Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10080 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10080 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 13088-2009 proposto da:
HOTEL EXECUTIVE LA FIORITA DI REGGIANI WALTER & C.
SAS in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 3,
presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO
GULMANELLI giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 09/05/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente nonchè contro

LA FIORITA DI ALBANESI FRANCO & C. SNC;
– intimato –

di BOLOGNA, depositata il 13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNI SAVERIO che
si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMM.TRIB.REG.

13088-09

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 13 maggio 2008 la commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna, riformando la
decisione di primo grado della commissione tributaria
provinciale di Rimini, ha ritenuto correttamente

qualificata come cessione d’azienda, ai fini del pagamento
dell’ imposta di registro e delle imposte ipotecaria a
catastale, un’operazione strutturata nella previa
costituzione di società in accomandita semplice con
contestuale conferimento di azienda e di susseguente
cessione delle quote della conferente.
In proposito ha motivato affermando che il breve lasso di
tempo intercorso tra la data del conferimento e la data
della cessione delle quote, facesse ritenere effettivo,
unitamente alla coincidenza della sede delle due società
interessate dall’operazione, l’intento perseguito di
trasferire giustappunto la proprietà del bene oggetto del
conferimento, in vista della realizzazione di un risparmio
d’imposta.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso
per cassazione la conferitaria s.a.s. Hotel Executive La
Fiorita.
L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La s.n.c. La Fiorita, conferente l’azienda, non ha svolto
difese.
Motivi della decisione

1

I. – Con sei motivi di ricorso, la società deduce
nell’ordine:
(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. l del
d.p.r. n. 131 del 1986 sul rilievo che quello di registro
sarebbe un tributo statico, in quanto finalizzato a
colpire la manifestazione di capacità contributiva

contenuta in un determinato atto, mentre nella specie era
stato sottoposto a tassazione un “atto non formato dalle
parti”, e dunque un atto diverso da quello presentato alla
registrazione;
(li)

la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del

d.p.r. n. 131 del 1986 e dell’art. 1362 c.c., in quanto
l’amministrazione non avrebbe in verità potuto prescindere
dal contenuto specifico degli atti presentati per la
registrazione e utilizzare esclusivamente elementi
extratestuali, svincolati dal contenuto delle pattuizioni
presenti negli atti stessi, tenuto conto che l’atto di
cessione delle quote era nella specie intervenuto tra
soggetti diversi rispetto a quelli dell’atto di
conferimento del ramo aziendale;
(iii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986, in combinazione con gli artt.
21,22,24,26,32 e 33 del medesimo d.p.r., censurandosi la
possibilità per l’amministrazione di effettuare un
collegamento tra atti autonomi e distinti quanto al
contenuto e ai soggetti;
(iv) la violazione o falsa applicazione degli artt. l e 20
del d.p.r. n. 131 del 1986, in quanto l’amministrazione

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non poteva, per conseguenza, parificare la cessione di
quote societarie a una cessione di un complesso aziendale;
(v) la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986 in combinazione con l’art. 176, 3 °
co., del Tuir, giacché dovevasi escludere la possibilità
di coesistenza nell’ordinamento tributario di due norme

legittimanti qualificazioni opposte delle operazioni in
esame, l’una (quella del Tuir) intesa a ritenerle non
elusive,

l’altra

(quella

del

t.u.

di

registro,

nell’interpretazione fornita dalla sentenza) intesa a
ritenerle invece come elusive.
(vi) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., per omesso esame di un motivo d’appello.
II. – Prioritariamente va esaminato il sesto motivo, col
quale si eccepisce, nei termini detti, la nullità della
sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.).
Il sesto motivo è inammissibile in quanto concluso da
quesito generico, non essendo stati evidenziati i punti
qualificanti della fattispecie.
Il quesito risulta composto in un mero interrogativo su un
principio giuridico del tutto ovvio: “se l’omesso esame di
un motivo di appello, costituente capo autonomo della
decisione, comporti la nullità della sentenza per
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato”. Cosicché la risposta affermativa è
scontata, ma non consente alla corte di enunciare un
principio in grado di risolvere la controversia.

