Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10083 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29084/2005 proposto da:

CONSORZIO COSPRIN IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso l’avvocato FRONTONI Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENZI ALESSANDRA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

CALTANISSETTA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 20, presso l’avvocato ALESSI ANNA, rappresentato e difeso dagli

avvocati SCAGLIONE Santo, LO PRESTI GIACOMO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. FRONTONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente, gli Avvocati S. SCAGLIONE G. e LO

PRESTI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 2 luglio 2001 rigettava l’opposizione dell’IACP contro il decreto del Presidente del Tribunale che gli aveva ingiunto il pagamento al Consorzio Cosprin, aggiudicatario in data 30 novembre 1987 dell’appalto di alcuni interventi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Gela,della complessiva somma di L. 1.775.618.954, comprensiva di sorte capitale ed acconti per la revisione prezzi, come attestati dal certificato n. 1 emesso dalla Direzione dei Lavori il 10 maggio 1993.

In parziale riforma della decisione,la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 maggio 2005 ha revocato 11 decreto ingiuntivo e confermato l’ordinanza in data 30 maggio 1996 con cui il G.I. ai sensi dell’art. 186 bis cod. proc. civ., aveva ridotto la condanna dell’IACP al pagamento della somma di L. 1.071.630.041 sulla base di un nuovo certificato emesso dalla D.L. il 15 febbraio 1995, in luogo di quello del 1993. Ha osservato al riguardo: a) che nel caso non poteva trovare applicazione la L.R. n. 22 del 1964, sulla revisione prezzi,ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 15 di lavori eseguiti con il finanziamento di cui alla Legge Statale n. 457 del 1978, sicchè dovevano applicarsi le tabelle ministeriali; b) che detto regime legale non poteva essere derogato dall’art. 26 del capitolato speciale di appalto che richiamava le tabelle previste dal D.P.R.S. n. 30 del 1983, sicchè la clausola pattizia doveva essere dichiarata nulla e l’acconto revisionale determinato in base alla legge statale.

Per la cassazione della sentenza,il Consorzio ha proposto ricorso per 3 motivi;cui resiste l’IACP con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo del ricorso, il Consorzio, deducendo violazione della L. n. 2 del 1948, nonchè dell’art. 1362 cod. civ., e segg., censura la sentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità della normativa della Regione siciliana sulla revisione prezzi in base alla L.R. Sic. n. 22 del 1964, art. 15, che faceva salve le opere eseguite anche con il finanziamento dello Stato,senza considerare la derogabilità di detta normativa ad opera delle parti che invece nell’art. 26 del capitolato avevano richiamato le disposizioni sulla revisione prezzi e sulle tabelle di incidenza di cui alla stessa L.R. del 1964, nonchè del D.P.R.S. n. 30 del 1983, contenente la tabella regionale.

Con il secondo motivo,denunciando altra violazione della medesima normativa addebita alla Corte territoriale di avere applicato la Legge Statale n. 37 del 1973 e Legge Statale n. 463 del 1964 malgrado la Regione siciliana abbia competenza esclusiva in materia di opere pubbliche ed abbia quindi disciplinato con la propria legislazione la concessione della revisione prezzi: perciò non consentendo la sovrapposizione alla suddetta disciplina di quella statale, che altrimenti risulterebbe in palese contrasto con il precetto dell’art. 117 Cost., e che è stata recepita nella Regione soltanto dalla L. n. 6 del 1992, successiva al contratto intercorso tra le parti. Laddove la L.R. n. 21 del 1985 ha fatto espressamente salve le clausole revisionali relative ai lavori già affidati,con la conseguenza che la clausola dell’art. 26 del capitolato di appalto doveva considerarsi valida ed operante e non in contrasto con l’inapplicabile Legge Statale n. 37 del 1973.

3. Entrambi i motivi sono infondati,pur se va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la concessione della revisione dei prezzi dell’appalto chiesta dal Consorzio. E’ noto che il D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947, ratificato dalla L. n. 329 del 1950, per i lavori relativi a qualsiasi opera pubblica, devolveva alla p.a. committente “salvo patti in contrario” la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti,quando l’amministrazione riconosca che il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni successive alla presentazione dell’offerta, perciò prevedendo tre ipotesi di regolamentazione della revisione: a) clausola contrattuale che regola espressamente la revisione (ponendo solitamente l’obbligo a carico dell’amministrazione di concederla in presenza di determinati presupposti); b) clausola contrattuale che esclude la revisione; c) inesistenza nel contratto di clausole concernenti la revisione.

