Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10083 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. un., 28/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12998/2019 proposto da:

D.T.M.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO

PERGAMI;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato UGO BERTAGLIA;

– controricorrente –

e contro

DADDY’S ANGEL SARL, BIBIGUGHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ISTITUTO

FIDUCIARIO AMBROSIANO S.R.L., FIDITAL SOCIETA’ FIDUCIARIA S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2446/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, in Camera

di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La sig.ra G.F., vedova ed erede del sig. L.G. – premettendo che il suo dante causa vantava un ingente credito, accertato in sede arbitrale, nei confronti del sig. D.T.M. – conveniva davanti al Tribunale di Bologna il suddetto sig. D.T., nonchè la società Bibigughi s.r.l., l’Istituto Fiduciario Ambrosiano s.p.a., la FIDITAL società fiduciaria s.r.l. e la società Daddy’Angel s.a.r.l. chiedendo dichiararsi la nullità, per simulazione assoluta o relativa, o, in subordine, l’inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c., degli atti, rogati dal notaio S., di (OMISSIS), con i quali il sig. D.T. si era spogliato delle proprie quote di partecipazione nella società Bibigughi s.r.l. (cedendole in parte all’Istituto Fiduciario Ambrosiano s.p.a. e in parte alla FIDITAL s.r.l.) e nella società Terfin s.r.l. (cedendola alla società Daddy’Angel s.a.r.l.) e la società Bibigughi s.r.l. si era propria volta spogliata della propria partecipazione societaria nella suddetta società Terfin s.r.l., anch’essa cedendola alla società Daddy’Angel s.a.r.l..

2. Il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali di rito sollevata dal convenuto costituito D.T.M., ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha accolto l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Milano.

3. Dopo la pronuncia del Tribunale D.T.M. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione chiedendo a queste Sezioni Unite di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice svizzero o, alternativamente, lussemburghese.

4. La signora G. ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato discusso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2020, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria e il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Il ricorso va giudicato inammissibile, alla stregua del principio, più volte affermato da questa Corte, che il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poichè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge – e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione – ove ne ricorrano i presupposti (in termini, SSUU nn. 2466/96, 1100/98, 1205/00, 6042/02 14952/07, 26296/08, 2716/10 e 22382/11).

7. Va peraltro condiviso il rilievo del Procuratore Generale secondo cui il ricorso proposto dal sig. D.T. non può essere convertito in ricorso per cassazione, avendo ad oggetto una sentenza di primo grado, impugnabile con l’appello e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione.

8. Va altresì dato atto dell’esistenza di un orientamento di queste stesse Sezioni Unite, richiamata nella memoria illustrativa del ricorrente, secondo il quale, all’esito di una sentenza declinatoria della competenza, il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe ammissibile, in alternativa all’appello, con il limite della “ammissibilità” (vale a dire, in sostanza, della tempestività) del regolamento stesso: si veda, in questi termini, SSUU 33210/18, preceduta dalle pronunce nn. 10828/08, 26483/07 e 1549/93; in quest’ultima si precisa, appunto, che il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado è ammissibile, “ove rispetti i termini dalla legge previsti per l’impugnazione”.

8.1. Alla stregua di questo filone interpretativo, il principio per cui il regolamento preventivo di giurisdizione resta precluso dalla decisione della causa, quand’anche si tratti di decisione limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opererebbe in relazione alle pronunce declinatorie della competenza; pur dopo una statuizione declinatoria della competenza, pertanto, la parte potrebbe ancora proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, in alternativa all’appello.

8.2. Il Collegio non ritiene di poter dare seguito all’orientamento illustrato nei due paragrafi immediatamente precedenti. Tale orientamento, infatti, risulta incoerente, sul piano sistematico, con il disposto dell’art. 367 c.p.c., il quale, nel testo modificato dalla L. n. 353 del 1990, prevede che, dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, il giudice davanti a cui pende la causa sospenda il processo (se non ritenga l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata). Tale previsione postula, con piena evidenza, che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio davanti a sè.

8.3. La conclusione raggiunta nel paragrafo che precede risulta ulteriormente confermata dal rilievo che, come queste Sezioni Unite hanno reiteratamente affermato, la preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., determinata dalla pronuncia della decisione in primo grado si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza; momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte (SSUU n. 25256/09, SSUU n. 5747/15, SSUU n. 27441/17). Risulta dunque evidente che la preclusione alla proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, scattando con il trattenimento della causa in decisione, non può che essere svincolata dal contenuto (di merito o di rito, sia pure di mera declinatoria di competenza) della pronuncia del giudice di primo grado.

9. Il definitiva il ricorso per regolamento va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 10.000 per onorari, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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