Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10080 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10080 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 17485-2010 proposto da:
ORLANDI

GIUSEPPE

(c.f.

RLNGPP58R25C988E,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.
APOSTOLI 81, presso l’avvocato SIGISMONDO MEYER VON

Data pubblicazione: 18/05/2015

SCHAUENSEE, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ADAMO PALMIERI, STEFANO IZZO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TELL

(P.I. 01869330352), già TELL S.P.A., in

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persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA
208, presso l’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO BASSI,
giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 587/2009 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

25/03/2015 dal

Consigliere

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CLAUDIO
BASSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

controricorrente

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n.733 del 2006,
v

respingeva la domanda di Orlandi Giuseppe nei confronti
della Teli s.p.a., intesa a far valere la violazione dei
diritti esclusivi sul marchio InternetCard nel settore dei

protetto, con le domande conseguenti di inibitoria,
rimozione, distruzione e risarcimento dei danni.
Secondo il Tribunale, il marchio registrato dall’Orlandi,
che contraddistingueva una tessera conferente al possessore
la facoltà di accedere e godere di un’ampia gamma di
servizi commerciali della classe 35-pubblicità ed affari
per il tramite della rete telematica di Internet, era privo
di potere distintivo in quanto meramente descrittivo del
prodotto che intendeva proteggere, in violazione
dell’art.18 lett. b) L.M.; era comunque un marchio debole,
il cui utilizzo da parte di Teli era accompagnato da segni
denominativi e grafici idonei ad escludere ogni confusione
tra i navigatori di Internet.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 20/37/5/2009, ha respinto l’appello di Orlandi.
In particolare, la Corte ha rilevato che il marchio
d’impresa di cui l’Orlandi chiedeva la tutela di
esclusività di utilizzo era “”meramente denominativo
“contraddistinto dalla scritta InternetCard con caratteri
appositamente studiati tipo schoolbook di cui il primo e il
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prodotti di cui alla classe 35 e del prodotto da essa

nono in lettere maiuscole_tale marchio contraddistingue una
tessera per usufruire dei servizi di Internet(rete
telematica) contraddistinta dalla classe 35” potendo essere
“utilizzato_ per qualsiasi prodotto venga ad essere
commercializzato” nell’ambito ovviamente della predetta

che l’Orlandi non l’aveva mai usato sino a quando non aveva
dedotto in causa che da marzo 2000 Teli aveva diffuso e
pubblicizzato una tessera Internet Card per il pagamento
via Internet degli analoghi servizi commerciali presenti
nel portale Tellonline.it:
che la classe 35 è generica, avendo ad oggetto “pubblicità,
gestione degli affari commerciali,amministrazione
commerciale, lavori di ufficio” e che il titolare del
marchio d’impresa registrato può far solo uso esclusivo del
marchio;
che la dichiarazione di protezione si riferisce ad una
rappresentazione grafica assolutamente ordinaria; l’unione
delle due parole Internet e Card non comporta
differenziazione a livello fonetico; la lettera maiuscola
della prima e nona lettera evidenzia la distinzione tra le
due parole con ogni irrilevanza dell’assenza di spazio
intermedio;
che il marchio descrive direttamente il prodotto e la
destinazione in palese contrasto con l’art.18 lett. b),
L.M. e che il risultato grafico e fonetico delle due parole
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classe;

comuni componenti il marchio non dà vita ad alcun insieme
dotato di originalità, da cui l’esclusione della tutela.
La Corte di merito ha rilevato altresì che la conclusione
assunta assorbiva la questione subordinata del marchio
debole, giudizio del primo Giudice comunque da confermare,

sovrastata da indicazione del sito, seguita da evidente
segno grafico raffigurante due delfini, idonei ad evitare
la confondibilità, sì che la presenza dell’espressione
Internet card pur in caratteri di maggiori dimensioni non
costituisce affatto il “cuore” del segno utilizzato da
Teli.
Ricorre avverso detta pronuncia Orlandi Giuseppe sulla base
di un unico motivo.
Si difende con controricorso Teli s.r.l.
Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la stesura della
motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
1.1.- L’unico motivo di ricorso, col quale il ricorrente
si duole del vizio ex art.360 n.3 c.p.c., è inammissibile,
in quanto privo del necessario quesito di diritto ex
art.366 bis c.p.c., che, per costante giurisprudenza, deve
comprendere sia l’indicazione della “regula juris” adottata
nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che
il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo in relazione alla

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atteso che nella tessera Teli la predetta espressione è

fattispecie (così, tra le ultime, la pronuncia delle
Sezioni unite 21672/2013, e le pronunce rese a sezione
semplice, 3675/2013, 4146/2011, 80/2011, 8463/2009).
Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui
all’art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006,

69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti
avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4
luglio 2009 (art. 58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche
nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 7 maggio 2009.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le

spese

del

giudizio,

liquidate

come

in

dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in euro 5000,00, oltre
euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2015
Il re d

art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1.

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