Quest’ultima ipotesi, che era quella espressamente prevista dalla norma, attribuiva all’amministrazione la facoltà di concedere o di negare la revisione in aumento ed ha perciò costituito il regime legale dell’istituto, comportando che il provvedimento di riconoscimento potesse aver luogo (o essere negato con conseguente possibilità dell’appaltatore di rivolgersi al giudice amministrativo per la tutela del suo interesse legittimo) in qualsiasi fase dell’appalto semprecchè non fosse sopravvenuto tra le parti un patto che l’escludeva secondo l’ipotesi prevista sub b).

La successiva L. n. 37 del 1973, ha soppresso il regime convenzionale derogativo della disciplina legale in forza della espressa disposizione dell’art. 2, secondo la quale “Per tutti i lavori affidati o appaltati dalle amministrazioni o aziende dello Stato…la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa,secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto contrario o in deroga”; ed ha accentuato la configurazione di questo rapporto secondo il modello autoritativo potere-interesse legittimo, facendo sopravvivere delle tre ipotesi configuabili nella precedente regolamentazione, soltanto la disciplina legale. La quale, come s: è detto, attribuisce all’amministrazione committente la “facoltà” di concedere la revisione, soltanto in corso di rapporto ovvero al termine di esso a seguito di scelte caratterizzate da ampie valutazioni discrezionali dell’interesse pubblico nel caso concreto, in termini favorevoli all’appaltatore: con la conseguenza che, sussistendo detta discrezionalità non solo nell’an, ma anche sul “quando” del riconoscimento, esclusivamente da tale momento l’appaltatore diviene titolare di un diritto soggettivo a percepirla e sempre da tale data è configurabile la responsabilità dell’amministrazione debitrice per l’inadempimento, anche con riguardo agli interessi ed eventuale maggior danno per il ritardo con cui ne è avvenuto il pagamento.

4. Questa Corte,anche a sezioni unite,ha poi costantemente riconosciuto che la Regione siciliana in forza del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 14 (recante approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – ha avuto attribuita competenza esclusiva in materia (tra le altre) di lavori pubblici (eccettuate le grandi opere pubbliche d’interesse prevalentemente nazionale); e che ben avrebbe potuto derogare,modificare o sostituire anche la disciplina suddetta. Ma che in mancanza,in aderenza, anche ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, non può che trovare applicazione la disciplina statale, non potendosi ammettere che un settore (dei lavori pubblici) resti senza alcuna regolamentazione; e che tale ipotesi ricorre proprio in relazione alla struttura concessoria del provvedimento di revisione prezzi, nonchè al suo riconoscimento del relativo diritto da parte dell’amministrazione appaltante ed alla posizione soggettiva attribuita all’altro contraente nel corso del procedimento, mai disciplinati da alcuna disposizione legislativa della Regione Sicilia: intervenuta invece ripetutamente con una propria ed autonoma normativa con riguardo alle modalità di determinazione e di calcolo della revisione dei prezzi, alle tabelle istitutive delle voci cui parametrarla obbligatoriamente,nonchè alla loro incidenza ed ai criteri con cui effettuare i conteggi; e senza mai alcuna attenzione al precedente momento dell’attribuzione del diritto/interesse legittimo dell’appaltatore a conseguirla.

Lo dimostra anzitutto la prima L.R. n. 50 del 1948 sulla revisione, il cui art. 1 ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947, art. 1, mentre le disposizioni dei successivi artt. 2 e 3 hanno introdotto un’autonoma regolamentazione delle tabelle di incidenza, del loro contenuto nonchè delle possibili variazioni.

