro il fatto decisivo e controverso sul
quale si sarebbe incentrato il vizio di motivazione
(Cass. sez. III n. 17882 del 2012; Cass. sez. I n.
11653 del 2012).
2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la
sentenza veniva censurata ai sensi dell’art. 360, comma
l, n. 3 e 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, vizio di
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6,
d.lgs. 504/92 e dell’art. 2, comma 5, d.l. 23.1.1993 n.
16 conv. in 1. 24.3.1993 n. 75. Carente e
contraddittoria motivazione della sentenza su un punto
decisivo della controversia”. La denuncia, in sintesi,
si risolveva nel criticare la soluzione data dalla CTR,
che altresì si sosteneva non essere stata adeguatamente
spiegata, che aveva giudicato inapplicabile l’art. 5,

6

nell’impossibilità di compulsare il fascicolo

’Y 4

comma 6, d.lgs. n. 504 cit., ritenendo che agli
immobili storico artistici sottoposti a vincolo andasse
sempre e comunque applicata la più favorevole
agevolazione ICI di cui dall’art. 2, comma 5, 23
gennaio 1993, n. 16, conv. con mod. in l. 24 marzo
1993, n. 75, come autenticamente interpretato dall’art.
74, comma 6, 1. 21 novembre 2000, n. 342. Il quesito
sottoposto era: Se in materia di accertamenti ICI
effettuati ai sensi dell’art. 5, coma 6, d.lgs.
504/92, il giudice tributario debba riconoscere la
legittimità degli atti impugnati ancorché l’intervento
di recupero a norma dell’art. 31, comma l, lett. c) d)
e) 1. 457/1978 abbia a oggetto un immobile vincolato,
essendo la norma dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/92
speciale e prevalente rispetto a quella di cui all’art.
2, comma 5, d.l. 16/93, conv. in 1. 24.3.1993 n. 75″.
Il motivo è infondato.
Come noto, le sezioni unite di questa Corte hanno
rovesciato il punto di vista proposto dal Comune di
Milano, statuendo che in realtà esiste un regime ICI
speciale per gli immobili sottoposti a vincolo storico
artistico, cosicché l’ordinaria agevolazione di cui
all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504 cit. non è
applicabile. Secondo le cit. sezioni unite, difatti,
“In tema tassazione ai fini ICI degli immobili di
interesse storico o artistico, l’art. 2, comma 5, d.l.
23 gennaio 1993 n. 16, convertito in l. 24 marzo 1993
n. 75, come interpretato dall’art. 74, comma 6, l. 21
novembre 2000 n. 342, prevede un regime di natura

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speciale – giustificato dai pesanti oneri manutentivi
che il riconoscimento della specifica qualità comporta
per tale tipologia di immobili – applicabile in via
esclusiva anche se gli immobili stessi siano oggetto
degli interventi edilizi indicati dalle lettere c), d)
e) dell’art. 31, comma l, 1. 5 agosto 1978 n. 457

edilizia e ristrutturazione urbanistica), in quanto i
criteri di determinazione della base imponibile ICI
previsti per tali interventi dall’art. 5, comma 6,
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, costituiscono
un’eccezione (o agevolazione fiscale) interna al regime
ordinario di tassazione degli immobili non altrimenti
qualificati, che non può avere, per sua natura e
collocazione, applicazione in altri regimi di
tassazione caratterizzati da specialità propria,
connessa ad una qualità specifica (e sostanzialmente
intrinseca) dell’immobile oggetto dell’imposta” (Cass.
sez. un. n. 5518 del 2011).
3. Assorbito il ricorso incidentale.
4.

Nel recente manifestarsi dell’appena richiamato

orientamento

giurisprudenziale,

debbono

farsi

consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 marzo 2014

(restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione

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