Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10083 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, viale PARIOLI

n. 112, presso lo studio dell’avvocato BONITO Giuseppina,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARGONE VINCENZO per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, via DELLA FREZZA n. 17, presso lo studio

dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2399/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’Avvocato SARGONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.G. – operaio agricolo a tempo determinato – si rivolse al giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 2002 in godimento ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di Foggia, anziche’ in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non piu’ incrementato.

Rigettata la domanda e proposto appello dal richiedente, la Corte d’appello di Bari (sentenza 5 – 21.6.08) riteneva che per le prestazioni temporanee il termine decadenziale di un anno fissato dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 andasse computato dal decorso di trecento giorni – somma dei 120 giorni assegnati dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 all’ente gestore per provvedere sull’istanza dell’assicurato e dei 180 giorni assegnati dall’art. 443 c.p.c. per la conclusione dei procedimenti amministrativi prescritti dalle leggi speciali, coincidenti con il termine concesso dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 per l’impugnazione al comitato provinciale INPS (gg. 90 per ricorrere + gg. 90 per la decisione o il silenzio rigetto) – dalla presentazione dell’istanza amministrativa. In particolare, con riferimento alla specifica fattispecie – in cui si verteva in controversia avente ad oggetto la riliquidazione di una prestazione gia’ riconosciuta ed erogata in misura ritenuta insufficiente – riteneva che l’assicurato avrebbe dovuto comunque attivarsi tempestivamente, lamentando l’incompleto soddisfacimento, cosi’ rispettando il termine di decadenza invece che avviare il contenzioso dopo la maturazione del termine stesso.

Pertanto, considerato che il termine per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione deve considerasi il 31 marzo (D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389) e che l’anno di riferimento della prestazione era il 2002, fissava al 31,3.03 l’ultimo giorno utile per l’istanza amministrativa, cosi’ ritenendo intempestivo il ricorso introduttivo della controversia (depositato il 21.5.05) in quanto successivo alla scadenza del termine di un anno e trecento giorni.

Proponeva ricorso per Cassazione l’assicurato deducendo insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, rilevando che il giudice di merito e’ incorso in un errore materiale, atteso che l’assicurato aveva depositato il ricorso in data 21.5.04 (come da certificazione apposta dal cancelliere) e non in data 21.5.05 come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Della stessa viene dunque chiesta la cassazione con rinvio per un nuovo esame dell’atto di appello.

L’INPS si difendeva con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata ai difensori costituiti.

Prima dell’adunanza della Camera di consiglio il difensore del ricorrente, in forza dei poteri a lui conferiti dalla parte con la procura, ha dichiarato di rinunziare al ricorso (v. dichiarazione depositata il 16.2.10).

Rileva il Collegio che l’atto di rinunzia per poter produrre l’effetto proprio dell’estinzione del giudizio, ai sensi del combinato degli artt. 306 e 390 c.p.c., deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai difensori delle stesse, che debbono apporre sull’atto stesso il loro visto. Non avendo il rinunziante proceduto alla notifica, ne’ alla comunicazione al difensore di controparte, la rinunzia e’ inidonea a procurare la estinzione del processo.

Detta dichiarazione, tuttavia, dimostra la cessazione dell’interesse ad impugnare della parte: rinunziante. Atteso che detto interesse deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Risultando la parti; ricorrente formalmente soccombente, a suo carico debbono essere poste le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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