Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10081 del 09/05/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10081 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 15572-2009 proposto da:
SVEZIA CAR SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato D’ANDRIA CATALDO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
2014
1040
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
Data pubblicazione: 09/05/2014
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 20/2008 della COMM.TRIB.REG.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANDRIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.
di MILANO, depositata il 05/05/2008;
15572-09
Svolgimento del processo
Svezia Car s.r.l. acquistava da Bilia Svezia Car s.p.a.,
con atto del marzo 2001, un ramo d’azienda commerciale.
Il valore dichiarato veniva rettificato (dall’ufficio di
Milano
dell’agenzia
delle
entrate)
in
relazione
all’avviamento, con elevazione da lire 400.000.000 a lire
1.297.000.000, previa attualizzazione del reddito medio
operativo delle vendite (Ros per la regione Lombardia
tratto dal Fisco web) al tasso di rendimento dei titoli di
stato per il 2001 (2,5 %), ritenuto corrispondente alla
minima
remunerazione
ottenibile
dall’imprenditore
nell’esercizio dell’attività.
L’atto era impugnato,
con separati ricorsi,
dalla
venditrice e dall’acquirente.
Il ricorso dell’acquirente veniva infine respinto dalla
commissione tributaria regionale della Lombardia con
sentenza n. 20-15-08 del 5 maggio 2008.
Il ricorso della venditrice veniva invece accolto, giacché
la decisione favorevole di primo grado era confermata
dalla medesima commissione tributaria regionale con
sentenza n. 6-34-08 del 14 febbraio 2008.
La società acquirente Svezia Car s.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nei di
lei confronti, articolando tre motivi di censura e infine
depositando una memoria.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1
I. – Col primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi
dell’art. 1306 c.c., il giudicato favorevole alla parte
venditrice formatosi dopo la conclusione del giudizio
d’appello da essa ricorrente instaurato ,e in pendenza dei
termini per impugnare la sentenza.
L’eccezione è fondata.
II. – Il giudicato è invocato ex art. 1306 cpv. c.c. in
relazione ai profili di solidarietà nel medesimo debito,
essendosi trattato dell’imposta di registro in relazione
alla quale il venditore è obbligato in solido con
l’acquirente (art. 57 d.p.r. n. 131 del 1986).
L’acquirente, salvo che non si sia formato nei propri
confronti un altro giudicato (v. per tutte Cass. n. 2888108; n. 7334-08), può avvalersi del giudicato favorevole
formatosi nei confronti del venditore (finanche ove non
abbia a sua volta impugnato l’atto tributario) stante
l’ovvia identità del valore del bene oggetto del
trasferimento (cfr. per es., in tema di registro e di
Invim, Cass. n. 14696-08; n. 22885-05).
Egli è peraltro tenuto a dedurre tempestivamente il
giudicato in questione. Cosa che può fare anche per la
prima volta in sede di legittimità, ove quel giudicato si
sia formato (come nella specie) dopo la conclusione del
giudizio di merito, da esso acquirente separatamente
instaurato. Trattasi di un’applicazione pedissequa
dell’ormai consolidato principio secondo cui il giudicato
esterno è deducibile in cassazione quando esso si sia
2
formato successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata (v. sez. un. n. 13916-06).
III. – Ebbene la ricorrente ha fornito la prova della
deduzione afferente, dal momento che ha prodotto in
giudizio la copia della sentenza con la quale la
giudizio
venditrice,
separatamente
ha
instaurato
confermato
società
dalla
integrale
l’accoglimento
dell’opposizione e l’annullamento dell’atto impositivo.
Restano al dunque assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Invero la corte deve cassare la sentenza impugnata e
decidere la controversia anche nel merito, con pronuncia
di accoglimento del ricorso proposto dall’acquirente
contro il medesimo avviso di rettifica.
IV.
– Alla stregua di quanto esposto, vanno ritenuti
esistenti giusti motivi di compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e decidendo nel merito accoglie l’originaria
impugnazione
della
contribuente
avverso
l’atto di
rettifica; compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 18 marzo 2014.
Il Co4sigliere es tensore
commissione tributaria regionale della Lombardia, nel