Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10082 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10082 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 5247/08 proposto da:
Moranduzzo Luigi, elettivamente domiciliato in Milano,
Piazza Filippo Meda n. 3, presso lo Studio dell’Avv.
Fabio Pace, che lo rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
Comune di Milano, in persona del suo Sindaco
tempore,

pro

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Marzio n. 3, presso lo Studio dell’Avv. Raffaele Izzo
che, anche disgiuntamente, lo rappresenta e difende
cogli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini e
Ruggero Meroni, giusta delega in calce al

Data pubblicazione: 09/05/2014

controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 100/16/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 27
dicembre 2006;

udienza del 19 marzo 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Fabio Pace, per il ricorrente;
udito l’Avv. Irma Marinella, per delega dell’Avv.
Ruggero Meroni, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 100/16/06, depositata il 27
dicembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, accolto l’appello dell’Ufficio, in
riforma della decisione n. 64/25/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano, respingeva i riuniti
ricorsi proposti dal contribuente Moranduzzi Luigi
avverso gli avvisi di accertamento coi quali il Comune
di Milano recuperava a ICI per gli anni 1999 2000 2001
2002 l’area sulla quale era stata edificata la “prima”
abitazione; secondo il Comune di Milano, difatti,
durante i lavori di ampliamento in sopraelevazione

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

della “prima” abitazione, l’area in parola sarebbe
stata da considerarsi “fabbricabile” ai sensi dell’art.
5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e come tale
soggetta a ICI.
La CTR, dato dapprima atto che “Nulla controdeduceva il
Ricorrente, non costituito”, respinta poi l’eccezione

comma 2 bis,
temporis,

d.lgs. n. 504 cit., applicabile

ratione

non sarebbe stata necessaria l’allegazione

della richiamata concessione edilizia in quanto atto
conosciuto dal contribuente, né sarebbe stata
necessaria l’allegazione dei richiamati listini OMI e
CCIA in quanto pubblicamente conoscibili, “nel merito”
accertava che la costruzione in sopraelevazione era
stata provata dalla concessione edilizia e in ragione
di ciò statuiva che i lavori di ampliamento
costituivano presupposto impositivo ai sensi dell’art.
5, comma 6, d.lgs. n. 504 cit. E per di qui la finale
conclusione, secondo la CTR, per cui “Gli elementi
forniti dall’Amministrazione Comunale, nelle
motivazioni degli atti d’accertamento, appaiono
esaustivi rispondendo ai principi generali voluti dalla
legge per conferire agli stessi il requisito di
legittimità”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Il Comune di Milano resisteva con controricorso.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.

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di nullità degli avvisi perché ai sensi dell’art. 11,

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, dal contribuente
enumerato col due, la sentenza veniva censurata, in
rubrica, nel modo che segue: “Sulla nullità della
sentenza e del procedimento d’appello, per aver il
giudice d’appello, in violazione degli artt. l, 31 e 61

controversia senza che alla parte appellata sia stato
notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione”; in effetti, il contribuente lamentava che
erroneamente la CTR aveva affermato la contumacia;
mentre, invece, l’assenza all’udienza di discussione
era da addebitarsi alla omessa comunicazione
dell’avviso di trattazione; il quesito era: “Se
l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione
dell’udienza alla parte ritualmente costituita e la
conseguente trattazione dell’udienza in assenza della
parte costituita comportino quale effetto la nullità
della sentenza emessa e dell’intero giudizio di secondo
grado”.
Il motivo è inammissibile.
In effetti, quello che il contribuente ha denunciato è
un tipico errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Il contribuente ha difatti dedotto come la sentenza si
sia fondata su di un errore percettivo, quest’ultimo
consistente nell’aver la CTR ritenuto la contumacia,
nonostante vi fosse stata costituzione. Un errore che
doveva esser perciò censurato con lo specifico mezzo
d’impugnazione, ai sensi dell’art. 398 ss. c.p.c.

