Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10082 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10082 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 2694-2009 proposto da:
PROVINCIA DI AVELLINO (c.f. 80000190647), in persona
del

Commissario

Straordinario

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86,
presso l’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata
e difesa dagli avvocati GENNARO GALIETTA, CARMEN
2015

PEDICINO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

580

contro

BOSCO GIUSEPPINA, BOSCO SALVATORE, LOPINTO FLORA,

Data pubblicazione: 18/05/2015

BOSCO CONCETTA e BOSCO MASSIMO, nella qualità di
eredi di BOSCO GENNARO; BOSCO ROSA, BOSCO ITALIA,
BOSCO LUCIA, BOSCO ANTONIA e DI ME0 ERMINIA, nella
qualità di procuratrice generale di DI ME0 GENEROSO
e DI ME0 ROBERTO (quest’ultimi quali eredi di BOSCO

intimati

Nonché da:
LOVO FRANCESCO e LOVO GIOCONDA, nella

qualità di

eredi di BOSCO GIUSEPPINA; PASINI MIRELLA (CE’.
PSNMLL36T43F347J), BOSCO ALESSANDRO, BOSCO CONCETTA
(C.F. BSCCCT68P61H7031), e BOSCO FERDINANDO, nella
qualità di eredi di BOSCO SALVATORE; LOPINTO FLORA,
BOSCO CONCETTA e BOSCO MASSIMO, nella qualità di
eredi

di BOSCO GENNARO; BOSCO ROSA; BOSCO ITALIA;

BOSCO LUCIETTA; BOSCO ANTONIA e DI ME0 ERMINIA,
anche nella qualità di procuratrice generale di DI
MEO GENEROSO e DI NEO ROBERTO, questi ultimi nella
qualità di eredi di BOSCO ALESSANDRINA,

ALESSANDRINA);

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA C.
NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato DILETTA
BOCCHINI (STUDIO LEGALE PAZIENZA), rappresentati e
difesi dagli avvocati CONCETTA BOSCO, ANGELA
FERRARA, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;

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- controricorrentl e ricorrenti incidentali contro

PROVINCIA DI AVELLINO (c.f. 80000190647), in persona
del Commissario Straordinario pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86,

e difesa dagli avvocati GENNARO GALIETTA, CARMEN
PEDICINO, giusta procura a margine del ricorso
principale;
controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

395/2008 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

OSCAR

MERCOLINO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha

concluso per il rigetto

di entrambi i ricorsi e

presso l’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata

compensazione delle spese.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.03.1997 la Corte di appello di Napoli, annullata per non integrità del
contraddittorio la sentenza resa il 18-25.10.1994 dal Tribunale di Sant’Angelo dei

settembre del 1971, nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Avellino, da
Alessandro Bosco, deceduto nel corso del giudizio, poi riassunto ma non da o nei
confronti di tutti i suoi dieci figli e comunque di tutti i suoi eredi, rimetteva la causa al
giudice di primo grado. Con l’atto introduttivo Alessandro Bosco aveva dedotto che per la
realizzazione di un’opera viaria pubblica, la convenuta Provincia aveva parzialmente
occupato con procedura d’urgenza (decreto del 15.07.1969) un fondo di sua proprietà
posto in agro di Montella e Bagnolo Irpino, che l’occupazione era stata illegittima e
comunque tale era divenuta per il decorso del termine biennale previsto per l’adozione del
decreto di esproprio, invece mancata, che era stata occupata una zona assai più vasta di
quella indicata nel decreto autorizzativo, che i danni arrecati al suo fondo erano
ingentissimi, avendo l’occupazione deviato lo scolo delle acque regimentate, creato
pericolo di frane e smottamenti, distrutto alberi da frutto, dato luogo allo scarico di
materiale pietroso sul terreno, cancellato il viottolo che serviva da accesso alla proprietà;
tanto premesso, l’attore aveva chiesto la condanna della Provincia di Avellino al
pagamento dell’indennità da occupazione temporanea, di una somma pari al valore venale
del bene occupato ed, infine, al risarcimento dei danni subiti. Giuseppina, Lucia,
Salvatore, Alessandrina, Gennaro, Antonietta, Rosetta ed Italia Bosco, con atto notificato
nel novembre del 1997 sia agli altri coeredi, ovvero a Giuseppe Bosco (anch’egli figlio di
Alessandro) ed a Felice, Alessandro e Mario Liccardi (nipoti di Alessandro, succeduti alla
sua defunta figlia Salvina Bosco), che rimanevano contumaci, e sia all’Amministrazione
della Provincia di Avellino, riassunsero il giudizio dinanzi al Tribunale di Sant’Angelo

