Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10081 del 26/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10081 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 22801-2006 proposto da:
LOPEZ MARIANNA C.F.

LPZMNN25S69A981J,

CANTANTE

PASQUALE CNTPQL22E05A981S, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE B. BUOZZI 47, presso lo studio
dell’avvocato SORGENTONE ANDREA, rappresentati e
difesi dagli avvocati ROMANI GUIDO, ANGELETTI
2..012

RIZIERO;
– ricorrenti –

1-939

contro

CONDOMINIO VIA MONTE DEL GALLO 91 ROMA;
– intimato –

Data pubblicazione: 26/04/2013

avverso la sentenza n.

2362/2005 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato GUIDO ROMANI difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e deposita in udienza la ricevuta della spedizione
della raccomandata per la notifica del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

,i

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione in data 2 ottobre 1986, Marianna Lopez e
Pasquale Cantante convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il
Condominio di Via Monte del Gallo n. 91, in Roma, chiedendo di accertare

stesso, nonché l’inesistenza di un legittimo regolamento condominiale e
di legittime tabelle millesimali, e di dichiarare la nullità ed illiceità
della deliberazione del 16 giugno 1986, mai comunicata, e delle
conseguenti ripartizioni di spesa in essa determinate.
2. – Con sentenza n. 9552 del 2001, il Tribunale adito rigettò la domanda
per decadenza degli attori dalla impugnazione per decorso del termine di
cui all’art. 1137 cod.civ.
3. – Avverso tale sentenza la Lopez ed il Cantante proposero appello, che
fu parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza
depositata il 25 maggio 2005. Il giudice di secondo grado, rilevato che,
stante la sospensione del periodo feriale, la notifica della citazione
era avvenuta in tempo utile, sicchè la impugnazione doveva considerarsi
tempestiva, osservò che in merito alla costituzione del condominio

e dichiarare l’inesistenza di legittima costituzione del condominio

esisteva una pregiudiziale, rappresentata da una sentenza, emanata in
data 13 febbraio 1970 dal Tribunale di Roma, che annullava il regolamento
di condominio adottato dall’assemblea dei condomini di Via Monte del
Gallo n. 51 solo in relazione ad alcuni capi dello stesso, concernenti
questioni non rilevanti nella presente sede. Dunque, l’esistenza del
condominio e del regolamento per i capi non annullati era materia non più
controversa per l’avvenuta formazione di un giudicato sul punto.
3

&,

L’esistenza di tabelle millesimali si desumeva poi non solo
dall’allegazione delle stesse, ma anche dall’interrogatorio formale
dell’amministratore espletato in primo grado, e dalla produzione del
verbale assembleare in data 25 novembre 1985, cui aveva presenziato un

senza alcuna contestazione nè da parte del delegato né successivamente da
parte degli stessi appellanti: ciò che evidenziava la esistenza delle
tabelle e l’acquiescenza alle stesse da parte di costoro.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la signora Lopez ed il
signor Cantante affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Il condominio intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., nonché la
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della controversia. Osservano i ricorrenti che non esisterebbe
agli atti alcuna sentenza emanata il 13 febbraio 1970, e che comunque la
Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto coperta da giudicato la
questione relativa alla inesistenza di legittima costituzione del
condominio e del regolamento condominiale con specifico riferimento
all’approvazione di ripartizioni proporzionali delle quote di proprietà e
di uso (tabelle millesimali), sul presupposto che la richiamata sentenza
del 1970, avendo pronunciato intorno alla illegittimità di alcune
clausole del regolamento di condominio, avrebbe anche accertato la
sussistenza e legittimità di regolari e vincolanti tabelle millesimali,

4

delegato del Cantante, le cui quote millesimali erano state indicate

come fatto deducibile per esclusione dal giudicato. Al contrario, la
predetta sentenza non costituirebbe giudicato sul punto, in quanto
l’avvenuta approvazione di regolari tabelle millesimali costituirebbe una
mera presunzione intuibile dal contenuto della sentenza stessa. In

dell’avvenuto passaggio in giudicato della invocata sentenza.
2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2719 e 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che la
esistenza delle tabelle sarebbe stata desumibile dalla avvenuta
allegazione delle stesse, laddove esse non risulterebbero allegate,
esistendo agli atti solo delle riproduzioni fotostatiche disconosciute
dalla difesa della Lopez e mai allegate in originale. Né risulterebbe
prodotta la prova scritta della delibera in esito alla quale sarebbe
avvenuta l’approvazione di regolari tabelle millesimali. In ogni caso, la
esistenza

di

tali

tabelle

non

si

sarebbe

potuta

desumere

dall’interrogatorio formale dell’amministratore nonché dalla produzione
in giudizio del verbale assembleare 25 novembre 1985, non potendosi
giungere all’accertamento della predetta questione attraverso un semplice
apprezzamento del giudice in ordine alle risultanze negative di un
interrogatorio o attraverso mere presunzioni e prove indirette quale il
comportamento di un delegato all’assemblea, la cui rappresentatività era
stata radicalmente contestata.
3. – Le censure, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla intima
5

subordine, i ricorrenti deducono la inesistenza di alcuna prova

connessione tra di esse, sostanzialmente entrambe incentrate sulla non
raggiunta prova della esistenza delle tabelle millesimali in base alle
quali erano state poste a carico degli attuali ricorrenti le spese
condominiali, sono prive di pregio.

non può essere dedotta al fine di sottrarsi al pagamento degli oneri
condominiali. A fronte di una ripartizione delle spese operata
dall’assemblea, attraverso una delibera, lo strumento per opporvisi è
quello della contestazione dei criteri seguiti per la ripartizione
stessa.
3.2. – Con riguardo più specificamente alla fattispecie in esame, deve,
poi, aggiungersi che la Corte di merito ha compiuto una plausibile ed
argomentata valutazione delle risultanze processuali, che muove dalla
interpretazione del giudicato della sentenza del 1970 del Tribunale di
Roma che annullava alcuni capi del regolamento del condominio di Via
Monte del Gallo n. 91, in Roma, e dalla quale il giudice di secondo grado
ha desunto l’accertamento definitivo della esistenza del regolamento per
le parti non annullate.
La Corte capitolina ha poi dedotto la esistenza delle tabelle
millesimali, e l’acquiescenza alle stesse da parte degli attuali
ricorrenti, dall’interrogatorio dell’amministratore e dal verbale
dell’assemblea del 25 novembre 1985, relativa alla formazione delle
tabelle, cui aveva presenziato un delegato del Cantante (il cui consenso
era rilevante ai fini della validità della delibera: v. Cass., sent. n.
3251 del 1998), che non aveva contestato la ripartizione delle quote
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3.1. – Va, anzitutto, chiarito che la mera mancanza formale delle tabelle

millesimali, come non lo avevano fatto né lo stesso Cantante né la Lopez
attraverso la impugnazione della delibera. Quest’ultima costituisce
dunque prova della vigenza della tabella (v. Cass., sent. n. 602 del
1995).

provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta
dal condominio intimato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 12 ottobre 2012.

4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a

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