Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10083 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10083 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA
sul ricorso 21094-2010 proposto da:
MARRAZZO

FRANCESCO

(c. f.

MRRFNC76E15M208W),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
134, presso l’avvocato ROSELLA ZOFREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
4″.

SCILLIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
599

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

••0

domiciliata in ROMA, VIA DI MONTEVERDE 162, presso
l’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 2295/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente VITTORIA ASS.NI ,
l’Avvocato G. MARCELLI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

ricorso.

2

Svolgimento del processo
Francesco Marrazzo ha proposto domanda di revisione della
liquidazione dei danni riportati nel corso del servizio
militare svolto in Bosnia, evento coperto da polizza

assicurativa accesa dal Ministero della difesa, con
conseguente domanda di condanna della Vittoria
Assicurazioni al pagamento della differenza.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta
contro la predetta compagnia di assicurazioni.
Nel giudizio d’appello proposto dal Marrazzo si sono
costituiti la Vittoria Assicurazioni e il Ministero della
difesa che aveva acceso la polizza.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1.6.2009, lo ha
dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che la notifica
dell’atto di appello alla Vittoria Assicurazioni fosse
avvenuta tardivamente, a seguito della rinnovazione
disposta su richiesta di parte, quando era già scaduto (il
26.7.2005) il termine annuale per l’impugnazione di cui
all’art. 327 c.p.c. e che non rilevasse la costituzione in
appello del Ministero della difesa poiché, non essendo
stato parte nel giudizio di primo grado, non poteva esserlo
nel giudizio di secondo grado.
Marrazzo ricorre per cassazione sulla base di un motivo,
cui si oppongono il Ministero e la Vittoria Assicurazioni.

3

Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione o
falsa applicazione degli artt. 330 e 170 c.p.c. Deduce di
avere tentato più volte la notifica dell’atto di appello

procuratore domiciliatario che risultava più volte
trasferito, di avere dovuto chiedere un termine per
rinnovare la notifica e di avere, infine, notificato l’atto
correttamente.
Il motivo è fondato.
Come risulta dagli atti processuali, il cui esame è
consentito a questa Corte essendo stato denunciato un error
in procedendo, la Corte d’appello di Roma, su richiesta del

difensore del Marrazzo, all’udienza del 23.9.2005 concesse
termine sino al 31.12.2005 per la rinnovazione della
notifica dell’atto di appello che era stata tentata in
precedenza con esito negativo (sin dal mese di aprile 2005,
come riferito nel controricorso della suddetta compagnia,
cioè prima del decorso dei termini d’impugnazione), cui
seguì la notifica andata a buon fine (il 9.12.2005) e la
costituzione della Vittoria Assicurazioni nel giudizio.
E’ noto il principio secondo cui l’art. 291 c.p.c.,
applicabile anche nei procedimenti d’impugnazione, nel
prescrivere, per il caso di mancata costituzione del
convenuto, che la rinnovazione della citazione, la cui

alla Vittoria Assicurazioni presso il domicilio del

:

,

notifica risulti nulla o viziata, impedisce ogni decadenza,
lascia chiaramente intendere che, nel caso di costituzione
del convenuto, la eventuale nullità della notificazione si
ha per non avvenuta, producendosi una sanatoria ex

tunc,

dal momento che la nullità attiene solo alla notificazione
e non al contenuto dell’atto stesso. E se si tratta di
notificazione di un atto di appello, nessun rilievo ha il
fatto che la costituzione dell’appellato, seppure avvenuta
in seguito alla nuova notifica, sia avvenuta oltre il
termine per appellare, poiché l’atto di appello, sebbene
viziato nella notificazione, è tuttavia idoneo ad impedire
la decadenza (v. già Cass. n. 1924/1963 e n. 1129/1979) .
E’ anche noto che quando la notifica dell’atto
d’impugnazione sia avvenuta in un luogo diverso da quello
prescritto ma non privo di un collegamento con il
destinatario – come anche nel caso in cui la notifica
dell’appello non sia andata a buon fine in conseguenza del
trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario
(v. Cass. n. 12539/2014 in un caso in cui la nuova sede
risultava dai timbri apposti sugli scritti difensivi
conclusivi e dall’avviso di notificazione della sentenza
impugnata, in mancanza di un’idonea ed inequivoca
comunicazione dell’avvenuto trasferimento) – si determina
la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale,
bensì della notifica che, pertanto, è sanata con effetto
L

5

”ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la
sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio
dell’intimato cui la notificazione stessa era diretta,
ancorché sia stata effettuata al solo fine di eccepire la

nullità e sia sopraggiunta la scadenza del termine per
impugnare (v. Cass. n. 15190/2005, n. 22486/2004, n.
15530/2004; nel senso che il procedimento notificatorio,
che non si sia concluso positivamente entro il previsto
termine perentorio, può essere ripreso dal notificante,
anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante
istanza di rinnovazione, con la conseguenza che la
notificazione avrà effetto dalla data iniziale del
procedimento medesimo, v. Cass., sez. un., n. 17352/2009).
L’impugnazione era quindi ammissibile, non ostandovi,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito,
che il Ministero avesse partecipato soltanto al giudizio
d’appello e non a quello di primo grado.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con
rinvio alla Corte distrettuale che, in diversa
composizione, dovrà esaminare la causa nel merito e
provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese.
6

Roma, 1.4.2015.
Il cons. rel.

puAnemiA

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