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Lombardi, con cui era stata decisa, anche all’esito di CTU, la controversia introdotta nel

dei Lombardi, riproponendo le domande già avanzate dal loro comune dante causa.
L’Amministrazione provinciale si costituiva, eccependo in rito la nullità dell’atto di
citazione in riassunzione per difetto di procura ad litem nonché la nullità della notifica di

per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con sentenza del 24.08.2004 il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, respinte le
eccezioni preliminari della convenuta, condannava la Provincia a pagare agli attori la
somma complessiva di E 4.395,48 a titolo di indennità per occupazione legittima e di
risarcimento dei danni, tenendo anche conto della rinnovata CTU.
Contro questa sentenza proponevano appello principale Giuseppina, Salvatore, Rosa,
Italia, Lucia ed Antonia Bosco, nonché Flora Lopinto, Concetta e Massimo Bosco, quali
eredi del defunto Gennaro Bosco, nonché ancora Erminia Di Meo, quest’ultima anche
quale procuratrice di Generoso e Roberto Di Meo, tutti e tre eredi della defunta
Alessandrina Bosco, notificando la citazione introduttiva oltre che a Giuseppe Bosco ed
agli eredi di Salvina Bosco, ossia Felice, Alessandro e Mario Liccardi, rimasti contumaci,
all’Amministrazione provinciale di Avellino, che resisteva al gravame proponendo anche
appello incidentale.
Con sentenza del 16.11.2007-1°.02.2008 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello
incidentale e in parziale accoglimento di quello principale, liquidava pro quota in favore
soltanto delle parti costituite, il risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, oltre
rivalutazione e interessi, nonché l’indennità per l’occupazione legittima; condannava
infine l’ Amministrazione provinciale di Avellino al pagamento delle spese.
Per quanto ancora possa rilevare, la Corte territoriale osservava e riteneva che:
fossero infondate le due eccezioni svolte in rito sin dal primo grado del giudizio dalla
Provincia di Avellino e da questa riproposte in via di appello incidentale. In primo luogo,

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tale atto e nel merito richiamando le difese già svolte nel processo annullato, concludendo

la costituzione della Provincia nel giudizio riassunto, avvenuta all’udienza effettiva di
prima comparizione, già rinviata due volte per l’astensione dei procuratori del foro di
Sant’Angelo dei Lombardi, aveva sanato il vizio di notifica dell’atto di citazione in

156 comma 3 c.p.c.) – senza che potesse avere rilievo la circostanza che detta notifica,
eseguita presso il domicilio del difensore dell’ente costituitosi nel primo processo svoltosi
dinanzi al Tribunale anziché presso il domicilio di quello costituitosi in sua sostituzione
nel primo processo di appello, fosse da considerarsi inesistente (anziché meramente nulla,
come ritenuto dal primo giudice). La differenza fra le ipotesi di nullità ed inesistenza della
notifica, in caso di costituzione della parte convenuta, avrebbe inciso infatti unicamente
sulla decorrenza della sanatoria, operante nel primo caso ex tunc e nel secondo ex nunc:
ne conseguiva che, essendosi la Provincia costituita senza eccepire tempestivamente, e
prima di ogni altra sua difesa, l’estinzione del giudizio a causa della sua mancata
riassunzione nei termini, il processo si era ritualmente instaurato fra le parti. La procura
conferita dagli eredi Bosco all’avv. Giuseppina Bosco, loro difensore, a margine del
primo atto d’appello doveva poi ritenersi pienamente valida anche ai fini della
riassunzione del giudizio. Essa conteneva infatti un ampio mandato per il predetto legale,
autorizzato a rappresentare e difendere gli appellanti non solo in quel grado ma anche “in
ogni altra procedura inerente e conseguente”. Ora, contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante incidentale, l’art. 125 disp. att. c.p.c. non prescriveva la necessità di
un’autonoma procura per la fase della riassunzione, per la quale era invece sufficiente la
procura inizialmente conferita ove essa, in mancanza di limitazioni, avesse dovuto
ritenersi operante per tutti i gradi e le fasi del giudizio di merito. Né, sotto altro profilo,
poteva dubitarsi che il riferimento ad “ogni altra procedura inerente e conseguente” al
primo giudizio d’appello non comprendesse anche l’eventuale fase di riassunzione del

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riassunzione – per aver questo ugualmente raggiunto lo scopo al quale era destinato (art.

