Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10081 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. I, 09/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA sul ricorso 14923-2009 proposto da:

IMPRESA EDILE ZANGARDI VINCENZO (c.f. (OMISSIS)), in persona del

titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI

1, presso l’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SILVESTRI SANDRO, MAROTTA CARMELA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ARTE CASA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore dott. B.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso l’avvocato CHIEFARI MARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONDINI ALESSANDRO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MODENA, depositato udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienze del 05/04/2011

dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.V., in qualità di titolare di omonima impresa edile, con atto d’opposizione proposto innanzi al Tribunale di Modena, ha chiesto ammettersi allo stato passivo del fallimento Arte Casa s.r.l. col privilegio previsto dall’art. 2751 bis C.C., n. 5 l’intero credito per corrispettivo di lavori svolti in favore della società fallita, dolendosi dell’esclusione, disposta dal giudice delegalo in sede di formazione dello stato passivo, delle somme portate da due fatture nn. (OMISSIS), relative ad opere che avevano interessato l’abitazione personale dell’amministratore e non la società fallita, delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo emesso successivamente alla dichiarazione di fallimento dell’ingiunta, e delle spese per diffida stragiudiziale. Il Tribunale ha respinto l’opposizione con decreto depositato il 19 maggio 2009, dichiarando inammissibile, perchè formulata solo in sede d’opposizione, la richiesta relativa agli interessi commerciali, ed infondata la domanda relativa alle voci di credito controverse in quanto, pacifico in fatto che si trattasse del corrispettivo di lavori eseguiti nell’interesse personale dell’amministratore della società fallita e presso la sua abitazione personale, la loro fatturazione era priva di efficacia probatoria, essendo inapplicabile nei confronti del curatore fallimentare il combinato disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c.. Le spese legali si riferivano infine ad ingiunzione successiva al fallimento della debitrice.

Lo Z., nell’indicata qualità, ha impugnato per cassazione la statuizione con quattro motivi.

Ha resistito il curatore del fallimento intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha disposto darsi luogo a “motivazione semplificata”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale di Modena erroneamente ritenuto estranea all’originaria istanza, dunque nuova ed inammissibile, la richiesta di attribuzione degli interessi commerciali, già invece contenuta nella domanda d’ammissione allo stato passivo. Chiede con conclusivo quesito di diritto se il giudice dell’opposizione a stato passivo debba osservare il disposto dell’art. 112 c.p.c..

Il resistente deduce l’infondatezza del motivo. Il motivo è fondato.

Integralmente riprodotta nel testo, la domanda d’ammissione allo stato passivo quantificò al saggio dell’11,20% gli interessi commerciali sulla sorte capitale in essa indicata che, in sede d’opposizione, vennero chiesti nell’importo di Euro 11.591,20. Il Tribunale di Fermo è incorso nel denunciato “error in procedendo” avendo omesso disamina e decisione su domanda, nè nuova nè inammissibile, ed avrebbe perciò dovuto attribuire i pretesi accessori, almeno con riferimento alla parte di credito ammesso.

2.- Col secondo motivo la ricorrente denunciando vizio d’omessa motivazione in ordine a documento n. 279 prodotto in causa, ascrive al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che, nel decennale documentato rapporto intercorso con la Arte Casa, la fatturazione, su richiesta dell’amministratore di quest’ultima, riguardò indistintamente tutti i lavori commissionati. Il resistente replica per l’infondatezza del motivo. Il motivo difetta di sintesi conclusiva; viola pertanto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. che, secondo interpretazione consolidata, in relazione al vizio di motivazione, “richiede un’illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (per tutte Cass. n. 4556/2009). Deve perciò essere dichiarato inammissibile.

3.- Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e formula quesito di diritto con cui chiede se nel giudizio in oggetto le scritture contabili del fallito debbano essere valutate, unitamente alle altre risultanze probatorie, quali elementi indiziari.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Fermo ha escluso l’efficacia probatoria della fatturazione dei lavori cui si riferiscono le voci di credito escluse in ragione della posizione di terzo assunta dal curatore nella fase d’accertamento dello stato passivo, secondo ineccepibile, corretta esegesi delle disposizioni citate.

In fattispecie analoghe è stato infatti escluso che il valore, attribuito dall’art. 2709 c.c. contro l’imprenditore a libri e scritture contabili delle imprese soggette a registrazione nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, possa estendersi nei confronti del curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo” (Cass. n. 5582/2005) nonchè, per logico corollario, che tali risultanze abbiano l’efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa prevista dall’art. 2710 c.c., dal momento che il predetto organo, nella fase considerata, non agisce in veste di successore del fallito, ma esercita la funzione dì gestione del suo patrimonio, in qualità di terzo rispetto sia al fallito che ai suoi creditori, rispetto ai quali non è controparte nei rapporti d’impresa (Cass. n. 1543/2006). Il motivo non confuta il fondamento in jure di tale principio nè ne sollecita rivisitazione con adeguati argomenti di critica. Invocando l’effettivo astratto valore indiziario di quelle risultanze in ordine all’esistenza del credito unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali, la ricorrente ne lamenta l’omesso apprezzamento da parte del giudice del merito, muovendo peraltro da ricostruzione personale del rapporto causale, e mira ad introdurre un sindacato di merito, che è però inammissibile in questa sede di legittimità.

4 – Col quarto motivo la ricorrente deduce generica violazione di legge, dolendosi dell’omesso esame della domanda di rimborso delle spese legali sostenute per l’inoltro di diffida alla debitrice, che il giudice delegato omise di esaminare ed il Tribunale avrebbe invece erroneamente imputato a diversa attività difensiva, riferendole a decreto ingiuntivo non definitivo. Il quesito di diritto conclusivo, con cui si chiede se il giudice dell’opposizione a stato passivo debba ammettere i costi sostenuti per attività stragiudiziali di recupero credito prima del fallimento, palesemente generico e privo dei suoi requisiti, devesì reputare inammissibile.

Tutto ciò premesso, accolto per quanto di ragione il primo motivo, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Fermo che attribuirà gli interessi sulle somme ammesse al tasso richiesto, incontroverso, e provvederà anche al governo delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Fermo in diversa composizione anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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