Contenuto analogo deve essere riconosciuto alla L.R. n. 22 del 1964, art. 1, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato in modo difforme dalla sentenza impugnata, ed ora riproposto dal ricorrente: nel senso che lo stesso si limita a riproporre la formula della precedente legge reg. del 1948 con il solo abbassamento della condizione minima inerente alla variazione del costo dell’opera onde consentire la revisione, ridotta dal 10% (peculiare della previsione statale) ad un importo superiore al 5%;

per poi ancora una volta disciplinare minuziosamente nelle disposizioni successive il procedimento per ottenerla nonchè modalità e percentuali di calcolo ed infine condizioni per la loro variazione.

D’altra parte questa Corte ha ripetutamente osservato: a) che non è seriamente ipotizzabile che al sistema dell’invariabilità nel prezzo degli appalti nelle o.p risalente alla L. n. 2248 del 1865, art. 326, All. F con la facoltà di procedere alla revisione, introdotta dal menzionato D.L.C.P.S. del 1947, nonchè alla disciplina codicistica dell’art. 1664 cod. civ., il legislatore abbia sostituito il diverso regime dell’obbligatorietà ed automaticità della revisione,addirittura imponendola anche in caso di contraria volontà delle parti, per effetto della sola espressione “provvedono ad affettuare” utilizzata nella menzionata disposizione (peraltro identica a quella del precedente della L.R. n. 50, art. 1); b) che la forma verbale “provvedono” non è indicativa di un precetto imperativo assoluto, riguardante anche il riconoscimento della revisione, sia perchè non fornisce, di per sè, una chiara indicazione in tal senso indicazione che il legislatore regionale avrebbe fornito con l’uso di altre possibili e più esplicite dizioni – sia perchè essa trova logica giustificazione nell’esigenza di rendere obbligatorio il ricorso, nel determinare le variazioni percentuali dei costi, alle tabelle previste dal disposto coordinato dei successivi artt. 4 e 5; c) che proprio da tale contesto in cui la disposizione è collocata, emerge che anche la norma suddetta si riferisce alle modalità di determinazione e di calcolo della revisione dei prezzi,ove riconosciuta, limitandosi ad una mera ricognizione del regime legale senza apportarvi deroghe per quel che riguarda la fase del riconoscimento della revisione: come conferma l’aggiunta dell’espressione “ad effettuare” rivolta a sottolinearne l’obbligatorietà del sistema di calcolo (ed invece inutile per rendere obbligatoria la revisione). Di cui, conclusivamente, la norma regionale ha inteso modificare il presupposto in presenza del quale continuava a sussistere “la facoltà” della p.a. di procedere alla revisione dei prezzi prevista dalla Legge Statale del 1947 e da quella regionale del 1948,in senso più favorevole all’appaltatore perchè costituito dall’aumento del prezzo dell’opera superiore al solo 5%, sostanzialmente adeguandolo alla coeva disposizione statale di cui alla L. n. 1481 del 1963, art. 1 (Cass. sez. un. 10968/2008;

14531/2002; 5731/2002, 2080/1995).

5. Si deve aggiungere che il successivo art. 15 ha escluso l’applicazione della L.R. n. 22, “per le opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorchè la spesa sia iscritta nel bilancio della Regione o delle altre amministrazioni interessate”; e che la Corte di appello ha accertato senza alcuna contestazione delle parti, che nel caso le opere per cui è stato affidato l’appalto al Consorzio erano state finanziate proprio con fondi statali previsti dalla L. n. 457 del 1978 (pag. 14).

Questo quadro legislativo non è mutato neppure per effetto delle leggi successive della Regione Siciliana (tra cui la 35 del 1978, che ha previsto nuove tabelle di incidenza e la L.R. n. 8 del 1975 e L.R. n. 21 del 1985, che hanno recepito le leggi statali dell’epoca sulla corresponsione di acconti nel corso del procedimento di revisione);

ed anzi la L.R. n. 30 del 1990, art. 6, ha recepito “le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dalla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, comma 2, e segg.” (che per i nuovi affidamenti l’ha ammessa con le restrizioni ed alle condizioni indicate nei commi 2 e successivi). Così come ha fatto l’art. 11 della successiva L.R. n. 6 del 1992, per il quale “In attesa della riforma della legislazione regionale in materia di pubblici appalti e della esecuzione delle opere pubbliche, la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato”.