3

III. – Quanto ai restanti motivi, tra loro connessi e
suscettibili di unitario esame, devesi precisare che il
caso di specie risulta caratterizzato nel modo che segue.
Nel mese di luglio 2002 veniva costituita la Hotel
Executive La Fiorita di Reggiani Walter & c. s.a.s., con

aveva conferito un ramo d’azienda alberghiera, e i signori
Walter Reggiani e Maria Pia Mussoni, che avevano eseguito
conferimenti in denaro.
Nel mese di ottobre 2002 la s.n.c. aveva ceduto la propria
quota di partecipazione ai due soci Reggiani e Mussoni, in
part eguali.
La commissione tributaria regionale, valorizzando i dati
cronologici

ed

effettuali,

qualificare

l’operazione

nel

ha

ritenuto
suo

corretto

complesso

come

finalizzata a cedere l’azienda.
La ricorrente critica codesta conclusione.
Ma lo fa mediante rilievi (per la più gran parte
V,D104-

ripetitivi)

tenbei

a proporre una tesi da tempo superata

41_4,0v4X0.

dalla giurisprudenza della corte. Vale a dire che, in
materia di imposta di registro, non potrebbe addivenirsi
in base a elementi extratestuali a una qualificazione
degli effetti giuridici dell’operazione diversi da quelli
direttamente risultanti dal contenuto dell’atto presentato
per la registrazione.
In contrario, invece, va confermato che, nell’opera di
riqualificazione del negozio ai sensi dell’art. 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986, l’agenzia delle entrate può

4

soci la s.n.c. La Fiorita di Albanesi Franco & c., che

apprezzare il collegamento tra i contratti, come pure tra
questi e le operazioni societarie, senza essere affatto
inibita dalla necessità di svolgere un’esegesi di tipo
esclusivamente testuale, quanto alla veste giuridica
(formale) assunta da ciascuno degli atti sottoposti a
registrazione.

In questo senso, l’operazione di conferimento di un bene
immobile e, a breve distanza di tempo, la successiva
operazione di cessione di quote societarie da parte del
conferente alla società conferitaria debbono essere
ritenuti avvinte da collegamento, essendo suscettibili di
produrre, ai fini dell’art. 20 d.p.r. 26 aprile 1986, n.
131, un unico effetto giuridico, quale quello della
compravendita (v. Cass. n. 2713-02; n. 14900-01).
Non sposta i termini del discorso il fatto che i negozi di
compravendita delle quote siano avvenuti in beneficio di
soggetti (i soci della conferitaria) formalmente diversi
da quelli (le società) partecipi del negozio di
conferimento.
Difatti dietro la società (qualunque sia il tipo sociale
prescelto) si disvela pur sempre il sostrato personale
sottostante la struttura organizzata. E tanto rileva ai
fini della qualificazione degli effetti dell’operazione,
al di là del titolo o della forma apparente (art. 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986).
IV. – Consegue che la conclusione del giudice di merito si
palesa corretta.

5

ESENTE DA REGISTRAZIONE
EL

AIN. 13SIITAB.
D ADIr. B
. 261
1
B.
– N.,5

MATERIA TRIBUTARIA
Difatti la questione del raffronto con l’art. 176 del Tuir
è malposta, in quanto non viene in rilievo la paventata
eventualità di ritenere l’operazione elusiva (cfr. Cass.
n. 15319-13; n. 9162-10), quanto piuttosto (e soltanto) la
questione della corretta interpretazione degli effetti

d.p.r. n. 131 del 1986, in considerazione della
definizione normativa dell’oggetto del rapporto d’imposta.
V. – Il ricorso è rigettato e le spese seguono la
soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali sostenute dall’agenzia delle entrate,
che liquida in euro 3.900,00 per compensi, oltre le spese
prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del

quinta

dell’atto secondo il disposto di cui all’art. 20 del

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