Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10082 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 09/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5466/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
SALUMIFICIO UMBRO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, B.G., rappresentata e difesa, giusta
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Nada
Lucaccioni, con domicilio eletto in Roma alla via Valadier, n. 27,
presso lo studio legale dell’avv. Cristian Scarpetta;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria, n. 22/02/2012, depositata in data 1 febbraio 2012;
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 9 gennaio 2017
dal Cons. Lucio Luciotti;
udito, per il controricorrente, l’avv. Cristina Scarpetta, per delega
dell’avv. Nada Lucaccioni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 22 del 1 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dal Salumificio Umbro s.r.l. riformando integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva annullato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi ai fini IVA ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2004, sulla base degli acquisti delle materie prime risultanti dalla contabilità societaria, e disconosciuto la deducibilità degli ammortamenti del marchio “(OMISSIS)”.
1.1. Sosteneva il giudice d’appello che l’appello della contribuente andava accolto sia in relazione al primo punto (ovvero sull’accertamento di maggiori ricavi), sia sulla deducibilità del marchio, rilevando, quanto a tale ultima questione, che la società aveva regolarmente acquistato dal titolare esclusivo, con scrittura privata autenticata, il marchio (OMISSIS), registrato all’Ufficio Marchi di Ancona e quindi era legittimo il suo ammortamento ai sensi dell’art. 103 TUIR.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società contribuente replica con controricorso.
3. Il collegio ha deliberato la redazione semplificata della motivazione della sentenza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4. Sostiene che la sentenza impugnata risulta radicalmente priva di motivazione in ordine alla ritenuta fondatezza dell’appello proposto dalla società contribuente sulla questione relativa all’accertamento induttivo di maggiori ricavi conseguiti nell’anno di imposta 2004.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Come desumibile dal tenore testuale della sentenza, che in parte qua afferma che “l’appello del contribuente va accolto (…) sul primo punto”, i giudici di appello hanno ritenuto di accogliere il proposto gravame, in punto di accertamento induttivo di maggiori ricavi conseguiti dalla società contribuente, senza offrire alcuna delucidazione in ordine alle ragioni che li hanno condotti ad un siffatta decisione, limitandosi ad enunciare il proprio convincimento in termini laconici puramente assertivi, esternando acritica condivisione alle tesi sostenute dall’appellante, senza enunciare nel provvedimento nè le critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, nè l’iter seguito, nè i concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, così rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito (cfr. Cass. n. 26035, n. 24409 e n. 10496 del 2016, n. 4027 e n. 3413 del 2015, n. 890 del 2006). In buona sostanza, la CTR si è limitata ad enunciare il giudizio finale nel quale consiste la sua valutazione, e cioè il solo contenuto “statico” della motivazione, avendo invece omesso la necessaria descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passata dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa (cfr. Cass. n. 1236 del 2006; conf. n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016).
4. Esprimendosi nei riferiti termini ed astenendosi dall’indicare propriamente in base a quali elementi della fattispecie abbia assunto il proprio deliberato, è dunque palesemente incorsa nella violazione dell’obbligo motivazionale imposto, in ossequio al precetto costituzionale dell’art. 111 Cost., dalle norme in rubrica, sicchè è fondato il denunciato vizio di nullità della sentenza impugnata con conseguente cassazione della medesima, limitatamente alla ripresa a tassazione di maggiori ricavi (non essendo stata impugnata la statuizione assunta dalla CTR in ordine alla deducibilità dell’ammortamento del marchio).
5. Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, e artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la CTR venuta meno, una volta ritenute fondate le censure rivolte dalla società contribuente al procedimento adottato dall’Ufficio finanziario per ricostruire i ricavi dalla medesima conseguiti, all’obbligo, quale giudice del merito, di rideterminare essa stessa l’importo di quei ricavi, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
6. La causa va quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che provvederà a rivalutare la vicenda processuale, fornendo adeguata motivazione della propria decisione, nonchè a provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017