Per cui il Consorzio non aveva titolo a pretendere il riconoscimento ab origine di un diritto soggettivo ad ottenere la revisione, peraltro da calcolarsi con le tabelle di incidenza previste dalla normativa regionale: non in base alla menzionata L. n. 22 del 1964 ed alle successive perchè nessun riconoscimento in corso di causa era avvenuto da parte della stazione appaltante che potesse giustificarne l’applicazione (almeno fino alla Delib. n. 78 del 2000), e perchè tale non poteva considerarsi l’avvenuto pagamento – con il certificato n. 1 – della prima rata di acconto sulla revisione prezzi,reso obbligatorio dalla Legge Statale n. 700 del 1974 e Legge Statale n. 741 del 1981 (Cass. sez. un. 4463/2009; 6993/2005). Ed a maggior ragione per effetto dell’art. 15 della menzionata legge regionale 22 che ne escludeva in radice l’applicazione nell’appalto per cui è causa perchè finanziato con fondi statali.

Nè detto titolo può ricavarsi dall’art. 26 del capitolato speciale di appalto,trascritto da entrambe le parti,poichè lo stesso per il disposto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., doveva essere interpretato in conformità alla menzionata legislazione e non presumendone la volontà di derogarvi,come hanno fatto la sentenza impugnata ed il Consorzio senza che il testo della clausola autorizzasse una tale opzione ermeneutica. La stessa,infatti: a) lungi dal derogare la disciplina legale attribuendo preventivamente al Consorzio il diritto alla revisione secondo le tabelle regionali emanate dal D.P.R.S n. 40 del 1983, si è limitata a rinviare in ordine alla revisione prezzi “alla L.R. 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alla Legge Statale n. 41 del 1986” che per quanto si è detto non contengono alcun riconoscimento automatico della revisione nè consentono l’attribuzione preventiva in ambito contrattuale, perciò concretandosi in un mero rinvio c.d. neutro alle norme statali e regionali vigenti in materia di revisione; b) detto rinvio non è poi attuato alla sola L.R. n. 22 del 1964, art. 1, ma all’intera legge,perciò comprendente anche l’art. 15 che per quanto detto escludeva l’applicazione delle tabelle di incidenza regionali alle opere finanziate dallo Stato; c) infine indicava le percentuali di incidenza della tabella regionale del 1983 a titolo meramente esemplificativo e quale parametro convenzionale utile ai soli “effetti della revisione prezzi” (ove concessa dalla stazione appaltante): senza alcuna ingerenza quindi in ordine al procedimento di corresponsione degli acconti dettato dalle ricordate leggi statali (ed interamente recepito dalla L.R. n. 21 del 1985, art. 32), perciò nel caso correttamente applicate dalla Direzione dei Lavori nel certificato di acconto n. 1 bis emesso in data 15 febbraio 1995 (pag.

16 sent.).

6. Inammissibile è infine l’ultimo motivo del ricorso, con il quale il Consorzio si duole che la sentenza impugnata gli abbia disconosciuto il pagamento “degli interessi legali e moratori” ritenendo che nessuna responsabilità era imputabile all’IACP che aveva emesso il certificato ed atteso l’autorizzazione regionale: in quanto il ricorrente non ha riferito alcun elemento di fatto sulla vicenda,come era tenuto in base al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., ed in particolar modo sulla somma che doveva essergli corrisposta al titolo indicato, nonchè sul ritardo con cui era avvenuto il versamento; ed infine su quella di fatto poi percepita che l’IACP ha indicato nella misura di L. 1.403.899.464 (pag. 17 sent.), più elevata non solo di quella di L. 1.071.630.041 corrispondente all’acconto, poi oggetto dell’ordinanza emessa ex art. 186 cod. proc. civ., dal Tribunale di Caltanissetta, ma anche degli importi aggiunti a titolo di interessi legali e di mora dal decreto ingiuntivo poi revocato (pag. 4 sent.).

Per cui il motivo difetta dell’autosufficienza necessaria per stabilire se la stazione appaltante nel pagamento degli interessi suddetti abbia o meno osservato i tempi disposti dall’art. 35 del Capitolato appr. con D.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato per gli acconti sulla revisione dal comma 2 dell’art. unico della menzionata L. n. 700 del 1974.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la soc. ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’IACP in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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