processo dinanzi al Tribunale, posto che con il primo motivo di gravame gli eredi Bosco
avevano eccepito la nullità della sentenza impugnata proprio a causa della mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Non si

atto d’appello fosse stata conferita anche all’avv. Continisio e che gli appellanti avessero
eletto domicilio presso il suo studio potessero costituire prova della limitazione del
mandato a quel grado del giudizio anche per l’avv. Bosco: era appena il caso di rilevare in
proposito che, in presenza di una pluralità di difensori e in difetto di un’espressa, diversa
manifestazione di volontà, il mandato defensionale si presumeva disgiunto e che
l’elezione di domicilio costituiva atto ontologicamente distinto dalla procura cui accedeva
e non era pertanto requisito di validità del mandato alle liti;
il diritto di proprietà di Alessandro Bosco sugli immobili dedotti in giudizio risultava
provato dall’atto di divisione 18.3.68. Lo stesso decreto prefettizio del 15.7.69, che
ordinava l’occupazione in via d’urgenza di tali terreni, li individuava come appartenenti
all’attore: spettava dunque alla Provincia di fornire prova dell’eccezione con la quale
aveva sostenuto che una parte dei suoli in questione era invece di proprietà del comune di
Montella;
la Provincia, inoltre, non aveva impugnato la statuizione con la quale il primo
giudice aveva affermato che essa aveva acquistato la titolarità dei terreni dedotti nel
presente giudizio in via di accessione invertita, per aver realizzato l’opera pubblica entro
la scadenza del termine fissato nel decreto di occupazione legittima (ovvero entro il
15.7.71), senza avere però mai emesso il decreto definitivo di esproprio. La decisione era
pertanto coperta sul punto da giudicato interno;
andavano dichiarati inammissibili i motivi di appello incidentale con i quali la
Provincia, sul presupposto della nullità della prima ctu, svolta dal geometra Raffone,

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vedeva, infine, in qual modo le circostanze che la procura apposta a margine del primo

censurava la sentenza impugnata per avere liquidato i danni recependo integralmente le
conclusioni assunte dal secondo ctu, arch. Abbondandolo, che, a suo dire, non aveva
svolto alcuna indagine ed aveva acriticamente aderito alle valutazioni compiute dal suo

geometra Raffone e non aveva contestato sotto alcun profilo le conclusioni da questi
raggiunte in ordine all’estensione dell’area occupata ed irreversibilmente trasformata, al
valore a mq. della stessa ed alla sussistenza ed all’ammontare degli ulteriori danni subiti
da Alessandro Bosco per la perdita dei frutti pendenti, per i lavori di scavo eseguiti su
terreni di sua proprietà confinanti con quelli oggetto della procedura ablatoria e per
l’avvenuta occupazione di altri terreni con materiali di risulta. Ne conseguiva che, poiché
l’appellante incidentale non era legittimata ad eccepire la nullità della prima ctu (nullità
che avrebbe potuto essere invocata, a norma dell’alt 157 comma 2 c.p.c. unicamente dagli
eredi Bosco pretermessi nel primo giudizio svoltosi dinan7i al Tribunale), le risultanze
della stessa (non censurate neppure dagli appellanti principali) non potevano ritenersi in
contestazione e non potevano formare oggetto di esame e/o di revisione.
Avverso questa sentenza la Provincia di Avellino ha proposto ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi e notificato il 22.01.2009 a Giuseppina, Salvatore, Concetta,
Massimo, Rosa, Italia, Lucietta, ed Antonia Bosco, alla Lopinto, ed alla Di Meo, in
proprio e nella spiegata qualità. Il 3.03.2009 Lovo Francesco e Lovo Gioconda, quali
eredi di Bosco Giuseppina, Pasini Mirella, Alessandro, Concetta e Ferdinando Bosco,
quali eredi di Salvatore Bosco; Flora Lopinto con Concerta e Massimo Bosco; Rosa,
Italia, Lucietta ed Antonia Bosco, la Di Meo, anche quale procuratrice generale dei
germani Generoso e Roberto Di Meo, hanno resistito con controricorso ed hanno proposto
ricorso incidentale fondato su un motivo, cui la Provincia ha replicato con controricorso
notificato il 10.04.2009. Gli stessi hanno anche depositato memoria

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predecessore. L’ente territoriale, infatti, non aveva mosso alcuna censura all’operato del

MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso l’Amministrazione Provinciale di Avellino denunzia:
“Nullità della sentenza e del procedimento, la nullità della citazione in