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d.lgs. 546/1992 e 101 c.p.c., trattato e deciso la

(circa la possibilità che con la denuncia per
violazione di legge, venga in modo inammissibile
impugnato un errore revocatorio, v. Cass. sez. III n.
10066 del 2010; Cass. sez. I n. 18152 del 2002).
2. Con il secondo motivo di ricorso, dal contribuente
enumerato con il tre, la sentenza veniva censurata, in

applicazione degli artt. 1, 31, 32, 33, 34 e 61 d.lgs.
546/1992 e 101 c.p.c.”; l’illustrazione del motivo era,
nella sostanza, identica a quella del mezzo precedente;
ma

il

quesito

sottoposto

era:

“Se

l’omessa

comunicazione dell’avviso di trattazione alla parte
ritualmente costituita e la conseguente trattazione
dell’udienza in assenza della parte costituiscano
violazione degli artt. l, 31, 32, 33, 34 e 61 d.lgs.
546/1992”.
Il motivo è inammissibile perché lo stesso non coglie
la ratio decidendi della sentenza (Cass. sez. III n.
10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011), la
quale ha pronunciato sul presupposto dell’accertamento
della contumacia della contribuente, senza cioè mai
mettere in discussione che l’omessa comunicazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione
comportasse la nullità della sentenza.
3. Con il terzo motivo di ricorso, dal contribuente
enumerato con il quattro, la sentenza veniva censurata,
in rubrica, nel modo che segue: “Sull’illegittimità
della sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione

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rubrica, nel modo che segue: “Sulla violazione o falsa

all’art. 360 c.p.c.”; tuttavia, nell’illustrazione del
motivo, il contribuente lamentava che la CTR avesse
giudicato “esaustivi gli elementi forniti in corso di
giudizio dalla controparte” senza alcuna “valutazione
critica dell’idoneità di tali elementi a costituire
motivazione idonea in concreto”; peraltro, ancora

superficie edificabile, sulla base degli indici
urbanistici previsti dalla concessione edilizia e dalla
costituzione di vincolo di destinazione urbanistica
nonché al valore dell’area stimato sulla base di una
percentuale di incidenza rispetto al valore finito
determinato sulla base di una pubblicazione non
allegata all’atto di accertamento, possano costituire
ex se elementi idonei a integrare la motivazione di un
atto accertamento d’ufficio ex art. 5 d.lgs. n. 504 del
30 dicembre 1992″.
Il motivo è inammissibile per violazione degli artt.
366, comma l e 366 bis c.p.c. E questo perché il vizio
esposto in rubrica è diverso rispetto a quello
illustrato e ulteriormente diverso è il vizio
prospettato nel quesito di diritto; ciò che,
all’evidenza, in nessun modo permette a questa Corte di
individuare quale sia realmente l’errore denunciato e
mai peraltro normativamente specificato; e, del resto,
il quesito è inestricabilmente composto di denunce di
fatto circa l’idoneità della motivazione degli avvisi e
di denunce di diritto circa l’omessa allegazione
documentale; con la conseguenza che a questa Corte

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diversamente, il quesito era: “Se il riferimento alla

viene

così

impedito

ogni

tipo

di

esercizio

nomofilattico, non essendo assolutamente certa la
regula iuris

richiesta (Cass. sez. III n. 17882 del

2012; Cass. sez. III n. 19733 del 2011).
4. Con il quarto motivo, dal contribuente enumerato con
il cinque, la sentenza veniva censurata, in rubrica,

per insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366

bis c.p.c., manca di un qualunque tipo

quesito di diritto o di fatto.
5. Con il quinto motivo, dal contribuente enumerato con
il sei, la sentenza era censurata, in rubrica, in
questa maniera: “Sull’illegittimità della sentenza per
violazione e falsa applicazione degli artt. l, 2 e 5
d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 in relazione
all’art. 360 c.p.c.”; a riguardo, il contribuente
evidenziava che l’abitazione era stata semplicemente
sopraelevata e che erroneamente la CTR aveva da ciò
ricavato l’esistenza del presupposto impositivo di cui
all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504 cit.; secondo il
contribuente, invece, non potevasi ritenere che, per il
periodo di costruzione della sopraelevazione, l’area
avesse natura edificabile ai fini ICI; dopo di che il
contribuente terminava osservando che mai “l’area che
di fatto costituisce pertinenza di un fabbricato è
soggetta a ICI come area fabbricabile anche se
autonomamente accatastata”; il quesito era: “Se la

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nel modo che segue: “Sulla illegittimità della sentenza

sopraelevazione

di

un

fabbricato

avente

le

caratteristiche di prima abitazione e costituente
pertinenza del fabbricato medesimo, possa essere
qualificata area fabbricabile

ex art. 5 d.lgs. n. 504

del 30 dicembre 1992 o se piuttosto in quanto area
funzionalmente collegata al fabbricato sia

segua invece il regime del fabbricato

ex art. l d.lgs.

n. 504 30 dicembre 1992, bene principale”.
Il motivo è infondato.
Invero, a giudizio di questa Corte, l’art. 5, comma 6,
d.lgs. n. 504 cit., il quale stabilisce che “In caso di
utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell’articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato”, è riferibile
anche alle ipotesi di area sulla quale è stata
edificata un’abitazione in cui vi sia stato ampliamento
mediante sopraelevazione. In effetti, il meccanismo
divisato dal legislatore è nel senso di non considerare
ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione

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insuscettibile di autonoma e separata disciplina e

e in suo luogo di considerare invece come fabbricabile
l’area su cui lo stesso insiste. L’area cioè ridiventa
fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione
dell’immobile non viene completata. E questo perché,
venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene
tassata l’area come se il fabbricato non esistesse. Ed

d.lgs. 546 cit. stabilisce che l’area su cui insiste la
ristrutturazione è da considerarsi fabbricabile ai fini
ICI anche in deroga all’art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504
cit. Norma per cui, ad esempio, è stabilito che “per
area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi”. Quindi soggetta a ICI è tutta
l’area, anche se inedificabile secondo gli strumenti
urbanistici ordinari.
6. Con il sesto motivo di ricorso, enumerato dal
contribuente con il sette,

la sentenza veniva

censurata, in rubrica, nel modo che segue:
“Sull’illegittimità della sentenza per violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504 del 30
dicembre 1992 in relazione all’art. 360”; e, a
riguardo, il contribuente criticava la CTR per aver
confermato i criteri con i quali il Comune di Milano
aveva determinato il valore dell’area, “senza procedere
ad alcuna valutazione critica della effettiva idoneità”
degli stessi; il quesito era: “Se è conforme ai criteri
di valutazione del bene previsti dall’art. 5 d.lgs. n.
504/92 una valutazione che si fondi sugli indici

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anzi deve essere osservato che l’art. 5, comma 6,

esENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B. – N.5

MATERIA TRIBUTARIA

urbanistici previsti dalla concessione edilizia e dalla
costituzione di vincolo di destinazione urbanistica
nonché su un valore dell’area stimato sulla base del
28% (valore d’incidenza del costo) rispetto a quello
finito dell’immobile”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366

motivo non corrisponde al tema del quesito, in
quest’ultimo non viene svolta alcuna critica alla
sentenza; cioè, non viene assolutamente spiegato in
quale errore di fatto o di diritto sarebbe incorsa la
CTR; mentre, in realtà, viene avanzata una semplice
generica interrogazione a questa Corte, senza alcuna
individuazione della

regula iuris

richiesta, rendendo

con ciò impraticabile qualsiasi esercizio di
nomofilachia (Cass. sez. III n. 17882 del 2012; Cass.
sez. III n. 19733 del 2011).
7. Nella novità e particolarità della lite, debbono
farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare le spese del grado.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le

bis c.p.c. perché, in disparte che l’illustrazione del

spese del presente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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giorno 19 marzo 2014
IL
Roma, n

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