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis «Dica la Corte se la procura al difensore conferita per il
giudizio di appello abbia efficacia anche nella successiva fase di riassunzione.».
Ti motivo non ha pregio, ponendo la ricorrente un irrituale, generico interrogativo di
diritto, muto in ordine sia alle accertate peculiarità del caso, per le quali la procura in
questione non recava alcuna limitazione dei poteri con la stessa conferiti in appello ai
difensori, ed anzi li abilitava ad “ogni altra procedura inerente e conseguente”, quale
appunto la riassunzione del giudizio ad opera di uno di loro, e sia alla regola normativa
applicata dai giudici di merito, in base alla quale, dato anche questo contesto, non si era
necessario un nuovo mandato difensivo per procedere alla riassunzione (in tema cfr anche
Cass. n. 19937 del 2004; n. 8806 del 2008; n. 7983 del 2010).
“Nullità della sentenza e del procedimento; nullità della notifica dell’atto di
riassunzione – art. 360 comma 4 c.p.c.- errores in procedendo.”
Formula il seguente quesito di diritto«Dica la Corte di Cassazione se la notifica
dell’atto riassuntivo, ex attt. 353 e 354 c.p.c., alla parte costituita a mezzo di procuratore
in sede di appello vada effettuata presso detto procuratore.”.
Anche il secondo motivo non merita favorevole apprezzamento.
In effetti l’atto di riassunzione non avrebbe dovuto essere notificato presso il procuratore
costituitosi solo nel giudizio di primo grado in rappresentanza dell’Amministrazione
convenuta, ma presso il diverso procuratore a cui tale parte aveva conferito il potere di
rappresentarla nel giudizio di appello; tuttavia la precedente designazione, data anche la

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riassunzione per difetto di procura — art. 360 comma 4 c.p.c. errores in iudicando.”.

tipologia del collegamento intercorso tra la Provincia ed il professionista da lei nominato
per il solo primo grado, legittimava la riconduzione del vizio della notificazione
nell’ambito delle nullità di tale atto, rimasta in effetti sanata per raggiungimento dello

grado, come irreprensibilmente ritenuto nell’impugnata sentenza.
3.

“Violazione dell’art. 81 c.p.c. in rapporto all’art. 3 DPR n. 327/2001 e succ.
modif. e integraz. – violazione e falsa applicazione di nonne di diritto — art. 360 comma
3 c.p.c. – errores in iudicando”
Formula il seguente quesito di diritto<>
Il motivo è inammissibile per genericità sia del formulato quesito di diritto che della
relativa illustrazione, in cui si sovrappongono i diversi istituti della legittimazione attiva e

!

passiva, senza involgere le ragioni poste dalla Corte distrettuale a fondamento della
soluzione data alle controverse e delibate questioni di legittimazione processuale e
titolarità del rapporto.
4. “Violazione degli artt. 8 ss. DPR 327/2001 – violazione e falsa applicazione di norme
di diritto – art. 360 comma 3 c.p.c. – errores in iudicando”
Formula il seguente quesito di diritto«Dica la Corte in quali casi l’occupazione
preordinata alla espropriazione diventa illegittima.>>
Il motivo è inammissibile per genericità del formulato quesito di diritto, meramente
esplorativo.
5. “Nullità della CTU – violazione delle norme sulle modalità e sui limiti di svolgimento
dell’incarico – nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc.- errores in
procedendo. Della incongruità della motivazione in riferimento agli elementi probatori
acquisiti – art. 360 comma 5 cpc – errores in iudicando.

10
e

scopo, dalla costituzione della medesima amministrazione nel riassunto giudizio di primo

4

e

Formula il seguente quesito di diritto<>.

generico, sia perché manca la prescritta sintesi delle censure attinenti alla motivazione
dell’impugnata sentenza, le cui rationes decidendi sul punto in questione non appaiono
nemmeno involte dalle dedotte censure.
Col ricorso incidentale si deduce:
1.

“Erronea interpretazione della C.T.U. ed erronea motivazione (art. 360, comma
5 c.p.c.)”.
Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto e della sintesi dei rilievi
inerenti alla motivazione dell’impugnata sentenza, prima che perché con esso si prospetta
un errore materiale e segnatamente di calcolo (£ 6.580.676 in luogo di £ 6.762.676), che
insuscettibile di correzione in questa sede.
Conclusivamente si deve respingere il ricorso principale e dichiarare inammissibile
l’incidentale, con compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, data la
reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015

Il Cons.est.

Il motivo è inammissibile sia perché di nuovo il relativo quesito di diritto è del tutto

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